Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17.1 Disciplina Area protetta del Monteferrato

1 Il RU conferma la disciplina dell'Area protetta del Monteferrato approvata con DCC n.9 del 18/02/2000 - in adeguamento della DCR 27 febbraio 1996 n. 67, fatto salvo il rispetto di prescrizioni più restrittive eventualmente disposte dal RU, in particolare per quanto riguarda edifici e pertinenze appartenenti al patrimonio storico-architettonico-documentale.
La disciplina delle aree agricole appartenenti all'Area protetta è articolata in riferimento alla classificazione in:

  • - aree di particolare carattere scientifico
  • - aree di interesse paesaggistico ambientale

ed all'individuazione all'interno di tali aree di ambiti specifici per i quali valgono ulteriori disposizioni normative;
ai contesti riconosciuti quali Aree a prevalente interesse ambientale si applicano inoltre le disposizioni degli Artt. 20 e 20.1 delle presenti NTA.
La disciplina delle aree incluse nei Sistemi insediativi e delle Aree Attrezzate è riportata negli articoli delle UTOE di appartenenza.

2 Per l'ANPIL Monteferrato è prevista la definizione di specifica disciplina attraverso l'approvazione del Regolamento di gestione da redigersi secondo gli indirizzi definiti dal Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette approvato con D.C.P. n. 36/2007.

3 La Commissione Edilizia Integrata di cui all'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio costituisce l'organo consultivo del Sindaco per l'istruttoria e la formazione di atti pubblici ed aventi natura urbanistico-edilizia pertinenti l'Area Protetta del Monteferrato.
Fino all'approvazione delle nuove norme del Regolamento Edilizio pertinenti l'Area Protetta dovrà essere acquisito il parere della CEI sulle richieste dei cittadini e sugli atti pubblici che richiedano un giudizio di natura urbanistica od architettonica, ovvero di particolare competenza tecnica.

4 Il Comune, in forma singola o associata con i Comuni di Prato e Montemurlo ovvero con la Provincia di Prato, può predisporre programmi di attuazione di settore che individuano i progetti ed i programmi operativi nei vari settori di intervento, previo parere dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per quanto di competenza. I settori interessati sono: Agricoltura, Zootecnia, Paesaggio, Tutela e potenziamento delle aree boscate, Rimboschimento, Piani antincendio, Tutela della fauna ed attività venatoria, Tutela della flora e realizzazione di erbari, Creazione di aree a vocazione palustre, Recupero ambientale delle aree degradate, Valorizzazione del patrimonio storico ed ambientale, Sistemi di attrezzature per il tempo libero ed uso pubblico dell'Area Protetta, Centri di interesse culturale, Sistemi di accessibilità e mobilità, Disciplina degli orti familiari e relativi annessi, Disciplina delle recinzioni e delle essenze arboree ed arbustive, Segnaletica per la fruizione; programmi di attuazione per settori diversi da quelli sopra indicati sono ammessi purché finalizzati alla tutela o alla salvaguardia attiva dell'Area Protetta.
Gli Enti pubblici ed i privati, proprietari o aventi titolo, hanno facoltà di presentare proposte di piani, programmi o progetti che possono essere inclusi nei programmi di attuazione.
Per quanto attiene agli assetti edilizi ed urbanistici, i programmi di settore si attuano attraverso piani di iniziativa pubblica che individuino in particolare le aree ed i beni da sottoporre ad esproprio o servitù, gli eventuali comparti, le opere di urbanizzazione e gli schemi di convenzione, i tempi e le modalità di finanziamento delle opere; l'Amministrazione può procedere alla redazione di piani attuativi ogni qualvolta ravvisi la necessità di un'azione coordinata tra più soggetti.

