Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18.1 Disciplina degli interventi

1 Tutti gli interventi sono disciplinati dalla LR 1/2005 e relativo Regolamento di attuazione (DPGR 9/2/07 n. 5/R) e nell'Allegato 3, punto 6, delle Norme del PTC di Prato con le specificazioni che seguono.

2 Generalità

I nuovi edifici rurali realizzabili nelle aree classificate ad esclusiva funzione agricola come rappresentate nelle tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000 del RU, possono essere delle seguenti sei tipologie:

  1. a) abitazione rurale (AR);
  2. b) annesso agricolo (comprese le serre fisse)(AA);
  3. c) annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE);
  4. d) manufatto leggero per l'agricoltura amatoriale (MLAA);
  5. e) manufatto temporaneo (MT);
  6. f) serre temporanee e stagionali (STS).

3 Nuove abitazioni rurali (AR):

- nuovi edifici rurali a scopo abitativo sono ammessi solo se necessari alle esigenze del conduttore del fondo, dei familiari e dei coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato impegnati nell'azienda agricola. In considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, l'edificazione di nuove residenze rurali è ammessa quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare a residenza edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché ruderi, e a condizione che ne venga vincolata con atto d'obbligo del richiedente la destinazione agricola per un tempo non inferiore a venti anni dalla loro ultimazione;

- possono presentare istanza per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo esclusivamente imprenditori agricoli, come definiti dalla normativa regionale in materia;

- la realizzazione di nuova residenza agricola potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) i cui contenuti sono specificati dalle legislazione regionale in materia integrata dalle disposizioni del PTC della provincia; in merito alle superfici fondiarie minime ed ai rapporti fra edifici e superfici fondiarie, valgono le disposizioni dell'allegato 3 alle NTA del PTC provinciale;

- salvo i casi di cui all'Art. 46 della LR 1/05, non è ammessa alcuna edificazione a fini abitativi sui fondi agricoli provenienti dal frazionamento di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 20 anni; l'azienda richiedente dovrà inoltre dimostrare che negli ultimi dieci anni sul complesso dei terreni nella sua disponibilità ricadenti nel territorio comunale, non siano stati effettuati frazionamenti di edifici rurali (ad uso di annesso o residenza), cambiamenti di destinazione d'uso di residenze rurali preesistenti o nuove edificazioni ad uso abitativo. Nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'imprenditore agricolo in virtù di contratti di affitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati da non meno di 20 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo; possono essere incluse nel PAPMAA, e quindi non si intendono provenienti dal frazionamento di fondi rustici, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà;

- la dimensione massima di nuove abitazioni rurali viene stabilita in mq. 150 di Slp ed altezza massima m. 6.50. Le nuove residenze dovranno essere realizzate preferibilmente in adiacenza o accorpate ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento. I progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e non comportare eccessivi movimenti di terra.
L'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale (privilegiando le tonalità chiare e la muratura in pietra a vista) e, comunque, coerente con il contesto ed il paesaggio;

- non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio delle nuove abitazioni rurali, i nuovi edifici dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare alle nuove funzioni;

- nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.

4 Nuovi annessi agricoli (AA)

- nuovi annessi rurali sono ammessi solo se necessari alla conduzione del fondo e, in considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché in stato di rudere;

- la realizzazione di nuovi annessi agricoli potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) di cui all'art. 42 della LR 1/05; in merito alle superfici fondiarie minime ed ai rapporti fra edifici e superfici fondiarie, valgono le disposizioni dell'allegato 3 alle NTA del PTC provinciale;

- Non sono soggetti alla presentazione del PAPMAA i manufatti aziendali di cui all'art. 70 della LR 65/14, come meglio disciplinato agli art. 1, art. 2 e art. 3 del DPGR 63/R/2016. Per tale fattispecie l'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola, obbligandosi alla rimozione e al rirpistino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo;

- non è ammessa l'edificazione di AA soggetti a programma aziendale sui fondi provenienti dal frazionamento non programmato di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 15 anni o che, nello stesso periodo, siano stati oggetto di vendita o cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli preesistenti; possono essere incluse nel PAPMAA, e quindi non si intendono provenire da frazionamenti, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà; nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'imprenditore agricolo in virtù di contratti di affitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati per non meno di 15 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo;

- gli annessi rurali dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza o accorpate ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento. I progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e non comportare eccessivi movimenti di terra. L'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale. È ammesso anche l'utilizzazione di materiali leggeri come ad esempio il legno e similari purché idonei al contesto;

- nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.

