Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 18 Aree ad esclusiva funzione agricola
1 Sono le aree destinate all'attività agricola in senso stretto, in cui l'attività ha strutturato in passato l'intero sistema territoriale e rappresenta ancor oggi l'elemento caratterizzante la morfologia del territorio, del sistema insediativo e del paesaggio. Tali aree vengono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" del RU. Rientrano in questa categoria:
- - le aree di elevato pregio ai fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedo-climatiche, di acclività e giacitura dei terreni e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;
- - le aree caratterizzate da assetti di particolare pregio in chiave paesistica, i cui elementi costitutivi concorrono alla formazione di un quadro d'insieme di singolare bellezza e unicità nell'agro-paesaggio comunale;
- - le aree boscate così come individuate dalla LR 39/00 e sue modifiche e integrazioni;
- - i pascoli calvanini così come delimitati nella "Carta dell'uso del suolo" del PS.