Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 24 Aree della Residenza (R)

1 Sono le aree che all'interno delle diverse UTOE sono caratterizzate dalla presenza esclusiva o prevalente della funzione residenziale.

2 Sono evidenziati nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 da perimetrazione e sigla R.

3 Ai soli fini della disciplina degli interventi, il RU ne riconosce l'articolazione nelle seguenti classi e sottoclassi

  • R1 Tessuto storico o di vecchio impianto; comprende edifici, nuclei o parti del continuum edilizio che hanno conservato sufficientemente integri i caratteri originari o mantengono un sufficiente grado di riconoscibilità tipo-morfologica e/o di interesse storico, architettonico o documentale.
    All'interno della classe R1 il RU evidenzia le seguenti Sottoclassi:
    1. R1a Aree che necessitano, nel loro complesso, di interventi di riordino, risanamento e/o riqualificazione. Le aree sono disciplinate all'interno del Titolo VI delle presenti norme.
    2. R1.1 Aree sottoposte a norme specifiche che comunque necessitano, nel loro complesso, di interventi di riordino, risanamento e/o riqualificazione. Le aree evidenziate da numero progressivo ed eventualmente individuate tramite precisa ubicazione sono disciplinate all'interno del Titolo VI delle presenti norme.
    3. R1.PA Aree originate da piani attuativi. La disciplina delle singole aree è individuata all'interno dell'UTOE di riferimento;
  • R2 Tessuto consolidato: comprende edifici, nuclei o parti del continuum edilizio di formazione relativamente recente ma ormai integrati nel tessuto di vecchio impianto e consolidati nell'immagine urbana.
    La classe R2 è articolata nelle seguenti Sottoclassi
    1. R2a Aree sature o per le quali, per ragioni ambientali o di contesto, il RU non prevede interventi di completamento;
    2. R2b Aree nelle quali sono previsti interventi di riordino del tessuto edilizio esistente.
  • R3 Tessuto di formazione recente: comprende edifici isolati; complessi edilizi; insediamenti derivanti da Piani Attuativi.
    La classe R3 è articolata nelle seguenti Sottoclassi
    1. R3a Aree sature per le quali, in relazione alla situazione paesistico-ambientale, infrastrutturale o di contesto, il RU non consente ulteriori edificazioni salvo, quando specificamente indicato, limitati ampliamenti una tantum dei singoli edifici. Il RU nelle singole UTOE individua ulteriori articolazioni della classe R3a.n;
    2. R3a.PA Aree originate da piani attuativi. La disciplina delle singole aree è individuata all'interno dell'UTOE di riferimento;
    3. R3b Aree disponibili ad interventi di completamento, integrazione e/o densificazione del tessuto edilizio, sostituzione di manufatti impropri;
    4. R3c Aree interessate da piani attuativi e progetti unitari di massima ancora in validità o da interventi diretti autorizzati la cui realizzazione non è ancora iniziata o ultimata alla data di adozione del RU.
  • R4 Residenza nelle aree di sostituzione: comprende aree occupate da manufatti produttivi in parte dismessi o impropriamente ubicati o da altri edifici specialistici per i quali il Piano prevede una destinazione residenziale.
  • R5 Residenza di nuovo impianto: comprende le aree destinate a nuovi insediamenti.

4 Le suddette Classi e Sottoclassi sono individuate dalle rispettive sigle nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000. Nel caso di indicazioni particolari, la sigla è seguita da un numero progressivo ed eventualmente precisate dal nome della via, le singole aree sono disciplinate nel Titolo V e VI delle presenti norme.

5 Destinazioni d'uso

Ai sensi dell'art. 8.1 "Distribuzione e localizzazione delle funzioni" per i tessuti insediativi individuati dalla Tav. 0 "Zone omogenee, perimetro del centro abitato, articolazione dei tessuti insediativi", salvo diversa specifica indicazione, gli usi consentiti (come definiti dall'Art. 8 delle presenti NTA) vengono articolati rispetto ai successivi punti. Per quanto riguarda i seguenti tessuti insediativi "Le aree produttive marginali" (UTOE 1); "L'area produttiva" (UTOE 2); "Le isole produttive in trasformazione" e "L'area produttiva marginale" (UTOE 3) gli usi consentiti sono esplicitate negli articoli che seguono del presente Capo e al Titolo VI. Ai sensi dell'Art. 58 comma 3 e) della LR 1/2005, il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, senza opere edilizie è sottoposto a DIA qualora comporti incremento degli standard urbanistici.