5 Nell'Area Protetta sono in generale compatibili ed ammessi:

  • - gli interventi per la conservazione del suolo agricolo, per il mantenimento o la realizzazione delle colture e degli impianti ed in particolare le attività agricole che salvaguardano le sistemazioni agrarie storiche e che concorrono al recupero del degrado ambientale,
  • - gli interventi per la conservazione e gestione del patrimonio boschivo,
  • - gli interventi per la salvaguardia delle insorgenze floristiche e vegetazionali e per la sistemazione ambientale e vegetazionale,
  • - gli interventi per il potenziamento e la valorizzazione dei principali eventi antropologici e culturali,
  • - gli interventi sulla viabilità principale e secondaria.

Tali interventi non dovranno comunque comportare alcuna trasformazione degli assetti morfologici esistenti.
Non è ammessa la demolizione dei cigli e dei terrazzamenti esistenti; è vietata la trasformazione delle aree terrazzate e l'uso di materiali diversi da quelli lapidei per la manutenzione dei terrazzamenti.
Sono ammessi gli interventi di conservazione, manutenzione e ripristino della rete scolante e dei muretti a secco purché sia rispettato l'uso dei materiali esistenti e le tecniche costruttive tradizionali.

6 Nell'Area Protetta sono vietate l'apertura di nuove cave e la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura.
È vietata la realizzazione di recinzioni di fondi agricoli, prati pascoli e superfici boscate con reti metalliche, filo spinato, palificazioni metalliche o prefabbricate; eventuali recinzioni di fondi saranno regolamentate tramite programmi di attuazione di settore o dal Regolamento di gestione.

7 Aree di particolare carattere scientifico

Sono aree di particolare carattere scientifico per rilevanza e rarità e comprendono le aree di salvaguardia intensiva di Monte Le Coste, Faggi di Javello, Castiglioni e La Collina. I principali obiettivi sono rappresentati dalla tutela dei valori ambientali, da un uso produttivo dei boschi trattati a ceduo, compatibilmente con la salvaguardia ambientale, e da un uso ricreativo e didattico. La fruibilità ricreativa dovrà comunque essere di tipo esclusivamente pedonale, equestre e ciclabile; nel caso dell'Ambito di Monte Le Coste la circolazione motorizzata dovrà essere limitata ai mezzi per la sorveglianza e la gestione, ai mezzi dei residenti nell'area e ai mezzi agricoli necessari alla conduzione dei fondi.
In tali aree sono consentite le normali attività di coltura del bosco; sono vietati disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico esistente nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento o comunque incompatibili con le finalità di conservazione degli ecosistemi.

