Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 11.2 Parcheggi DPGR 15/R/09
1 Per l'insediamento di esercizi commerciali, dovrà essere garantita, oltre che il rispetto degli standard previsti dal DM 1444/68 di cui al successivo articolo, la dotazione minima di parcheggi di cui al Titolo III Capo IV del DPGR/R/09 nonché i criteri di realizzazione dei raccordi viari.
2 I parcheggi relativi alla destinazione d'uso commerciale sono distinti in:
- - sosta stanziale, la quale area è dimensionata nella misura stabilita dall'art 2, comma 2 della Legge 122/89, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
- - sosta di relazione, la quale area è dimensionata nella misura indicata nella successiva tabella per ciascuna tipologia di struttura di vendita e la relativa superficie destinata alla vendita (SV):
- a) esercizi di vicinato (fino a 300 mq. di SV);
- b) medie strutture di vendita (con SV da 300 mq. a 2500 mq.).
3 I parcheggi per la sosta stanziale dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, con esclusione delle carreggiate stradali.
4 I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura commerciale stessa.
5 In riferimento alla realizzazione di media struttura di vendita, il numero dei posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio per sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.
6 Nel caso che medie strutture di vendita, siano dotate di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quelle commerciali, la dotazione di parcheggi per la sosta di relazione è maggiorata di mq. 1 per ogni mq. di Slp per attività complementare.
7 Il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione di cui al presente articolo non è richiesto nel caso di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso all'interno di aree urbane centrali o tessuti storici caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:
- - nelle zone omogenee A ai sensi del DM 1444/68;
- - nella "Città compatta";
- - nei "Nuclei originari";
- - nelle aree R1 e R2.
8 Nel caso di ampliamento delle superfici di vendita, devono essere previste adeguate superfici di parcheggio in relazione alla parte ampliata salvo dimostrata impossibilità di reperire tali aree.
9 Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di specifica vegetazione così come prevista dal DPGR/R/09 e nel rispetto delle Specie vegetali previste per le aree aperte di uso pubblico indicate nell'Allegato C al presente RU, con elementi di arredo urbano che l'AC si riserverà di regolamentare. Tali aree devono inoltre rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui al DPGR 2/R/07.