Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5.1 Interventi di conservazione e tutela: restauro e risanamento conservativo

1 Restauro e risanamento conservativo

Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili.
In particolare gli interventi di risanamento conservativo consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla conservazione ed al recupero della fruibilità di edifici, ancorchè di recente origine, col ripristino di sane condizione igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto degli elementi tipologici (definiti dai caratteri distributivi dell'edificio), formali (definiti dalla sagoma planivolumetrica e dall'organizzazione dei prospetti) e strutturali; gli interventi di restauro e risanamento conservativo non comprendono la nuova realizzazione di tettoie.

2 Sono interventi di restauro:

  1. a) interventi sulle strutture non resistenti interne, sulle aperture e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
  2. b) la modificazione o sostituzione degli elementi della struttura resistente nel caso in cui sia data l'impossibilità di recuperarli, comunque nel rispetto del comportamento statico globale dell'organismo edilizio e supportata da idonea documentazione probante;
  3. c) l'eliminazione di superfetazioni e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità;
  4. d) la ricostruzione di parti dell'edificio crollato o demolito, comunque in presenza di adeguata documentazione; conservazione e ripristino di spazi liberi (corti, larghi, chiostri, orti);
  5. e) gli interventi necessari ad assicurare la funzionalità dell'edificio a nuovi usi;
  6. f) gli interventi comportanti la modifica delle unità immobiliari (Art. 5.2 comma 2 c) purché non vengano alterati l'impianto tipologico e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Il frazionamento è consentito solo se risulta compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. L'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti. Gli interventi non dovranno alterare i vani scala principali e le quote dei solai;

Gli interventi possono comportare il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili: in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio.

3 Sono interventi di risanamento conservativo:

  1. a) consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. b) consolidamento, rifacimento, sostituzione non sistematica delle strutture verticali portanti, orizzontali e di collegamento verticale anche in funzione della normativa antisismica vigente. L'eventuale ripristino di elementi strutturali attraverso la ricostruzione di solai ove ne sia inequivocabilmente documentabile la presenza nell'organismo originario è ammesso purchè non vengano comunque modificati o interessati strutture portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio; in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio;
  3. c) inserimento di elementi accessori (doppi pavimenti, soffittature, scale interne secondarie, soppalchi, ecc.) che comportino solo alterazioni "leggere" del sistema strutturale senza modifiche dei volumi esistenti e purchè non vengano comunque modificati o interessati strutture portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
    nel rispetto delle specifiche sopra riportate per gli elementi accessori, è comunque ammesso l'inserimento di scale interne anche non secondarie purché aperte e realizzate in legno, metallo ed altri materiali leggeri;
  4. d) modifiche distributive interne alle unità immobiliari, sempre nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali e strutturali dell'organismo, con eventuale apertura di porte interne e riaperture di porte esterne e finestre tamponate, senza modifica di forma, dimensione e posizione, con realizzazione di modeste ed episodiche modifiche murarie, coordinate e compatibili con l'impianto della facciata preesistente;
  5. e) installazione di servizi e impianti tecnici (idro-sanitari, elettrici, termico, di ventilazione, ecc.) centralizzati e autonomi senza alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e volumi esistenti;
  6. f) inserimento di impianti tecnici riguardanti l'intero edificio (ascensori, montacarichi e simili) senza modifiche alla sagoma esistente e senza alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e volumi esistenti;
  7. g) al fine di un corretto recupero degli edifici potrà essere modificato il numero delle unità immobiliari (Art. 5.2 comma 2 c) (anche in aumento) e potranno essere inserite episodiche nuove aperture sui prospetti per adeguare la funzionalità dell'edificio alle nuove esigenze di utilizzo. Tali interventi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio. Il frazionamento degli edifici in più unità immobiliari è consentito solo se risulta compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. L'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti. Gli interventi non dovranno alterare i vani scala principali e le quote dei solai;
  8. h) al fine del superamento delle barriere architettoniche potranno essere consentiti inserimenti fuori sagoma dei vani ascensori se compatibili con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, anche in deroga ai parametri urbanistici;
  9. i) per ciò che attiene agli interventi pertinenziali il risanamento consente la realizzazione di
  10. quelli previsti all'art. 5.5, comma 2 c); 2 d); 2 f). Gli interventi di cui all'art. 5.5 comma 2 d) sono ammessi per gli edifici appartenenti al sistema insediativo, fatto salvo quanto prescritto a l Titolo V e VI delle presenti norme e con i criteri di cui al comma 7 punto h) del presente articolo;

L'intervento di risanamento conservativo non può comportare incremento della superficie utile, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettere c) e d).
Gli interventi possono comportare il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili: in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio.

4 Gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno essere supportati da dimostrazione della loro compatibilità con i caratteri storico-architettonici dell'edificio.