8 Aree di interesse paesaggistico ambientale

Sono aree che presentano interesse paesaggistico-ambientale d'insieme che assumono specificità per la rilevanza e rarità dei valori espressi ed aree con distinte peculiarità storico-artistiche, naturalistiche ed ambientali.
In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche e colturali, nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento o comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia.
Nelle aree prative o coltivate dovrà essere vietato l'accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi meccanici addetti alla lavorazione dei fondi.
È ammesso il recupero ambientale delle aree degradate ed il recupero di aree agricole abbandonate e/o edificate al fine di creare servizi ricreativi, aree di sosta e di uso pubblico; nel caso di aree boscate le aree degradate saranno individuate con specifico programma di attuazione di settore.
Nelle aree boscate, comprendenti le aree cespugliate nelle quali è in atto una rinnovazione naturale (ex aree incendiate) e le aree denudate percorse da incendi, sono inoltre vietati disboscamenti che esulino dal normale taglio produttivo e trasformazioni vegetazionali e dell'assetto faunistico esistente; la circolazione motorizzata dovrà essere limitata ai mezzi per la sorveglianza e la gestione, ai mezzi dei residenti nell'area e ai mezzi agricoli necessari alla conduzione dei fondi.
Negli Ambiti a vocazione di servizio turistico-ricreativo, appartenenti ai contesti individuati dal Piano Strutturale come spazi di uso pubblico attrezzati a parco e per il gioco e lo sport o per parchi urbani e territoriali dei quali fanno parte anche le Aree Attrezzate dell'Area Protetta, possono essere allocate funzioni culturali e ricreative di iniziativa pubblica, quali soggiorni estivi organizzati, sistemi di percorsi attrezzati con aree di sosta, parcheggi ed aree per attività ricreative. In tali aree sono comunque vietate trasformazioni vegetazionali e dell'assetto faunistico esistente.
Negli Ambiti vincolati a verde privato, dove esistono giardini o parchi privati o colture di alto fusto da conservare, il verde sia di alto fusto che ornamentale dovrà essere mantenuto o reintegrato ed è vietata la realizzazione di impianti sportivi; eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate con materiali coerenti al contesto.
Nell'Ambito di rispetto paesaggistico-ambientale del Mulinaccio è fatto divieto di eseguire ogni opera che cotituisca pregiudizio all'attuale stato esteriore dei luoghi quali movimenti di terra o trasformazioni vegetazionali; i programmi di attuazione di settore possono prevedere modifiche allo stato dei luoghi solo al fine di meglio valorizzare il complesso edilizio e la sua pertinenza.
Nell'Ambito del nucleo di Popigliano tutti gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento dell'unitarietà del borgo ed alla sua conservazione e valorizzazione, anche attraverso operazioni di recupero del degrado dell'intorno ambientale, nel rispetto degli elementi caratterizzanti il contesto. Gli interventi nel nucleo sono pertanto subordinati alla redazione di un apposito Piano di Recupero, nel quale dovrà in particolare essere curato lo studio dei rapporti tra pertinenze, edifici e percorsi.
Emergenze vegetazionali
Gli ambiti delle emergenze vegetazionali dovranno essere perimetrati attraverso specifico programma di attuazione di settore che proporrà anche le modalità di intervento. In tali ambiti dovrà essere limitata o vietata qualsiasi forma di alterazione eccetto i percorsi pedonali e le opere di controllo e/o valorizzazione previste dalle presenti NTA o da programmi di attuazione di settore.

9 Viabilità e parcheggi pubblici

Per le strade principali - direttrici e circuiti di maggior importanza per il traffico veicolare e per accedere ai margini delle zone escursionistiche - è vietato modificare in modo sostanziale il tracciato esistente nonché ampliare la carreggiata esistente; sono fatti salvi gli interventi riguardanti la manutenzione delle superfici esistenti, drenaggi e banchine e piccoli ampliamenti e parziali modifiche di tracciato ove sussista la necessità per sicurezza e stabilità.
Per le strade secondarie - strade che servono gli edifici dell'Area protetta, incluse vicinali ed interpoderali sterrate - è vietato modificare in modo sostanziale il tracciato esistente nonché l'ampliamento della carreggiata esistente; sono fatti salvi parziali modifiche di tracciato che si ritenessero necessarie al fine del recupero e della valorizzazione dei complessi edilizi, salvo il mantenimento del vecchio tracciato come testimonianza storica, e gli interventi riguardanti la manutenzione delle superfici esistenti, drenaggi e banchine e piccole modifiche ove sussista la necessità per sicurezza e stabilità.
Su tutte le altre strade - strade poderali e boschive - è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione o alla coltivazione dei fondi fino alla redazione di uno specifico programma di attuazione di settore o del Regolamento di Gestione.
Su tutte le strade ed i sentieri dovrà essere sempre mantenuto il pubblico transito, consentendo in ogni caso la fruizione pedonale, equestre e ciclabile; eventuali limitazioni potranno essere solo quelle normalmente derivanti dalla buona organizzazione della circolazione veicolare e per la prevenzione di situazioni di pericolo.
L'individuazione di percorsi ad esclusivo uso pedonale è effettuata con specifico programma di attuazione di settore.
È vietata l'apertura di nuove strade o carrarecce.
I parcheggi pubblici o di uso pubblico devono essere realizzati con pavimentazioni inerbite per almeno il 50% della superficie complessiva ed essere totalmente permeabili, con essenze arboree locali per almeno 1 albero ogni 3 posti auto.

10 Impianti ed infrastrutture tecnologiche

L'installazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione o di linee elettriche aeree ad alta e media tensione è ammessa, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia, solo per evidenti motivi di interesse pubblico e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento ed alla mitigazione degli impatti ambientali e visuali. Impianti ed infrastrutture devono in ogni caso essere collocati nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel contesto ambientale e paesaggistico.

11 Destinazioni d'uso

Oltre a quella agricola, le destinazioni d'uso consentite sono quella residenziale ed i servizi pubblici o di uso pubblico, fatto salvo quanto disposto per le Aree attrezzate e per altri ambiti specificamente disciplinati dalle presenti NTA.
Per il patrimonio edilizio rurale esistente è ammesso il cambio di destinazione d'uso, secondo le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 12 delle presenti NTA, nel rispetto dei tipi di intervento ammessi.

12 Patrimonio edilizio esistente

La disciplina del presente comma si applica al patrimonio edilizio esistente, con esclusione degli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, per i quali si rinvia alle disposizioni specifiche dell'Allegato A ed alle disposizioni generali dell'Art. 5.1 comma 5-6-7 delle presenti NTA.
Il rilievo e l'analisi degli edifici preliminari agli interventi dovranno evidenziare, oltre allo stato attuale dell'immobile, la successione degli eventuali ampliamenti, la presenza di superfetazioni e l'uso che ha dato origine agli elementi edificati ed alla sistemazione degli spazi esterni. Nel caso di edifici realizzati precedentemente al 1960 è comunque prevista la conservazione dell'impianto tipologico con obbligo di rimozione delle superfetazioni evidenziate dallo studio preliminare nel caso di cambio d'uso. Tramite Piano di Recupero sono consentiti interventi di demolizione delle superfetazioni e realizzazione di pari Volume ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-sanitario e funzionale.
Non è comunque ammessa la nuova realizzazione di tettoie, porticati, verande, balconi e terrazzi.
Negli Ambiti a vocazione di servizio turistico-ricreativo, in attesa della realizzazione delle finalità pubbliche previste, per gli edifici esistenti non appartenenti al patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico-documentale sono consentiti esclusivamente interventi fino al risanamento conservativo di cui all'Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA.
Il frazionamento di edifici realizzati precedentemente al 1960 è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'intera area di pertinenza nel caso di formazione di più di tre nuove unità immobiliari e nel caso di intervento riferito ad interi nuclei, complessi ed insediamenti rurali; dovranno contestualmente essere individuati locali adeguati alla manutenzione dell'intorno.

Edifici con destinazione d'uso agricola

Sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia così come descritti dell'Art. 18.1 comma 10 delle presenti NTA, con esclusione di ampliamenti (addizioni volumetriche e interventi pertinenziali art. 5,5 comma 2 lettere g e h e comma 5) riferiti ad abitazioni rurali; non sono ammessi ristrutturazioni urbanistiche, trasferimenti di volumetrie e sostituzioni edilizie.

Edifici con destinazione d'uso non agricola

Sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia così come descritti dell'Art. 18.1 comma 11 delle presenti NTA; è consentita, limitatamente agli edifici realizzati successivamente al 1960, la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, purché migliorativa, anche aggregati all'edificio principale.

Interventi pertinenziali

Sono previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5:

  • - comma 2 b) esclusivamente nel caso di realizzazione di autorimesse interrate nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi; è ammessa una Slp massima pari a 20 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 f) purché la realizzazione di volumi tecnici e cantine non comporti anche la realizzazione di rampe esterne; nel caso di terrapieni gli interventi sono comunque ammessi esclusivamente in presenza di dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi ed è ammessa una Slp massima pari a 12 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
    nella realizzazione di autorimesse, cantine e volumi tecnici interrati nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti dovranno essere impiegati materiali compatibili e coerenti con il contesto, adottando gli opportuni accorgimenti per garantirne il corretto inserimento paesistico. Tali opere dovranno in ogni caso essere localizzate in prossimità degli edifici esistenti e non dovranno implicare la realizzazione di nuova viabilità o di nuovi percorsi, anche se interni alla pertinenza.

