Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5.7 Sostituzione e completamento edilizio

1 Interventi di sostituzione edilizia

Gli interventi di sostituzione edilizia consistono nella demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume pari a 30 mq di Slp per unità immobiliare, fermo restando quanto previsto ai titoli V e VI delle presenti norme in riferimento agli specifici contesti, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione, con esclusione delle infrastrutture a rete interne al lotto di riferimento ed il loro eventuale collegamento con le reti primarie.
Ai fini della determinazione del volume ricostruibile deve essere preso in considerazione il volume legittimo del fabbricato.
Nello specifico caso il volume riferito all'incremento di volume sarà calcolato moltiplicando la Slp per l'altezza virtuale di ml 3,00.

2 Interventi di completamento edilizio

Gli interventi consistono nel completamento di lotti inedificati all'interno del tessuto edilizio esistente, attraverso nuova edificazione. I parametri urbanistico edilizi sono stabiliti dalle presenti N.T.A. all'interno delle UTOE di appartenenza. L'edificazione di completamento oltre alle specifiche elencate ai Titoli V e VI delle presenti norme dovranno osservare anche le seguenti prescrizioni:

  1. a) nel caso in cui si intenda usufruire solo parzialmente della capacità edificatoria attribuita alle singole aree, le proposte progettuali dovranno comprendere l'utilizzazione completa dell'intero lotto sia per attuare nel tempo la realizzazione degli interventi che per dimostrare la possibilità d'intervento per le porzioni eventualmente residuali;
  2. b) nel caso in cui nel lotto vi sia la presenza di edifici di cui si intenda mantenere la consistenza, la capacità edificatoria dell'area andrà decurtata della Slp di detti edifici misurata ai sensi del Regolamento Edilizio;
  3. c) la capacità attribuita ai singoli interventi, nel caso in cui l'assetto proprietario od altre condizioni lo consentano, può anche essere utilizzata come ampliamento di edifici esistenti confinanti.

3 Sono considerati interventi di nuova edificazione la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 5.5, comma 2 d); 4 i) e 4 m) qualora comportino la trasformazione permanente del suolo inedificato.