- l'annesso agricolo soggetto a programma aziendale non potrà mutare in alcun caso la destinazione d'uso agricola e dovrà essere rimosso al termine di validità del PAPMAA (fissata in almeno 10 anni), a cura e spese del richiedente, a meno che, almeno sei mesi prima del termine originario, lo stesso non presenti apposita revisione del programma in scadenza o ne attui uno nuovo;

- la convenzione o atto d'obbligo per la realizzazione di annessi agricoli previa programma aziendale dovrà prevedere penali a garanzia della rimozione dell'annesso. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall'inadempienza.

5 Nuovi annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE)

- in deroga alle superfici minime fondiarie (come definite nell'Allegato 3, punto 6, delle Norme del PTC di Prato) e comunque non al di sotto dell'80% di queste, potrà essere consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli esclusivamente alle tipologie di aziende indicate all'art. 5 del DPGR 5/R/07, oltre all'allevamento di equidi elencato all'art. 6 del DPGR 63/R/2016; tali manufatti dovranno essere rimossi in caso di trasferimenti, anche parziali, del fondo sul quale insistono e nel caso di trasformazione dell'azienda a metodi di coltivazione non biologici; per le aziende ad indirizzo cinotecnico, la deroga alle superfici minime potrà essere riconosciuta solo se le stesse si doteranno di appositi sistemi di depurazione naturale delle acque reflue ed i manufatti dovranno essere rimossi nel caso di trasferimento, anche parziale, del fondo sul quale insistono;

- l'installazione sul fondo di ASE potrà essere richiesta dal titolare dell'azienda agricola che gestisce lo stesso;

- non è ammessa l'edificazione di ASE sui fondi provenienti dal frazionamento non programmato di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 15 anni o che, nello stesso periodo, siano stati oggetto di vendita o cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli preesistenti; non si intendono provenire da frazionamenti, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà; nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'imprenditore agricolo in virtù di contratti di affitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati da non meno di 15 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo;

- i progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti; verificata l'impossibilità di realizzarli in adiacenza agli edifici esistenti, dovranno essere scelte collocazioni tali da evitare situazioni di "emergenza visiva", ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, ad utilizzare il dislivello del terreno per interrare o seminterrare i manufatti;

- l'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale. È ammesso anche l'utilizzazione di materiali leggeri come ad esempio il legno e similari purché idonei al contesto;

- eventuali nuove cantine potranno essere realizzate nelle misura massima di mq. 60 per ogni ettaro di vigneto specializzato od ogni 1500 piante, e nella misura del 60% per i vigneti non specializzati;

- l'annesso agricolo realizzato secondo la presente disciplina non potrà mutare in alcun caso la destinazione d'uso agricola (LR 1/05 art. 41 comma 6) e dovrà essere rimosso nel caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo su cui insistono;

6 Nuovi manufatti leggeri per l'agricoltura amatoriale (MLAA)

- l'installazione sul fondo di MLAA potrà essere richiesta dal proprietario del fondo o dal titolare dell'azienda agricola che gestisce lo stesso, anche per finalità di attività agricola amatoriale;

- l'istanza sarà corredata da appositi elaborati tecnici che illustrino dettagliatamente le caratteristiche colturali-produttive del fondo e la dotazione di attrezzature del richiedente (entrambe con riferimento al momento della presentazione della istanza), le caratteristiche, le dimensioni del manufatto (che ovviamente deve essere proporzionato alle necessità per il ricovero dei mezzi di produzione o dei prodotti o di animali da cortile), i materiali utilizzati la localizzazione sul fondo e la conformità dell'opera alla LR 1/05, al PTC della Provincia di Prato e alla presente disciplina;

- l'installazione del manufatto non dovrà comportare alcuna modificazione morfologica dei luoghi, ad eccezione dei soli plinti di fondazione dei pilastri; l'altezza sarà di m. 2,40, tetto a capanna con inclinazione delle falde massima 30%; non potranno essere provvisti di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo. In linea generale i materiali e le tecniche costruttive sono le seguenti:

  • - strutture portanti e tamponamenti: legno;
  • - pavimento: terra battuta o legno;
  • - porte ed infissi: legno;
  • - copertura: tegole canadesi.

Le pareti esterne non potranno essere in alcun modo tinteggiate con vernici coprenti la tonalità naturale del legno; per la difesa dalle intemperie è ammesso l'uso di impregnanti antifungini e resine idrorepellenti entrambi a tonalità neutra. I proprietari dovranno smaltire i residui vegetali dei prodotti coltivati, nonché quelli derivanti dalla ripulitura del fondo, mediante interramento o tecniche di compostaggio (queste ultime da effettuarsi in strutture realizzate consorzialmente con i conduttori circonvicini); in nessun modo questi residui potranno essere bruciati, conferiti alla discarica comunale, gettati nei fondi contermini o abbandonati in qualunque altro luogo. Non dovrà essere utilizzata ad uso irriguo l'acqua dell'acquedotto comunale o derivarne, se non con apposita autorizzazione, dai corsi d'acqua limitrofi. Non dovranno essere utilizzate condotte d'adacquamento multicolori e/o realizzate con materiale di riciclo.

Le dimensioni dei manufatti sono le seguenti:

  • - SAU compresa tra 0 mq. e 2000 mq. fino a 8 mq. di Slp ;
  • - SAU compresa tra 2000 mq. e 3000 mq. fino a 12 mq. di Slp ;
  • - SAU compresa tra 3000 mq. e 6000 mq. fino a 16 mq. di Slp ;
  • - SAU maggiore di 6000 mq. fino a mq. 24 di Slp.

Nel caso di allevamento di cavalli, le dimensioni dei MLAA (box per i cavalli e spazi di supporto quali selleria o deposito) sono le seguenti:

  • - SAU compresa tra 0 mq e 6000 mq fino a 20 mq di Slp;
  • - SAU maggiore di 6000 mq fino a mq 54 di Slp;

l'altezza in gronda dei box per i cavalli non potrà essere superiore a m. 3,00.
L'installazione di MLAA all'interno delle pertinenze degli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale non è ammessa per insediamenti ai quali sia attribuita in tutto o in parte la classe a oppure b (edifici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 e di eccezionale pregio e valore storico-architettonico oppure segnalati di particolare interesse storico-architettonico-documentale).
L'installazione di MLAA è ammessa esclusivamente qualora il fondo risulti privo di ulteriori manufatti edilizi di caratteristiche analoghe ancorchè precari. Su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione, ad eccezione dei box per i cavalli che potranno essere realizzati anche come ricoveri singoli.

I MLAA dovranno essere rimossi al termine del periodo di impiego.

7 - Manufatti temporanei (MT)

- la costruzione di manufatti temporanei, funzionali per svolgere attività produttive stagionali o comunque rispondere a necessità aziendali temporanee, è riservata ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi;

- i manufatti temporanei(MT) potranno essere realizzati a seguito di comunicazione o di SCIA, che contenga le informazioni elencate agli art. 1 comma 4 e art. 2 comma 3 del DPGR 63/R/2016;

- i materiali consentiti per la realizzazione dei manufatti temporanei sono gli stessi elencati per i MLAA; dovranno essere semplicemente appoggiati a terra o al massimo ancorati al suolo con semplice infissione dei montanti o dei picchetti di ancoraggio;

- le dimensioni dei MT dovranno essere proporzionate alle esigenze colturali-produttive o di ricovero temporanee indicate nella istanza;

- l'istanza dovrà essere corredata di impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di impiego;

- nel caso in cui, a fine del periodo di impiego indicato nella comunicazione, il manufatto non venga rimosso, il Comune provvederà alla rimozione a completa spesa del proprietario inadempiente;

8 - Serre temporanee e serre con copertura stagionale (STS)

- la costruzione di serre stagionali e le serre a copertura stagionale di cui all'Art. 41 comma 8 della LR 1/05, è riservata ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi;

- le serre temporanee e le serre a copertura stagionale (STS) potranno essere realizzate a seguito di comunicazione o di SCIA, che contenga le informazioni elencate agli art. 1 comma 4 e art. 2 comma 3 del DPGR 63/R/2016;

- i materiali consentiti per le serre stagionali sono, per la copertura potranno essere utilizzati i film plastici translucidi e le reti ombreggianti; dovranno essere semplicemente appoggiati a terra o al massimo ancorati al suolo con semplice infissione dei montanti o dei picchetti di ancoraggio;

- le dimensioni delle STS dovranno essere proporzionate alle esigenze colturali-produttive o di ricovero temporanee indicate nella istanza;

- l'istanza dovrà essere corredata di impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di impiego;

- nel caso in cui, a fine del periodo di impiego indicato nella comunicazione, il manufatto non venga rimosso, il Comune provvederà alla rimozione a completa spesa del proprietario inadempiente;

- per le serre con copertura stagionale l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.

9 Criteri generali

- non sono comunque ammessi interventi di nuova edificazione in aziende di superficie inferiore a i 6.000 mq., ad esclusione dei MLAA;

- nei fondi agricoli, qualunque sia la loro estensione, potranno essere installati recipienti o realizzati serbatoi da destinare a conserva d'acqua per l'irrigazione delle colture, a condizione che siano collocati interrati; le condotte di adduzione dell'acqua dai punti di raccolta dovranno essere interrate. In nessun caso il loro rifornimento potrà avvenire prelevando acqua dai pubblici acquedotti;

- è vietata la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo o di annesso agricolo nelle aree definibili "boscate" ai sensi della LR 39/00 e successive modificazioni; in tali aree potranno solo essere installati solo i MLAA, osservando le regole previste in materia di vincolo paesaggistico;

- qualsiasi tipo di nuovo edificio rurale, ad eccezione solo dei MT, STS o MLAA, dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (i tetti le eventuali aree esterne pavimentate) e della piovosità media della zona;

- tutti i nuovi interventi dovranno rispettare i caratteri morfologici e paesistici del luogo contenendo al minimo l'impatto visivo ed utilizzando materiali coerenti con il contesto ambientale; non sono ammesse localizzazioni che provochino l'interruzione o grave modificazione della continuità visiva in rapporto al paesaggio ed alle preesistenze storiche o di altri elementi di valore e dovranno essere realizzati senza compromettere eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali o Emergenze dal PS; i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti; verificata l'impossibilità di realizzarli in adiacenza agli edifici esistenti, si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva", ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile;

- tutti gli interventi ammessi che prevedano nuova edificazione o trasformazione di spazi esterni con rilevanti modificazioni dei suoli sono subordinati alla presentazione di una relazione e di elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico;

10 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia descritti di seguito, fatto salvo quanto disciplinato all'Allegato A per il patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale. In tutti i casi l'ammissibilità degli interventi che seguono dovrà essere valutata in relazione al valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti sono i seguenti (Art. 5.2 delle presenti NTA):

  • - comma 2 a). Gli interventi relativi al punto 2) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo; gli interventi relativi al punto 3) dovranno comunque rispettare il disegno complessivo della facciata interessata e quella degli edifici adiacenti; gli interventi relativi al punto 4) e al punto 6) non dovranno essere realizzati sui fronti principali; gli interventi relativi al punto 7) nel rispetto delle parti di pregio architettonico e/o decorativo;
  • - comma 2 b);
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 e);
  • - comma 3) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di adeguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  • - per ogni abitazione rurale sono previsti i seguenti ampliamenti una tantum:
  • - 30 mq. di Slp (l'intervento non dovrà comportare l'aumento delle unità immobiliari);
  • - per ogni abitazione rurale sono inoltre previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 f);
  • - comma 5 (con i criteri dell'art. 24, comma 7, lettera f);
  • - per gli annessi agricoli riferibili all'unità aziendale, senza modifica della destinazione d'uso, è previsto un aumento una tantum di 40 mq. di Slp ;
  • - in tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 7.50;
  • - gli interventi descritti non dovranno comportare la perdita della destinazione d'uso agricola degli immobili;
  • - previa approvazione del PAPMAA e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime previste dal PTC, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti: ristrutturazioni urbanistiche; trasferimenti di volumetrie e addizioni volumetriche ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale; trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili a quelli descritti al presente comma; mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC;
  • - Nel caso di interventi comportanti ampliamenti volumetrici sia riferiti alle abitazioni rurali che agli annessi, l'imprenditore si impegna non modificare la destinazione d'uso per 10 anni dalla realizzazione degli interventi;