5 Interventi sul patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale

Il RU riconosce gli edifici e complessi edilizi di particolare pregio architettonico-ambientale e/o storico-documentale come evidenziati nella Tavola "Individuazione del patrimonio storico- architettonico" del Quadro Conoscitivo del PS con le integrazioni effettuate in sede di redazione del Regolamento Urbanistico e delle sue varianti.
Gli interventi sugli edifici e sulle aree di pertinenza sono disciplinati all'interno delle singole UTOE oppure dall'Allegato A delle presenti norme, per quelli appartenenti al Sistema ambientale esterni alle UTOE; gli ambiti di pertinenza sono perimetrati e singolarmente individuati dal numero identificativo nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 ed "Usi e modalità di Intervento - Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000.

6 Vengono attribuite le seguenti classi:

  1. classe a agli edifici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e, più in generale, ad edifici e complessi di eccezionale pregio e valore storico-architettonico;
  2. classe b agli edifici segnalati di particolare interesse storico-architettonico-documentale;
  3. classe c agli edifici di interesse storico-architettonico-documentale.

Salvo diversa specifica indicazione:

  1. a) per gli edifici di classe a sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria, esclusivamente interventi di restauro come definiti dall'Art. 5.1 comma 2 delle presenti NTA.
    Nel caso di edifici e complessi diruti si applica inoltre quanto indicato all'Art. 5.6 delle presenti NTA e l'attuazione degli interventi è subordinata alla redazione di un Piano di recupero esteso all'intero ambito di pertinenza. La modifica delle unità immobiliari ed il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in particolare nel caso di assenza di documentazione iconografica specificamente riferita agli edifici oggetto di intervento, dovranno comunque essere orientati a riproporre schemi tipologici coerenti al contesto territoriale e storico originario.
    Per garantirne la compatibilità con la conservazione del valore storico-architettonico-documentale, l'eventuale frazionamento così come l'eventuale mutamento delle destinazioni d'uso dovranno essere progettati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali originarie. Potrà essere pertanto ammesso l'inserimento di scale interne anche non secondarie aperte e di soppalchi, purché realizzati in legno, metallo ed altri materiali leggeri che comportino solo alterazioni "leggere" del sistema strutturale, senza modifiche dei volumi esistenti e purché non vengano comunque modificati o interessati strutture portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio.
    Sono in ogni caso ammessi modifiche distributive interne e modesti interventi sulle aperture per assicurare la funzionalità degli edifici, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti.
  2. b) per gli edifici di classe b sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria, esclusivamente interventi di risanamento conservativo come definiti dall'Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA.
    È consentita la ricostruzione di parti degli edifici crollate o demolite a condizione che sia prodotta documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.
    Per garantirne la compatibilità con la conservazione del valore storico-architettonico-documentale, l'eventuale frazionamento così come l'eventuale mutamento delle destinazioni d'uso dovranno essere progettati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali originarie. Potrà essere pertanto in particolare ammesso l'inserimento di scale interne anche non secondarie aperte e di soppalchi, nel rispetto di quanto definito al comma 3 c) dell'Art. 5.1.
    Sono in ogni caso ammessi modifiche distributive interne e modesti interventi sulle aperture per assicurare la funzionalità degli edifici, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti.
  3. c) per gli edifici di classe c sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia come definiti all'Art. 5.2 comma 2 e come di seguito specificati:
    1. -comma 2 a1) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo e qualora non comportino interventi pesanti sulla struttura "resistente" dell'edificio;
    2. -comma 2 a2) con esclusione dello svuotamento dell'edificio. La traslazione dei solai è consentita qualora questi non siano di pregio architettonico e se effettuata in maniera sporadica e non sistematica;
    3. -comma 2 a3), limitatamente a quanto strettamente necessario per adeguare la funzionalità dell'edificio alle nuove esigenze di utilizzo, nel rispetto dell'impianto dei fronti esistenti e delle forme e proporzioni caratterizzanti la tipologia di matrice storica;
    4. -comma 2 a5)
    5. -comma 2 b);
    6. -comma 2 c), se compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); l'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale, delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti;
    7. -comma 2 d): il rialzamento della copertura, per ragioni di adeguamento alle normative antisismiche, non potrà comunque superare l'altezza di cm. 30 e dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione della falda e la conformazione originaria del tetto;
    8. -comma 2 e); per quanto riguarda la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti si conferma quanto sopra specificato in riferimento al comma 2 a3).
    È pertanto escluso quanto previsto al comma 2 ai punti a4), a6) ed a7).
    La demolizione con fedele ricostruzione di cui all'Art. 5.2 comma 3 a) delle presenti NTA si intende riferita unicamente agli edifici di valore storico-architettonico-documentale che presentino situazioni statiche o di fatiscenza per le quali sia inequivocabilmente dimostrata l'impossibilità di attuare interventi di risanamento. La ricostruzione dovrà avvenire, sulla base di adeguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con gli stessi materiali dell'edificio originario o con materiali analoghi.
    È consentita la ricostruzione di parti degli edifici crollate o demolite a condizione che sia prodotta documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.
    Non è ammessa la nuova realizzazione di tettoie.
  4. d) per tutti gli ambiti sono inoltre previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5:
    1. - comma 2 b) esclusivamente nel caso di realizzazione di autorimesse interrate nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi; è ammessa una Slp massima pari a 20 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
    2. - comma 2 c);
    3. - comma 2 d);
    4. - comma 2 f) purché la realizzazione di volumi tecnici e cantine non comporti anche la realizzazione di rampe esterne; nel caso di terrapieni gli interventi sono comunque ammessi esclusivamente in presenza di dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi ed è ammessa una Slp massima pari a 12 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.
    Nella realizzazione di autorimesse, cantine e volumi tecnici interrati nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti dovranno essere impiegati materiali compatibili e coerenti con il contesto, adottando gli opportuni accorgimenti per garantirne il corretto inserimento paesistico. Tali opere dovranno in ogni caso essere localizzate in prossimità degli edifici esistenti e non dovranno implicare la realizzazione di nuova viabilità o di nuovi percorsi, anche se interni all'ambito di pertinenza.
    L'eventuale richiesta per la realizzazione di piscine dovrà essere vagliata dall'AC; dovrà a tale fine essere corredata dagli elaborati grafici necessari all'illustrazione dell'intervento e a valutare l'inserimento paesistico-ambientale secondo le modalità e i criteri dell'art. 24, comma 7 k).
    Le pertinenze esterne devono in ogni caso essere mantenute integre e conservate nella destinazione e negli elementi di arredo o decoro originari e/o caratterizzanti. Vanno conservati gli spazi e i manufatti esterni (cortili, aie e altri spazi pavimentati, pavimentazioni di pregio, terrazzamenti, muri di recinzione o di delimitazione di spazi) nonché alberature e specie vegetali tipiche e caratterizzanti; nel caso delle recinzioni murarie tradizionali originali non è consentita la realizzazione di aperture o di interruzioni. Devono essere conservati gli elementi paesisticamente caratterizzanti il territorio agricolo (muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti, assetti colturali), anche se all'interno del sistema insediativo.
    Non sono ammesse sistemazioni delle pertinenze che implichino movimenti di terra tali da determinare un'alterazione della morfologia dei luoghi, fatto salvo il caso del ripristino di condizioni preesistenti degradate, come nel caso di muri di sostegno crollati.
    È esclusa ogni nuova edificazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 18.1, comma 6.

