Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21 ANPIL Monti della Calvana

1 Le Tav. C "Calvana Nord" e D "Calvana Sud" in scala 1:5.000 evidenziano con apposita simbologia le aree ricadenti all'interno della "ANPIL Monti della Calvana" istituita con DCC n. 5 del 06/04/2004.

2 La disciplina verrà definita dal Regolamento di gestione dell'ANPIL stessa.

3 Fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma precedente sono ammessi gli interventi necessari alla ordinaria gestione agro-silvo-zootecnica; gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di incendio; gli interventi di manutenzione della viabilità agro-forestale; gli interventi comunque riconducibili a finalità di risanamento o riqualificazione ambientale dei luoghi.

4 Non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ad eccezione di manufatti temporanei (MT) di cui all'art. 18.1, comma 7, con esclusione delle serre temporanee e stagionali. Tali manufatti dovranno essere realizzati al di fuori delle aree boscate e finalizzati al supporto dell'attività zootecnica. Tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture smontabili ed utilizzando materiali idonei e coerenti in base agli usi tradizionali ed al rispetto del paesaggio. È comunque vietata l'utilizzazione di lamiere e reti metalliche, materiale legnoso multistrato o da discarica, vetroresina ed eternit. L'AC potrà valutare le richieste volte al restauro, ricostruzione di edifici o a nnessi esistenti, quando tali richieste siano motivate da oggettive esigenze legate allo svolgimento dell'attività agro-silvo-pastorale e sia rispettato il principio della ricostruzione filologica dei manufatti.

5 Per il patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 10 o 11 delle presenti NTA, fermo restando quanto specificamente disposto per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale.