Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 5.2 Interventi di adeguamento e riqualificazione: ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva
1 Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2 Sono interventi di Ristrutturazione Edilizia Conservativa:
- a) la riorganizzazione funzionale e distributiva degli organismi edilizi, con aumento di Su e Snr, nell'ambito dell'involucro edilizio esistente, con modifiche agli elementi strutturali e non. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5. Gli interventi potranno prevedere:
- 1) la riorganizzazione dei collegamenti orizzontali e verticali, dei corpi scala, dei servizi e della distribuzione interna;
- 2) il consolidamento, la demolizione e ricostruzione delle strutture di fondazione, orizzontali, verticali, di copertura e delle strutture di collegamento verticale, compresa la traslazione dei solai e fino allo svuotamento parziale o totale del fabbricato;
- 3) la realizzazione sui fronti dell'edificio di nuove aperture e la modifica di quelle esistenti;
- 4) la realizzazione di terrazze nelle falde della copertura;
- 5) la realizzazione di soppalchi, di elementi di collegamento verticale interno ed ogni altro elemento che abbia la stessa consistenza strutturale;
- 6) la realizzazione di balconi e terrazzi anche in aggetto ed ogni altro elemento che abbia la stessa consistenza strutturale;
- 7) demolizione, rifacimento, consolidamento e realizzazione di elementi di collegamento verticale riguardanti l'intero edificio (scale, rampe, vani montacarichi e vani ascensori);
- b) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, nel rispetto delle specifiche previsioni del RU;
- c) la modificazione del numero delle unità immobiliari con frazionamenti e accorpamenti;
- d) interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- e) interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi, anche tramite l'adeguamento delle altezze interne dei vani e la formazione di nuove aperture sui fronti secondari e/o finalizzati al recupero residenziale, o per altra destinazione di volta in volta specificata, di volumi diversamente utilizzati purché compatibili con tali destinazioni;
3 Sono interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva:
- a) la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, con materiali analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- b) la demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata di edifici esistenti, anche con diversa sagoma, purchè non comportanti incremento di volume, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
4 Interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi.
La ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi comporta l'applicazione di quanto illustrato al comma 2 a). La ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi può inoltre comportare:
- a) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, nel rispetto delle specifiche previsioni del RU;
- b) la modificazione del numero delle unità immobiliari con frazionamenti e accorpamenti;
- c) interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) la realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione degli edifici;
- e) trasformazione di volumi tecnici legittimi dismessi in volumetrie effettive, ottenuta mediante interventi comportanti creazione di nuova Slp ;
- f) modificazione del livello di calpestio esterno degli edifici e adeguamento dell'altezza esterna degli edifici produttivi al fine di rendere fruibili vani interrati e seminterrati esistenti;
- g) - la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, con materiali analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- h) - la demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata di edifici esistenti, anche con diversa sagoma, purchè non comportanti incremento di volume, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
5 Gli interventi di cui al comma 2, 3 e 4 sono cumulabili, nel rispetto delle rispettive classi funzionali.
6 Gli interventi ammessi per ogni singola classe e sottoclasse di edifici sono esplicitati al Titolo V e Titolo VI delle presenti norme.
7 Sono considerati interventi ristrutturazione edilizia gli interventi descritti all'art. 5.5 nel caso in cui sia realizzata una volumetria fuori terra o interrata inferiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.
8 Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere ad essi correlate sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni dei Titolo V e VI delle presenti norme, nonché alle specifiche prescrizioni e/o limitazioni eventualmente contenute negli altri Titoli e nei relativi allegati in caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.