Eventuali depositi di gas o combustibili dovranno essere interrati.
Le sistemazioni esterne non dovranno alterare l'immagine complessiva o essere in contrasto con le caratteristiche degli edifici, fatta salva la possibilità di ripristino dell'assetto originario, ove inequivocabilmente documentabile.
Per recinzioni ed accessi vale quanto previsto al comma 15 dell'art. 18.1 delle presenti NTA.
Eventuali recinzioni saranno comunque localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante. Per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione; le recinzioni avranno altezza tale da garantire comunque il mantenimento delle visuali preesistenti, sia verso l'esterno, sia verso l'interno.
Non sono consentiti movimenti di terra che comportino alterazioni morfologiche delle aree di pertinenza, fatto salvo il caso del ripristino di condizioni preesistenti degradate, come nel caso di muri di sostegno crollati.
Dovranno essere tutelate le alberature esistenti.
Nelle Aree di particolare carattere scientifico e negli Ambiti di rispetto paesaggistico-ambientale del Mulinaccio e del nucleo di Popigliano dovrà essere individuato l'intorno ambientale dell'edificio e delle parti od annessi da mantenere ad uso agricolo o per la manutenzione e la salvaguardia dell'area.

13 Nuove costruzioni rurali

Nuovi annessi rurali (AA) possono essere previsti a seguito dell'approvazione di PMAA, secondo le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 14 delle presenti NTA, o se previsti dai programmi di attuazione di settore, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 1/05 e relativo Regolamento di Attuazione e dell'Allegato 2 alle NTA del PTC di Prato. Per tali annessi valgono inoltre le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 4 delle presenti NTA.
Per i nuovi annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE) vale quanto disposto all'Art. 18.1 comma 8 delle presenti NTA; tali annessi dovranno sostituire quelli precari, condonati o saltuari eventualmente presenti, garantendo l'eliminazione di eventuali situazioni di degrado.
Non è consentita la costruzione di nuove abitazioni rurali (AR).

14 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale

Per i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale valgono le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 14 delle presenti NTA.

15 Annessi per la conduzione di fondi agricoli minori (MT), Manufatti leggeri per l'agricoltura amatoriale (MLAA), Serre temporanee e serre con copertura stagionale (STS), Recinzioni di fondi agricoli a protezione dai danni provocati dalla fauna selvatica, per il ricovero e/o allevamento di animali

Valgono le disposizioni dell'Art. 18.1 delle presenti NTA, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del presente comma.
Tali disposizioni si applicano - per quanto attiene ad annessi e manufatti - alle zone appartenenti alle Aree di interesse paesaggistico ambientale esterne a specifici Ambiti ed a tutte le zone classificabili agricole in base all'uso reale del suolo, quando ciò sia riconosciuto dall'ufficio dell'ANPIL; sono comunque escluse le superfici boscate. Non sono inoltre ammessi nel caso di aziende produttive stabili con dimensioni inferiori ad 1 ettaro derivanti da frazionamenti effettuati nei cinque anni precedenti la richiesta di realizzazione di manufatto, fatta eccezione per i frazionamenti derivanti da successioni.
Le opere di recinzione per difesa delle colture dalla fauna selvatica sono ammesse anche nelle aree classificabili come castagneto da frutto in base all'uso reale del suolo.
Per i manufatti disciplinati dal presente comma non sono comunque consentiti allacciamenti alle reti tecnologiche di acqua, gas, telefonia ed energia elettrica.
Il rilascio dei titoli autorizzativi è subordinato alla sottoscrizione di un atto amministrativo d'obbligo denominato "Patto di manutenzione", compilato secondo gli schemi che saranno predisposti dall'ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio. Col Patto di manutenzione il richiedente dichiara e sottoscrive l'impegno:

  • - al rispetto di tutte le normative di riferimento;
  • - alla rimozione del manufatto al venir meno delle condizioni che ne hanno permesso la realizzazione e al ripristino dei luoghi in caso di cessazione della conduzione del fondo o di altra contestata inadempienza;
  • - a non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;
  • - a non alienare separatamente dall'annesso il fondo a cui si riferisce;
  • - a mantenere nel fondo la coltivazione agricola;
  • - ad effettuare la ordinaria manutenzione del fondo.

