Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4.2 Interventi di trasformazione degli assetti territoriali

1 Gli interventi consistono:

  1. a) nella riconfigurazione funzionale e morfologica, di parti del tessuto urbano attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, nonché di parti del territorio aperto attraverso interventi di trasformazione;
  2. b) nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere;
  3. c) nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture.

2 Gli interventi di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono realizzati, salvo diversa specifica indicazione, attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata.

3 Gli interventi di trasformazione non sono ammessi nei casi in cui le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione a meno che il richiedente non si impegni con apposito atto da stipulare a realizzarle o ad adeguarle secondo le prescrizioni comunali.

4 Gli interventi di trasformazione proposti sia da operatori pubblici che privati sono finalizzati a migliorare le qualità funzionali e morfologiche del territorio e sono assoggettati:

  • - all'obbligo di limitare al massimo i nuovi impegni di suolo;
  • - alla preventiva definizione di regole tipologiche e morfologiche;
  • - alla prioritaria verifica della compatibilità degli interventi rispetto alle risorse territoriali;

5 Per tutti gli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Classi di fattibilità e/o le prescrizioni delle schede di fattibilità geologica.

6 Per tutti gli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni delle relative schede di valutazione integrata degli effetti.