Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4.8 Impianti alimentati da fonti rinnovabili

1 Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà rispettare i criteri riportati ai seguenti comma.

2 Gli impianti a sonde, per l'uso della fonte geotermica, e le pompe di calore ad alto rendimento non sono assoggettati a regole specifiche.
Gli impianti a biomassa non sono assoggettati a regole specifiche, fermo restando che dovrà essere privilegiata l'alimentazione da filiera corta, utilizzando la parte biodegradabile dei prodotti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

3 Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche sia in termini dimensionali che morfologici, fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale; eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra potranno essere realizzati solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e dovranno rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade esistenti.
La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere, in modo da garantire che la percezione dei beni e delle aree non sia in alcun modo compromessa; dovrà essere attentamente valutata la compatibilità paesaggistica delle localizzazioni soprattutto nelle aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante. Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio dovranno essere appositamente documentate negli elaborati progettuali.
L'eventuale impiego di fasce verdi di ambientazione e schermature arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto dovrà essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico, privilegiando gli ambiti collinari ove caratterizzati dall'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate. Dovrà essere previsto l'impiego di specie vegetali locali ed autoctone, creando un effetto il più naturale possibile.

4 Nel caso di aree agricole, verificati prioritariamente gli aspetti paesaggistici e tecnici, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.

5 La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica.
Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.

6 Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; la realizzazione degli impianti negli edifici esistenti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura, con eliminazione degli elementi incongrui; nelle nuove edificazioni dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo dell'edificio.
In generale ma soprattutto nel territorio rurale dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili.
Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo.
L'installazione di pannelli fotovoltaici direttamente sul terreno, sia che essi siano o meno collegati stabilmente al fondo con opere murarie, è subordinata alla presentazione di un apposito progetto che dovrà in particolare valutarne l'inserimento paesaggistico e la regimazione delle acque defluenti dal fondo interessato.
Non è consentito l'impiego di impianti fotovoltaici ad inseguimento, nè di installazioni su strutture complementari (pergole fotovoltaiche, pensiline fotovoltaiche, tettoie fotovoltaiche) nei casi di edifici e pertinenze soggetti ad intervento di restauro (Art. 5.1 comma 2 delle presenti NTA) e di risanamento conservativo (Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA) ed in generale in tutti i complessi e gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale.
Nelle aree appartenenti ai Sistemi Ambientali gli impianti solari potranno essere realizzati sulle coperture degli edifici ad esclusione degli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale; in questi casi tali impianti potranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza o in aree adiacenti.
Nelle aree appartenenti ai Sistemi Insediativi gli impianti solari potranno essere realizzati sulle coperture degli edifici ad esclusione zone omogenee A delle delle aree della "Città fabbrica - l'appendice residenziale di Popigliano" e i "Borghi della Calvana" nonché di tutti gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale; nelle altre zone delle aree della "Città fabbrica - l'appendice residenziale di Popigliano" e i "Borghi della Calvana" gli impianti dovranno essere integrati nella copertura per minimizzarne l'impatto o comunque collocati aderenti alla falda, come sopra specificato. In questi casi tali impianti potranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza o in aree limitrofe anche se agricole.

7 Per gli impianti solari a terra deve essere previsto il minimo impatto sul territorio, curando l'integrazione nel contesto ed eventualmente adottando opere di mitigazione, tenendo conto delle visuali panoramiche, della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico e della vicinanza a complessi di interesse storico-architettonico-documentale; dovrà inoltre essere assicurato il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti.
Il posizionamento dei moduli dovrà consentire scambi gassosi fra terreno e atmosfera ed il transito della fauna minore terrestre. Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da garantire il ripristino dell'uso originario.
Dovranno essere adottati accorgimenti progettuali, nella scelta dei materiali e nell'organizzazione dell'impianto, in grado garantire l'integrazione nel contesto d'intervento, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e dei relativi elementi costitutivi e degli elementi strutturali della tessitura agraria, in particolare per quanto riguarda eventuali recinzioni e viabilità di servizio.

8 Per gli impianti eolici dovrà essere effettuata una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il contesto, verificandone l'inserimento con la simulazione dell'esito dell'intervento ed assicurando il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti, e dovrà essere effettuata una previsione dell'alterazione del clima acustico anche al fine di adottare eventuali misure di mitigazione.
Nella realizzazione di impianti eolici entro la soglia di potenza pari a 60 kW, l'altezza complessiva (compreso il rotore) dovrà essere per quanto possibile limitata, compatibilmente con la funzionalità dell'impianto.