11 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia, fatto salvo quanto disciplinato all'Allegato A per il patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale. In ogni caso l'ammissibilità degli interventi che seguono dovrà essere valutata in relazione al valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti sono i seguenti (Art. 5.2, comma 2 delle presenti NTA):

  • - comma 2 a). Gli interventi relativi al punto 2) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo; gli interventi relativi al punto 3) dovranno comunque rispettare il disegno complessivo della facciata interessata e
  • quella degli edifici adiacenti; gli interventi relativi al punto 4) e al punto 6) non dovranno essere realizzati sui fronti principali; gli interventi relativi al punto 7) nel rispetto delle parti di pregio architettonico e/o decorativo;
  • - comma 2 b);
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 e);
  • - comma 3) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di a deguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  • - sono previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
  • - comma 2 b) esclusivamente nel caso di realizzazione di autorimesse interrate nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi; è ammessa una Slp massima pari a 20 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 f);
  • - comma 5 (per gli edifici di scarso valore storico architettonico e con i criteri dell'art. 24, comma 7, lettera f);
  • - in tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 7.50;
  • - nella realizzazione di autorimesse, cantine e volumi tecnici interrati nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti dovranno essere impiegati materiali compatibili e coerenti con il contesto, adottando gli opportuni accorgimenti per garantirne il corretto inserimento paesistico; tali opere dovranno in ogni caso essere localizzate in prossimità degli edifici esistenti, limitando la necessità di realizzazione di nuova viabilità o di nuovi percorsi.

12 Interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.

Nel caso di perdita della destinazione d'uso rurale vale quanto indicato all'Art. 45 della LR 1/05 e dell'art. 12 del DPGR 5/R/07 e da quanto indicato nell'Allegato 2, punto 4, delle Norme del PTC di Prato. Nel caso di mutamenti della destinazione d'uso agricola, nell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici dovrà essere tutelato il complesso sistematorio rurale tipico della zona comprese le strade rurali, le specie arboree rilevanti e la flora esistente. Nella delimitazione delle aree di pertinenza il perimetro dovrà essere segnato da elementi naturali facilmente rinvenibili sul terreno o individuato sulla base dello stato originario dei luoghi a partire da documentazioni storiche. Sulla base di tale documentazione può essere concessa una deroga alla superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici (mq. 600) di cui all'allegato 2 punto 4 delle norme del PTC di Prato. L'Amministrazione Comunale nello spirito di salvaguardare per quanto possibile l'integrità fisica, formale e funzionale del territorio agricolo può subordinare l'efficacia o il rilascio del titolo a bilitativo alla individuazione di una superficie di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta. Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale gli interventi sono definiti all'Allegato A delle presenti NTA. In ogni caso l'ammissibilità degli interventi dovrà essere valutata in relazione al valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione.

13 Mutamento della destinazione per la realizzazione di attrezzature di agriturismo.

Le attività agrituristiche possono essere svolte dall'imprenditore agricolo. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti e salvo diversa specifica disposizione, nel caso di edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, sono ammessi unicamente gli interventi previsti dall'Allegato A alle presenti norme; per gli altri edifici sono previsti gli interventi descritti al comma 10 del presente articolo, rimangono fermi gli interventi attuabili tramite PAPMAA.

  • - l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla loro realizzazione;
  • - a corredo delle attrezzature di agriturismo, salvo diversa specifica disposizione è ammessa la realizzazione di maneggi con strutture smontabili, preferibilmente eseguite in legno e tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi;
  • - è ammessa inoltre la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria dell'esercizio. La realizzazione delle piscine è ammessa solo se non comporta rilevanti movimenti di terra né rilevante impatto visivo. La dimensione massima è di mq. 200, il colore del rivestimento interno dovrà essere tale da minimizzarne l'impatto, l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire in forma autonoma. Nel caso non sia possibile, l'approvvigionamento idrico dall'acquedotto dovrà essere autorizzato dall'Azienda erogatrice. Le attrezzature di supporto non potranno essere di dimensione superiore a mq. 16. Dimensioni maggiori dei locali di servizio e supporto potranno essere autorizzate previa dimostrazione dell'effettiva necessità aziendale. Dovranno essere realizzate utilizzando materiali e tecniche tipici del contesto agricolo e del paesaggio nonché utilizzando eventuali dislivelli esistenti e comunque senza comportare rilevanti movimenti di terra. Tali attrezzature di supporto, nel caso si tratti di edifici di interesse storico-architettonico-documentale, dovranno essere realizzate interrate o seminterrate e/o ricavate utilizzando vani esistenti, qualora non fosse possibile dovrà essere effettuata apposita valutazione di compatibilità paesistica. Tali interventi dovranno essere realizzati in ambiti spaziali non evidenti e senza compromettere specie vegetali rare, piante annose, ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.
  • - l'utilizzazione a destinazione ricettiva di ex annessi è ammessa secondo le disposizioni di legge con le seguenti prescrizioni:
  • - se gli annessi presentano caratteri di interesse architettonico o documentale o costituiscono parte integrante dell'impianto originario, gli interventi dovranno essere mirati al solo loro recupero;
  • - salvo diversa specifica indicazione, è ammesso l'incremento della Su, senza che ciò comporti aumento di volume;