  1. a) il Capoluogo: la città compatta (UTOE 1):
    1. a 1) non sono ammesse attività industriali e artigianali, salvo quanto previsto al punto seguente e al Titolo VI delle presenti norme;
    2. a 2) è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico.
      Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi.
    3. a 3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  2. b) il Capoluogo: la città in aggiunta (UTOE 1):
    1. b1) non sono ammesse attività industriali e artigianali, commerciali e direzionali salvo quanto previsto al punto seguente e al Titolo VI delle presenti norme;
    2. b2) sono ammesse attività direzionali limitatamente a sportelli bancari, assicurazioni, uffici privati e studi professionali;
    3. b3) per le classi R2 e R4 è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi;
    4. b4) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  3. c) la Città fabbrica e le sue propaggini: le aree della residenza e dei servizi (UTOE 3):
    1. c1) non sono ammesse attività industriali e artigianali. Sono ammesse attività diverse come indicate al punto seguente; c2) per le classi R1, R2 e R4 è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi;
    2. c3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  4. d) la Città fabbrica e le sue propaggini: gli episodi urbani marginali e l'appendice residenziale di Popigliano (UTOE 3):
    1. d1) non sono ammesse attività industriali e artigianali. Sono ammesse attività diverse come indicate al punto seguente;
    2. d2) per le classi R1 e R2 è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi;
    3. d3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  5. e) Schignano: il nucleo originario (UTOE 4):
    1. e1) non sono ammesse attività industriali e artigianali, salvo quanto previsto al punto seguente e al Titolo VI delle presenti norme;
    2. e2) per tutte le classi è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio
    3. (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi. Sono ammesse anche riferite all'intero edificio, attività turistico ricettive e agriturismo;
    4. e3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  6. f) Schignano: la nuova residenza (UTOE 4):
    1. f1) salvo diversa specifica indicazione è prevista per tutte le classi la destinazione esclusiva a residenza;
    2. f2) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  7. g) i borghi della Calvana: i nuclei originari (UTOE 5 - 6):
    1. g1) non sono ammesse attività industriali e artigianali, salvo quanto previsto al punto seguente e al Titolo VI delle presenti norme; g2) per tutte le classi è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi. Sono ammesse anche riferite all'intero edificio, attività turistico ricettive e agriturismo;
    2. g3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  8. h) i borghi della Calvana: le appendici residenziali (UTOE 5 - 6):
    1. h1) è prevista per tutte le classi la destinazione esclusiva a residenza;
    2. h2) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;

Indicazioni generali

Ai sensi dell'Art. 58 comma 3 e) della LR 1/2005, il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, senza opere edilizie è sottoposto a DIA qualora comporti incremento degli standard urbanistici. In tutte le classi, le attività diverse dalla residenza dovranno risultare non nocive o moleste e comunque svolte in condizioni di assenza o completo controllo di ogni forma di inquinamento ed in particolare di quello acustico. Per le residenze di nuovo impianto (classe R5), salvo diversa specifica indicazione, è prevista in tutti i tessuti la destinazione esclusiva a residenza.

6 Categorie di intervento

Salvo diversa specifica prescrizione, per le diverse Classi e Sottoclassi sono ammessi gli interventi descritti al presente comma. All'interno delle classi residenziali individuate dal RU è previsto il recupero, con destinazione residenziale di ex fabbricati rurali e di manufatti produttivi, purché legittimi e privi di connotazione precaria. Gli interventi previsti per il riuso di tali edifici è la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2, comma 2.

