Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17 Disposizioni generali

1 Le disposizioni del presente Capo interessano le aree dei Sistemi Ambientali, come individuate nella Tav. 1 "Sistemi Territoriali" del PS:

  • - della Calvana;
  • - del Monteferrato appartenenti al Sistema Funzionale delle "Aree Verdi Attrezzate";
  • - esterne all'ANPIL del Monteferrato.

2 Il riferimento per i Sistemi Ambientali sono le seguenti Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000:

  1. Tav. A Monteferrato Nord
  2. Tav. B Monteferrato Sud
  3. Tav. C Calvana Nord
  4. Tav. D Calvana Sud

3 All'interno dei Sistemi Ambientali il RU distingue:

  • - Aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola soggette all'applicazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/05;
  • - Aree a prevalente interesse ambientale soggette a specifica disciplina di salvaguardia ai sensi dell'Art. 39 comma 3 LR 01/05;
  • - aree ricadenti nell'ANPIL "Monti della Calvana" soggette a specifica disciplina transitoria fino all'approvazione del regolamento di gestione dell'ANPIL;
  • - aree ricadenti nell'ANPIL "Monteferrato" esterne alle UTOE soggette a specifica disciplina in conformità alle disposizioni della DCR 67/96 e successive modificazioni;
  • - Aree Attrezzate soggette a specifica disciplina.

4 Il RU con riferimento alla "Carta delle aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola" integra e specifica le indicazioni del PS relativamente all'applicazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/05 e smi.

5 Gli interventi ricadenti in:

  • - Aree ad esclusiva funzione agricola sono disciplinati agli Artt. 18, 18.1, 18.2 delle presenti NTA;
  • - Aree a prevalente funzione agricola sono disciplinati agli Artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 delle presenti
  • NTA;
  • - Aree a prevalente interesse ambientale sono disciplinati agli Artt. 20, 20.1 delle presenti NTA;
  • - ANPIL "Monti della Calvana" sono disciplinati all'Art. 21 delle presenti NTA;
  • - ANPIL "Monteferrato" sono disciplinati all'Art. 17.1 delle presenti NTA;
  • - Aree Attrezzate sono disciplinate nell'ambito delle UTOE di appartenenza. Gli Artt. 22; 22.1; 22.2; 22.3; 22.4 delle presenti NTA ne dettano le disposizioni generali.

6 Tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione o il miglioramento delle condizioni originarie, essere compatibili con i caratteri paesistici dei luoghi, in particolare, dovranno salvaguardare la presenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazzamenti, muri a secco, alberature a filare, formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, idrografia superficiale e conservare i manufatti e gli elementi vegetazionali caratterizzanti il paesaggio agrario (tabernacoli, cappelle, mulini, fonti, sorgenti, conserve d'acqua, piante annose, alberi monumentali e specie vegetali rare di cui all'Art. 17 comma 3d del PS). Indipendentemente dalla loro collocazione i terrazzamenti ed i muri di contenimento lungo le strade sono da conservare integralmente e nei casi di crolli vanno ripristinati; eventuali soluzioni diverse da quelle originarie potranno essere realizzate purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque. Per tali manufatti sono ammessi unicamente interventi di restauro attuati secondo i criteri del restauro scientifico e con tecniche e materiali tradizionali.

7 Ove previsto, dalle Tavole "Usi e modalità d'intervento - I Sistemi Ambientali" è ammessa la realizzazione e/o l'integrazione di viabilità meccanizzata, pedonale e ciclabile.

8 I nuovi edifici rurali realizzabili nelle aree classificate agricole ai sensi delle disposizioni regionali in materia, così come cartografate nelle tavole di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere delle seguenti sei tipologie:

  1. a) abitazione rurale (AR): edificio destinato all'abitazione dell'imprenditore agricolo, del collaboratore familiare, del colono o di altra figura professionale alle dipendenze dell'impresa agricola;
  2. b) annesso agricolo (comprese le serre fisse) (AA): edificio non destinato ad abitazione, funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale come ricovero di beni strumentali o animali in allevamento e trasformazione/conservazione di prodotti aziendali;
  3. c) annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE): edificio non destinato ad abitazione, funzionale allo svolgimento dell'attività di aziende agricole che non possiedono le superfici minime fondiarie previste;
  4. d) manufatto leggero per l'agricoltura amatoriale (MLAA): edificio posto a servizio di fondi agricoli funzionale ad assolvere lo svolgimento dell'attività agricola amatoriale;
  5. e) Manufatti temporanei (MT): edificio realizzato in legno e funzionale ad assolvere esigenze aziendali a carattere stagionale o comunque temporanee, finalizzate alla produzione di beni o al ricovero di beni strumentali dell'azienda o animali in allevamento;
  6. f) serre temporanee e stagionali (STS): manufatti posti a servizio di fondi agricoli condotti da aziende agricole anche non imprenditori agricoli, funzionale allo svolgimento dell'attività agricola riferita alla durata del ciclo poduttivo.

9 All'art. 18.1 vengono disciplinati gli interventi descritti al comma precedente.

10 Gli interventi di recupero, riordino o miglioramento fondiario e di trasformazione del tipo d'uso del suolo dei terreni agricoli sono disciplinati da quanto indicato dall'Allegato "D" alle presenti NTA.

12 In tutte le aree dei Sistemi Ambientali è vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali non destinati all'ordinaria coltivazione dei fondi agricoli. È vietato, inoltre, il parcheggio di roulotte e camper al di fuori delle aree specificamente destinate.

13 Nelle aree ricadenti all'interno dei SIR 40 "La Calvana" e SIR 41 "Monteferrato - Monte Javello" tutti gli interventi non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti e suscettibili di produrre effetti sul SIR dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'Art. 195 della LR 1/2005, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l'integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione.

14 Il RU recepisce il censimento di cui al Quadro Conoscitivo del PS ed istituisce l'"Albo comunale degli alberi monumentali e degli elementi vegetali notevoli".