Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4.5 Edilizia sostenibile

1 Il presente RU persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli insediamenti definiti dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio. Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e recupero del patrimonio edilizio esistente assicurano pertanto il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia, al fine di garantire il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti, prevenendo e/o superando i fenomeni di degrado.

2 Sono considerati interventi di edilizia sostenibile gli interventi progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia.

3 È facoltà del consiglio comunale di disporre incentivi economici per gli interventi di edilizia sostenibile di cui al presente articolo. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria - in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli. edifici oltre ai limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti - fino ad un massimo del 70%.

4 È inoltre facoltà del consiglio comunale di disporre incentivi urbanistici per gli interventi di edilizia sostenibile riferiti a nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia. Tali incentivi consistono in un aumento massimo fino al 10% della Slp prevista per l'attuazione degli interventi.

5 Le modalità per accedere agli incentivi economici ed urbanistici di cui al presente articolo, la precisazione dei tipi d'intervento sottoposti a tali disposizioni nonché le forme di garanzia circa il rispetto dei requisiti di edilizia sostenibile, sono disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio ed ulteriormente specificate, ove necessario, dal RE. I provvedimenti conseguenti stabiliranno anche l'arco temporale e la quota di oneri e che verrà vincolata per la verifica dell'effettiva rispondenza dell'edificio realizzato o degli interventi effettuati alle previsioni di progetto.

6 I provvedimenti descritti al comma precedente possono essere inclusi nel procedimento di approvazione di piani attuativi o definiti prima del rilascio dei provvedimenti edilizi.

7 Al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale, i progetti di trasformazione in particolare dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • - limitare le aree impermeabilizzate e la viabilità di servizio ai nuovi insediamenti;
  • - progettare i vani scavi per le fondazioni in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
  • - privilegiare pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità pedonale e ciclabile;
  • - prevedere per gli spazi carrabili impermeabili sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
  • - prevedere nelle aree a verde impianti vegetazionali in misura adeguata al miglioramento della qualità dell'aria e del microclima ed alla compensazione dell'incremento delle emissioni di anidride carbonica, prevedendo al contempo, per interventi fortemente idroesigenti, che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idropotabile;
  • - adottare soluzioni tecniche per il recupero delle acque meteoriche e l'utilizzo delle acque di riciclo;
  • - adottare sistemi di climatizzazione passivi e attivi a basso impatto ambientale;
  • - adottare sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
  • - adottare una corretta esposizione degli edifici.