  1. a) R1 - Gli interventi previsti sono di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2 delle presenti NTA e precisamente:
    1. -comma 2 a). Gli interventi relativi al punto 2) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo; gli interventi relativi al punto 3) dovranno comunque rispettare il disegno complessivo della facciata interessata e quella degli edifici adiacenti; gli interventi relativi al punto 4) e al punto 6) non dovranno essere realizzati sui fronti principali; gli interventi relativi al punto 7) nel rispetto delle parti di pregio architettonico e/o decorativo;
    2. -comma 2 b);
    3. -comma 2 c);
    4. -comma 2 d) con esclusione di edifici facenti parte di piani attuativi e di interventi unitari o comunque di schiere di edifici con prospetti progettati unitariamente;
    5. -comma 2 e);
    6. -comma 3) a) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di a deguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  2. Per la classe R1 sono inoltre previsti interventi di addizioni volumetriche di cui all'art. 5.4, e precisamente:
    1. -comma 5 d);
    In tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 9.50.
  3. Per la classe R1 sono infine previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
    1. -comma 2 c);
    2. -comma 2 d);
    3. -comma 2 f);
    4. -comma 2 g).
    Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale sono specificamente disciplinati in riferimento alla classe di appartenenza.
  4. b) R1a - Gli interventi sono disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza;
  5. c) R2a - Gli interventi previsti sono di ristrutturazione edilizia di cui all'Art. 5.2 delle presenti NTA e precisamente:
    • -comma 2 a) gli interventi relativi al punto 4) e non dovranno essere realizzati sui fronti principali;
    • -comma 2 b);
    • -comma 2 c);
    • -comma 2 d) con esclusione di edifici facenti parte di piani attuativi e di interventi unitari o comunque di schiere di edifici con prospetti progettati unitariamente;
    • -comma 2 e);
    • -comma 3 a) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di a deguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  6. Per la classe R2a sono inoltre previsti interventi di addizioni volumetriche di cui all'art. 5.4, e precisamente:
    1. -comma 5 c);
    2. -comma 5 d).
    In tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 9.00.
  7. Per la classe R2a sono infine previsti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
    1. -comma 2 a);
    2. -comma 2 c);
    3. -comma 2 d)
    4. -comma 2 f);
    5. -comma 2 g);
    6. -comma 2 h): limitatamente alla chiusura delle logge.
  8. d) R2b - Gli interventi previsti sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza. Per gli edifici esistenti vale quanto indicato per la Sottoclasse R2a;
  9. e) R3a - Gli interventi previsti sono:
    1. -ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2 delle presenti NTA;
    2. - addizioni volumetriche descritte all'art. 5.4, comma 4 a); nel caso di edifici residenziali ad un solo livello, se esistenti alla data di adozione del R.U. (2006) ed appartenenti a tessuti costituiti da edifici da due o più piani, è consentita la sopraelevazione al fine della realizzazione di un secondo livello (piano primo): in tale caso l'addizione volumetrica potrà comportare un ampliamento superiore a 30 mq. di Slp e costituire essa stessa una nuova unità immobiliare staccata ed autonoma rispetto all'edificio principale.
    3. -sostituzione edilizia di cui all'art. 5.7, comma 1;
    4. - interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5.
    In tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 9.00. Nel caso di sostituzione edilizia il rapporto di copertura non dovrà superare il 40% del lotto fondiario.
  10. f) R3a.n - Gli interventi previsti sono:
    1. -ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2 delle presenti NTA;
    2. - addizioni volumetriche descritte all'art. 5.4, comma 5 b). Le addizioni volumetriche sono quantificate nelle singole UTOE di appartenenza per le articolazioni della classe R3a.n. Tali addizioni volumetriche sono riferite all'intero edificio di riferimento e non alle singole unità immobiliari principali;
    3. -interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5.
    4. -sostituzione edilizia di cui all'art. 5.7, comma 1. In tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 9.00.
    Nel caso di sostituzione edilizia il rapporto di copertura non dovrà superare il 40% del lotto fondiario.
  11. g) R3b - Gli interventi previsti sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza.
  12. h) R3c - È consentita la realizzazione o il completamento degli interventi come disciplinati nelle UTOE di appartenenza e discendenti da interventi edilizi diretti. Per le aree appartenenti a piani attuativi e progetti unitari di massima valgono le disposizioni di detti strumenti;
  13. i) R4 - Gli interventi previsti sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza. Salvo diversa specifica prescrizione per gli edifici esistenti per i quali è prevista la sostituzione, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  14. l) R5 - Gli interventi previsti sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza. Sono generalmente soggetti a Piano Attuativo.

7 Criteri per gli interventi

Di seguito vengono elencati i criteri utili per la progettazione e la realizzazione degli interventi, i quali dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme regolamentari statali e regionali vigenti.