Nella relazione allegata all'istanza per l'installazione dei manufatti - ad eccezione delle serre da parte di conduttori di fondi a scopo amatoriale - dovranno essere in particolare descritti la consistenza e lo stato di conservazione della vegetazione (alberi isolati o in gruppi, filari, siepi, macchie, formazioni ripariali, alberature monumentali, boschi o loro parti), la presenza di acque superficiali, corsi d'acqua, rete drenante minore, sorgenti e pozzi, la natura e lo stato di conservazione di manufatti storici, manufatti precari esistenti, tabernacoli e simili, strade rurali, sistemazioni idraulico-agrarie.
L'installazione di manufatti leggeri per l'agricoltura amatoriale ed annessi per la conduzione di fondi agricoli minori è subordinata all'ottenimento di permesso di costruire temporaneo la cui durata sia legata alla permanenza dell'attività agricola del fondo.
L'installazione delle serre dovrà avvenire a seguito di comunicazione al sindaco.
L'installazione di recinzioni dei fondi agricoli minori è consentita previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Non è ammessa l'installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper o case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili realizzati al di fuori delle procedure previste dal presente comma.

Recinzioni di fondi agricoli a protezione dai danni provocati dalla fauna selvatica, per il ricovero e/o allevamento di animali

La realizzazione di recinzioni è consentita esclusivamente nelle zone prive di bosco, con l'unica eccezione di quelle classificabili come castagneto da frutto in base all'uso reale del suolo, al fine di proteggere le colture dai danni causati dalla fauna selvatica o per l'allevamento ed il ricovero di animali equini, bovini, suini, ovini, caprini, animali da cortile e per i cani da caccia. L'effettivo o potenziale danno alle colture deve essere documentato e dimostrato contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Le recinzioni non devono in ogni caso impedire il passaggio pedonale dei fruitori dell'Area Protetta e non possono essere impedite le opportunità di fruizione dei percorsi della rete sentieristica. Non è consentito chiudere le strade vicinali di uso pubblico, le strade comunali, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. 17/98 e del Club Alpino Italiano (CAI); pertanto le recinzioni devono essere dotate di opportuni scavallamenti. In presenza di percorsi della rete sentieristica e viaria di uso pubblico, fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, nel caso in cui il fondo da recintare si trovi alla stessa quota del percorso, la recinzione deve essere posta ad almeno 1,5 ml. dal ciglio della carreggiata per i percorsi carrabili o comunque percorribili con mezzi motorizzati e ad almeno 1 ml. dal ciglio del sentiero battuto per i percorsi pedonali.
Le recinzioni dei fondi agricoli minori non possono superare l'altezza di 2,50 ml. e possono essere realizzate con pali in legno e filo elettrico, staccionata in legno, pali in legno e rete metallica con il bordo inferiore ad almeno 25 cm. di altezza dal piano di campagna in alcuni tratti, per consentire il passaggio degli animali di piccola taglia non responsabili di danni alle colture (filo acciaio con rivestimento in lega di zinco protettiva a maglie di dimensione orizzontale fissa di 20 cm. e con dimensione verticale digradante dall'alto al basso da 20 cm. a 5 cm. o con caratteristiche similari). Le recinzioni per la tenuta di animali possono avere tipologie variabili da concordare con il Servizio Edilizia del Comune di Vaiano e l'Unità Operativa ANPIL del Monteferrato del Comune di Montemurlo, nei casi in cui il fondo sia in tutto o in parte compreso nel territorio dell'Area Protetta.