Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4.4 Edifici privi di classificazione

1 Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:

  1. a) gli edifici legittimi esistenti alla data di entrata in vigore del RU non presenti nella base cartografica utilizzata o comunque non espressamente classificati dallo stesso;
  2. b) gli edifici legittimamente realizzati dopo l'entrata in vigore del RU.

2 Sugli edifici privi di classificazione di cui al comma 1 sono consentiti, nelle more della classificazione, i seguenti interventi:

  1. - edifici di cui al punto 1 a): interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie;
  2. - edifici di cui al punto 1 b): interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:

  1. - gli edifici privi di titolo abilitativo di natura edilizia;
  2. - i manufatti ancorché legittimi, che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, serre di qualsiasi genere, baracche in legno, manufatti di materiali eterogenei ed altro tipo di manufatti simili). Sono fatte salve le previsioni del RU per le aree ove ricadano i manufatti di cui al comma presente.
  3. - Vale comunque quanto esplicitato all'art. 5.6.