  1. a) adeguamento tipologico: per le classi R1 e R2 gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio esistente, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio.
    Per quanto riguarda la realizzazione di balconi o terrazze di cui all'art. 5.2, comma 2, punto 6) dovrà essere comunque dimostrata la coerenza con il prospetto interessato dall'intervento. Inoltre sempre per le classi R1 ed R2 gli interventi di ristrutturazione che interessino un intero edificio dovranno uniformarsi ai caratteri architettonici del tessuto edilizio di appartenenza prevedendo l'eliminazione degli elementi impropri e/o delle superfetazioni con particolare attenzione alle facciate prospicienti le strade pubbliche urbane.
    Nella classe R4, in linea generale, gli interventi di recupero del tessuto edilizio esistente, dovranno tendere a conservare gli elementi strutturali caratterizzanti l'edificio in particolare le coperture e la scansione compositiva dei prospetti con particolare riguardo al mantenimento degli elementi tipici quali finestrature in ferro/vetro/cemento, pensiline, travi, pareti, colonne, balaustre, ringhiere, ecc.
  2. b) interventi sulle facciate: per le classi R1 e R2 gli interventi dovranno rispettare i caratteri architettonici e tipologici dell'edificio anche attraverso l'uso di materiali coerenti. In particolare non è ammesso l'uso di intonaci plastici; rivestimenti ceramici; tinteggiature non riconducibili ai colori tradizionali; infissi e oscuramenti metallici e comunque estranei alla tradizione. I paramenti murari a faccia vista e gli elementi architettonici e decorativi dovranno essere conservati nei caratteri e nella finitura originaria. In particolare per le classi R1 ed R2 nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia che interessino le facciate prospicienti le pubbliche vie, dovranno essere eliminate le superfetazioni, gli elementi incongrui e/o non coerenti con la tipologia e i caratteri architettonici dell'edificio. Fino all'entrata in vigore del Piano del Decoro Urbano (Art. 14 comma 3 delle presenti NTA), per la classe R1, gli interventi di finitura delle facciate dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico comunale;
  3. c) rialzamento della copertura finalizzato all'adeguamento sismico degli edifici. Tale intervento è consentito in deroga agli indici, è finalizzato alla realizzazione di nuove strutture quali cordoli in c.a.e solai di copertura senza che si ecceda la misura di 30 cm. nell'innalzamento della linea di gronda. Per le classi R1 e R2 tale intervento non è ammesso nel caso di unità edilizie facenti parte di interventi unitari e di aggregazioni lineari con linea di gronda costante, nel caso di fabbricati che presentino facciate progettate unitariamente con altri edifici e per gli edifici originati o recuperati tramite piano attuativo. Potrà essere preso in considerazione la possibilità di un intervento esteso a tutte le unità facenti l'aggregazione lineare unitaria e nel caso di interventi unitari, nel qual caso sarà sottoposto alla CETU. Nel caso l'intervento per le classi R1 e R2 sia ritenuto ammissibile, dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione delle falde e la conformazione originaria del tetto. Sempre per le classi R1 e R2 le nuove coperture dovranno essere realizzate a falde con inclinazione tradizionale. Salvo diversa specifica indicazione, il rifacimento del manto dovrà essere effettuato in coppi e tegole, per la costruzione di terrazze nelle falde della copertura dovrà essere dimostrata la coerenza con la forma del tetto e l'inclinazione delle falde.
  4. d) rialzamento del sottotetto. Per vano sottotetto si intendono i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed anche lo spazio non abitabile o non agibile di un edificio compreso tra l'ultimo orizzontamento e la falda della copertura. È possibile rialzare il vano sottotetto ed ottenere altezza massima in gronda interna di m. 2.20 ed altezza media di m. 2.70. Per le classi R1 e R2 il rialzamento del sottotetto può comportare la modifica del profilo della copertura, intesa come linea continua esterna della sezione del tetto (con esclusione degli abbaini, comignoli ed ogni altro elemento che fuoriesce), solo al fine di ricomporre la copertura nella tipologia a due falde o a padiglione. Per le classi R1 e R2 tale intervento non è ammesso nel caso di unità edilizie facenti parte di interventi unitari e di aggregazioni lineari con linea di gronda costante, nel caso di fabbricati che presentino facciate progettate unitariamente con altri edifici e per gli edifici originati da piani attuativi o facenti parte di piani attuativi vigenti. Il rialzamento del sottotetto dovrà comunque risultare compatibile con il contesto circostante.
