Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 5.5 Interventi pertinenziali
1 Sono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizio le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo, per un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:
- a) sono destinati ad usi accessori;
- b) accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
- c) non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
2 Interventi pertinenziali, che comportano la realizzazione di nuova volumetria fuori terra o interrata, e precisamente:
- a) autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno del perimetro dei centri abitati di cui alla Tav. 0A "Perimetrazione dei centri abitati" da realizzarsi fuori terra;
- b) autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'esterno del perimetro dei centri abitati di cui alla Tav. 0A "Perimetrazione dei centri abitati" da realizzarsi interrate;
- c) parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto senza strutture o elementi di copertura;
- d) opere autonome a corredo agli edifici residenziali (o riferibili ad altri usi come definiti dal RU) quali piscine, campi da tennis, saune e altre attrezzature consimili ad uso privato e i nuovi volumi strettamente legati all'uso;
- e) volumi tecnici da realizzarsi ex novo nel lotto o nell'area di pertinenza dell'edificio principale di riferimento;
- f) volumi tecnici e le cantine da realizzarsi nei terrapieni formati dal dislivello del terreno o interrati al di sotto dell'edificio principale di riferimento e senza debordare da esso;
- g) la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore, anche in diversa collocazione, sul lotto di pertinenza;
- h) chiusura di terrazze e logge.
3 Nel novero degli interventi pertinenziali è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 122/89 e smi all'interno del perimetro dei centri abitati di cui alla Tav. 0A "Perimetrazione dei centri abitati", interrate o in locali esistenti al piano terreno dei fabbricati anche in deroga alle disposizioni del RU e del RE.
4 Rientrano negli interventi pertinenziali, anche se trattati negli articoli precedenti, i seguenti interventi:
- i) piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all'aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale;
- l) muri di cinta e le recinzioni in genere (sia con fondazioni continue che semplicemente infisse al suolo);
- m) sistemazioni delle aree di pertinenza con opere di livellamento, riorganizzazione degli spazi, messa a dimora di nuove piante, pavimentazioni e sistemazioni in genere, arredi e quanto altro della stessa consistenza.
5 Sono considerati interventi pertinenziali anche la realizzazione di portici in aderenza all'edificio principale.
6 Gli interventi pertinenziali descritti al comma 2) e al comma 5) sono cumulabili, semprech&eagrave; non si preveda la chiusura di logge e la realizzazione di portici. Gli interventi pertinenziali descritti al comma 2 lettere g) e h) non sono cumulabili con le addizioni volumetriche. Essi sono applicati agli edifici esistenti e sono concessi una sola volta dall'approvazione del Regolamento Urbanistico. Gli interventi pertinenziali descritti al comma 2 lettere g) e h), non sono applicabili agli edifici esistenti originati e facenti parte di Piani Attuativi e Progetti Unitari di Massima ancora vigenti. Viene fatto salvo quanto indicato ai Titoli V e VI delle presenti norme.
7 Gli interventi pertinenziali descritti al comma 2 lettere g) e h) si intendono riferiti alle unità edilizie principali esistenti alla data di adozione del RU. Rimane fermo quanto previsto dal Titolo V e VI delle presenti norme.