Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 5.0 Interventi di manutenzione
1 Manutenzione ordinaria
Gli interventi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare consistono in opere per la riparazione e il rinnovo degli elementi tecnici e di finitura (superfici parietali, elementi decorativi e infissi) e degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie e camini, ecc.) e per il mantenimento in efficienza degli impianti tecnici esistenti (idraulico, igienico sanitario, elettrico, fognario, termico, di ventilazione), dei sistemi di protezione (isolamento termico, isolamento acustico, impermeabilizzazioni, ecc.) e degli arredi degradati.
2 Gli interventi non si applicano agli elementi strutturali degli edifici e non devono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto esteriore degli edifici. Inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modificazioni o a lterazione dei tipi dei materiali, delle forme esistenti e delle coloriture negli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale e non pregiudicare eventuali futuri interventi di restauro e risanamento conservativo.
3 Sono interventi di manutenzione ordinaria:
- a) pulitura, tinteggiatura, consolidamento e riparazione degli elementi tecnici e di finitura
- (superfici parietali esterne, elementi decorativi, infissi, ecc.) eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche. Le opere, di norma, devono riguardare l'intera facciata dell'edificio;
- b) ripristino degli elementi tecnici e di finitura danneggiati (superfici parietali esterne, elementi decorativi, infissi, ecc.) eseguito senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche;
- c) riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, degli intonaci e delle tinteggiature interne;
- d) riparazione e sostituzione degli elementi non strutturali della copertura (manto, guaina, isolante, gronda, pluviali, canne fumarie e camini, ecc.) senza modificare materiali e modalità di posa;
- e) riparazione e rinnovo degli impianti tecnici esistenti (idraulico, elettrico, fognario, termico, di ventilazione, ecc.), senza che ciò comporti la creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi elementi e parti significative dell'edificio;
- f) riparazione e sostituzione di materiali e di elementi dei sistemi di protezione (isolamento termico, isolamento acustico, impermeabilizzazioni, ecc.);
- g) realizzazione di recinzioni a maglia sciolta e pali semplicemente infissi al suolo senza realizzazione di nessuna opera in muratura. Sono fatte salve le limitazioni poste dal RU riferiti a determinati ambiti, la disciplina dell'area protetta del Monteferrato ed altri dispositivi normativi.
- h) - fermo restando quanto previsto al successivo comma 8, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
4 Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali, fatta salva la circolare ministeriale 1918/77, sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio attraverso l'esecuzione delle opere sopra indicate.
5 Manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli elementi degradati anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e impianti tecnici, sempre che tali opere non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
6 Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono comunque comportare modificazioni o a lterazioni alle strutture orizzontali e verticali aventi carattere strutturale, né ai caratteri architettonici degli edifici. In particolare sugli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale gli interventi dovranno tendere a non modificare i materiali, le partiture e le finiture senza pregiudicare eventuali futuri interventi di restauro.
7 Sono interventi di manutenzione straordinaria:
- a) consolidamento e rifacimento di parti delle strutture di fondazione, delle strutture verticali portanti (continue e puntiformi);
- b) consolidamento, sostituzione, rifacimento di parti delle strutture orizzontali (solai, balconi, volte) senza modifica di quota, planimetria e tipo;
- c) consolidamento, sostituzione, rifacimento di parti delle strutture di copertura (a falde inclinate o in piano) senza modifica di forme e quote (d'imposta e colmo);
- d) consolidamento, sostituzione, rifacimento di parti delle strutture di collegamento verticale
- (scale, rampe, vani ascensori e vani montacarichi) senza modifica di quota, planimetria e tipo;
- e) realizzazione di modeste ed episodiche modifiche murarie sui prospetti, coordinate e compatibili con l'impianto preesistente delle facciate e non connesse a trasformazioni distributive e di composizione dell'organismo edilizio;
- f) realizzazione ed integrazione di servizi ed impianti tecnici (idraulico, igienico sanitario, elettrico, fognario, termico, di ventilazione, ecc.) senza alterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento, gli orizzontamenti e l'assetto generale dello spazio aperto;
- g) rifacimento e sostituzione integrale degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie, camini, ecc.);
- h) installazione degli impianti tecnici di tipo solare e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e aria calda, come estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera, senza a lterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento, gli orizzontamenti e l'assetto generale dello spazio aperto;
- i) interventi necessari per adeguare gli edifici esistenti alla norme igienico-sanitarie vigenti, al contenimento energetico, alla fruibilità, accessibilità e sicurezza degli immobili nel rispetto comunque dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici e impiantistici definiti dalle vigenti norme in materia. Gli interventi possono comportare limitate variazioni dell'altezza interna dei vani, lieve innalzamento della copertura, realizzazione di murature a cappotto ed ogni altro intervento che comunque consegua i risultati prima detti;
- l) realizzazione di sistemi di protezione (isolamento termico, acustico, impermeabilizzazioni, ecc.), volti alla eliminazione dell'umidità; anche con eventuale e finalizzato adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai; m) demolizione, sostituzione e costruzione di partizioni e strutture verticali interne che non modifichino lo schema distributivo;
- n) sostituzione degli infissi esterni;
- o) sostituzione di elementi architettonici di finitura (inferriate, cornici, zoccolature, soglie, gradini, ecc.);
- p) sostituzione delle sistemazioni esterne (pavimentazioni, cancellate, cancelli, recinzioni, muri di sostegno, ecc.);
- q) realizzazione di recinzioni diverse da quelle descritte al comma 3 g);
- r) installazione di targhe, insegne, bacheche, ecc ossia qualsiasi elemento applicato sui fronti degli edifici; s) realizzazione di tettoie passaggi coperti aerei e non. Le dimensioni di tali manufatti sono disciplinate dal RE;
- t) la realizzazione di coperture di lastrici solari o comunque di superfici già facenti parte di Snr e di Sc che non incidano sui parametri urbanistico-edilizi;
- u) gli interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5 comma 2 e), 2 f), 4 h) e 4 i).
8 Sono, inoltre, considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 che consistono in rampe e a scensori o altri manufatti, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 lettera h).