Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4.3 Regole generali per la gestione degli interventi urbanistico-edilizi

1 Per gli interventi di cui ai successivi articoli in applicazione della disciplina di cui al presente Titolo deve essere preso a riferimento lo stato di fatto legittimato dei singoli immobili, indipendentemente dalle modalità di calcolo del volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi risultanti dai rispettivi titoli abilitativi.

2 In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, l'attribuzione da parte del RU di una classe di valore ad edifici e/o manufatti realizzati abusivamente non costituisce in alcun modo legittimazione degli stessi. Tali consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni di cui alle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia, non possono essere oggetto di interventi urbanistico-edilizi.

3 Ai fini del corretto recupero e riuso degli edifici è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio e con gli indirizzi specifici della pianificazione territoriale relativa al prioritario recupero degli edifici a fronte di nuovi impegni di suolo.