14 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Per la redazione dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, vale quanto indicato all'Art. 42 della LR 1/05 e dagli articoli 9, 10, 11 del DPGR 5/R/07 e dell'allegato 2 alle NTA del PTC di Prato. Il piano dovrà essere elaborato con i contenuti di cui al punto 1.2 dell'allegato 2 alle NTA del PTC di Prato; per il calcolo delle superfici fondiarie minime vale quanto indicato nelle norme tecniche del PTC. Tali Programmi dovranno contenere una relazione sulla sostenibilità idrogeologica, paesistica, ambientale delle modificazioni previste oltre a:

  • - coerenza con quanto disposto dal PTC provinciale (ed in particolare con la disciplina di cui all'Allegato 2 delle Norme);
  • - coerenza agronomica zootecnica e silvocolturale con le ordinarie pratiche agricole e con l'allegato "D" alle presenti NTA;
  • - coerenza economica e finanziaria;
  • - coerenza con quanto disposto dalle presenti NTA;
  • - il PMAA assume valore di piano attuativo quando preveda la realizzazione di una volumetria superiore a 600 mc;

15 Recinzioni e accesso agli edifici

È prescritta la valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di sostegno di antica origine per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero e vietato l'abbattimento o la sostituzione con recinzioni di altra tipologia, materiale o finitura. Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale dovranno essere recuperate le recinzioni o gli elementi di separazione esistenti, utilizzando materiali di recupero o comunque confacenti con l'edificio di riferimento. Per gli edifici di antico impianto, realizzati prima del 1960 anche se non specificamente individuati dal RU quali edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, valgono le stesse prescrizioni. Per gli altri edifici sono consentite nuove recinzioni limitate all'area di pertinenza degli edifici, secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con le caratteristiche delle recinzioni limitrofe e con le rifiniture esterne dell'edificio di cui costituiscono sistemazione.
Pertanto tali recinzioni dovranno conformarsi alle seguenti tipologie:

  • - muretto basso intonacato o in pietra locale a facciavista;
  • - muro alto intonacato o in pietra locale a facciavista;
  • - siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete;
  • - staccionate in legno;
  • - altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi o preesistente. Sarà consentita l'installazione di cancelli metallici purché gli stessi siano di dimensioni limitate in altezza e larghezza, di disegno lineare e con caratteristiche tipologiche rapportate a quelle dell'edificio principale. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in muratura intonacata di altezza contenute che si assimilino alle vecchie murature perimetrali della aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere originario nel contesto di riferimento (pianura, collina, ecc.). Eventuali suddivisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante siepi.

Per tutti gli edifici dovranno essere utilizzati i vialetti di accesso esistenti agli edifici.
Non è consentito in caso di frazionamento degli edifici realizzare nuovi viali d'accesso con entrata autonoma riferita alle diverse unità edilizie.

16 Muretti di contenimento.

I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire sostituiti, vanno ripristinati nel loro aspetto visibile, raccordandoli, nel caso di sostituzione di parti, a quelli non interessati da lavori. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno. Comunque eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati, non devono superare, di norma l'altezza di m. 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti di profondità non inferiore a m. 2 e dovranno essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante ed in modo da mascherare le parti in calcestruzzo, mediante opportuni accorgimenti, quali il rivestimento in pietra o altre soluzioni architettoniche.

17 L'AC può disciplinare più dettagliatamente, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i contenuti del presente articolo.