Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4 Generalità

1 Ai fini dell'attuazione delle previsioni del RU, con particolare riferimento alla disciplina dei Titoli V e VI delle presenti norme, i tipi d'intervento, così come definiti dalla vigenti norme statali e regionali, vengono articolati come di seguito specificato.

2 Sono soggette alla disciplina del RU i seguenti interventi:

  • - interventi di utilizzazione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
  • - interventi di trasformazione degli assetti territoriali: riorganizzazione del tessuto urbanistico e addizioni agli insediamenti esistenti;
  • - interventi sulle infrastrutture e sui servizi.

3 La disciplina del RU potrà essere ulteriormente specificata dal Regolamento Edilizio, per gli aspetti di specifica competenza, in particolare, per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e per quanto riguarda il titolo idoneo per l'esecuzione dei singoli interventi edilizi.

4 Le norme di attuazione di tutti gli strumenti attuativi del RU dovranno riferirsi alla definizione dei tipi di intervento di cui al presente Titolo.