7 Tutti gli interventi sul patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale dovranno comunque osservare, al fine della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali, decorativi, delle sistemazioni esterne e vegetazionali, i seguenti criteri:

  1. a) conservazione delle loro forme, delle membrature architettoniche, dei materiali originari, della loro collocazione attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate;
  2. b) sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del manufatto;
  3. c) recupero e ricostruzione di parti alterate dei manufatti ed eliminazione degli elementi non coerenti all'organismo edilizio;
  4. d) per gli edifici produttivi appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, conservazione degli elementi strutturali caratterizzanti l'edificio, in particolare coperture e scansione compositiva dei prospetti; particolare riguardo andrà tenuto nei confronti degli elementi tipici dei manufatti produttivi (finestrature in ferro/vetro/cemento, pensiline, travi, pareti, colonne, balaustre, ringhiere, ecc.).

Al fine della corretta applicazione degli interventi edilizi saranno impiegati strumenti analitici di supporto (rilievi di precisione, documentazione fotografica storica e dello stato di fatto, studi tipologici) per evidenziare gli elementi di pregio architettonico e tipologico. La relazione a compendio del progetto conterrà quindi uno studio tipologico ed individuerà i caratteri dell'edificio come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura, elementi e parti secondarie.
Dovranno essere individuati la tipologia originaria e gli eventuali stadi successivi di ampliamento e di evoluzione, nonché l'eventuale presenza di superfetazioni.

8 Manufatti isolati

Tabernacoli, piccoli oratori o cappelle, fontanili dovranno essere conservati. Gli interventi dovranno essere eseguiti con i criteri del restauro e comunque garantendo la conservazione dei caratteri originari.

9 Sono sottoposti alla disciplina di tutela pescaie, manufatti di presa, gore, margoni ecc.; tali opere, soprattutto nel caso in cui siano state e/o siano a servizio di edifici produttivi di matrice storica per i quali è previsto un vincolo di salvaguardia, per estensione ne assumono lo stesso valore di beni di interesse storico-architettonico-documentale, analogamente a quanto disposto al comma 6 punto e).
La realizzazione di impianti idroelettrici di piccola taglia (mini idro e micro idro) potrà essere ammessa nel rispetto delle opere idrauliche esistenti, evitando qualsiasi alterazione dei caratteri tipologici, totali o parziali demolizioni, innesti di manufatti murari che ne snaturino l'assetto ed opere che ne compromettano la funzionalità originaria; l'introduzione di impianti con nuove tecniche potrà essere presa in considerazione solo a seguito della verifica dell'impossibilità di recupero dei manufatti preesistenti: in tale caso dovrà essere assicurato il corretto inserimento paesaggistico producendo idonea documentazione che dimostri l'assenza di impatto, anche attraverso l'accurata scelta di materiali coerenti al contesto preesistente; si dovrà privilegiare la collocazione a lato, riutilizzando la gora, ed è comunque vietata la realizzazione in cresta.