Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37.4 Aree della Produzione (P)

1 Valgono le disposizioni dell'Art. 27 commi 2 e 3 b) delle presenti NTA.

2 P2.1

Valgono le disposizioni dell'Art. 27 comma 2 e 3 b) delle presenti NTA, con esclusione di interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione e fedele ricostruzione, realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati e seminterrati, trasformazione di volumi tecnici legittimi in volumetrie effettive ed aumento di Slp e/o di volume comunque ottenuti.

Destinazione d'uso: oltre alle attività industriali e artigianali sono ammesse attività commerciali e direzionali per un massimo del 25% della Slp esistente; la residenza è ammessa solo se già esistente.

3 P2.2

Sono ambiti candidati dal Piano Strutturale alla sostituzione dei manufatti produttivi per i quali gli interventi di riconversione sono differiti a successive fasi di revisione del Regolamento Urbanistico (aree a trasformazione differita). Per tali insediamenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia come definiti all'Art. 5.2 delle presenti NTA), con esclusione di: modificazione del numero delle unità immobiliari, demolizione e fedele ricostruzione, realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati e seminterrati, trasformazione di volumi tecnici legittimi in volumetrie effettive ed aumento di Slp e/o di volume comunque ottenuti.

Destinazione d'uso: oltre alle attività industriali e artigianali sono ammesse attività direzionali per un massimo del 20% della Slp esistente; la residenza è ammessa solo se già esistente.