  5. e) demolizione di volumi secondari. La demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza ha il fine prioritario di eliminare gli elementi di degrado architettonico e ambientale presenti nel lotto stesso. Tale intervento può prevedere l'accorpamento dei volumi ricostruiti all'edificio principale nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche ed in nessun caso sul fronte principale prospiciente spazi pubblici.
    Per volumi secondari si intendono quelli facenti parte di un medesimo organismo edilizio che svolgono funzioni accessorie e/o pertinenziali dell'edificio principale e non abbiano caratteristiche proprie da poter essere autonomamente utilizzati. Tale intervento può inoltre prevedere la modifica della destinazione d'uso dei volumi secondari, purché non si tratti di garage pertinenziali, ex annessi rurali e stanzoni artigianali per i quali valgono altri tipi d'intervento.
  6. f) realizzazione di portici/porticati. Si tratta della realizzazione di una tettoia poggiante su pilastri o colonne che definisce uno spazio coperto in aderenza all'edificio principale. Il portico può essere chiuso su due lati e può essere sviluppato anche su più livelli. Le dimensioni massime del portico sono di 20 mq. di Sc e 10 mq di Slp. La Slp così generata è finalizzata esclusivamente alla realizzazione di un portico con profondità superiore a m. 2.
  7. g) realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale. Le autorimesse legate da vincolo pertinenziale possono essere realizzate interrate, fuori terra o scoperte a seconda degli interventi attribuiti alle classi residenziali individuate dal RU. Nel caso di terreni in pendio è preferibile realizzare le autorimesse nel terrapieno esistente. Nel caso di realizzazione fuori terra le autorimesse dovranno essere preferibilmente ubicate in aderenza all'edificio principale e rese armoniche con esso attraverso un progetto di sistemazione complessiva dell'immobile.
  8. h) realizzazione di servizi igienici. La realizzazione di servizi igienici è ammessa solo nel caso in cui l'intervento sia attuato mediante aggiunte architettoniche coerenti, non sulla pubblica via e sul prospetto principale e preferibilmente nella parte retrostante l'edificio e per una Slp che non superi 9 mq. e h max interna m. 2.70;
  9. i) chiusura di terrazze e logge. La chiusura di terrazzi esistenti è consentita con tamponature leggere prevalentemente trasparenti finalizzata alla formazione di verande solo sui prospetti secondari. Le verande dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere realizzate in struttura solida autoportante, corredata di elementi trasparenti completamente a pribili contemporaneamente almeno per il 30% della superficie del pavimento; dovranno realizzarsi solo in corrispondenza di vani a servizio dell'abitazione (cucinotti inferiori a mq. 9, servizi igienici, ripostigli ecc) ovvero vani con altra fonte di aerazione; vengano ricavati ambienti di superficie inferiore a mq. 9. La chiusura di logge può avvenire nel caso in cui la loggia sia inserita nel volume/sagoma del fabbricato. La chiusura della loggia dovrà essere inserita in un progetto di riorganizzazione degli spazi afferenti ad esso e mirato ad ottenere spazi organici senza che il volume ottenuto sia funzionale a fornire luce ad altri vani.
  10. Dovranno inoltre essere ridefiniti i prospetti dell'edificio in maniera organica e coerente con gli elementi formali caratterizzanti l'edificio e con il contesto di riferimento. La nuova Slp ottenuta non dovrà superare 16 mq. Dimensioni lievemente superiori potranno essere consentite per il raggiungimento degli obiettivi elencati;
  11. j) ampliamenti una tantum. Gli ampliamenti una tantum sono finalizzati a migliorare e/o razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Gli ampliamenti sono applicati alle unità immobiliari principali, non sono quindi applicabili a quei manufatti che si configurano come superficie accessoria al fine di ricavarvi unità immobiliari principali autonomamente utilizzabili. Gli ampliamenti una tantum sono concessi a condizione che la Slp aggiuntiva sia collocata in aderenza all'edificio ovvero in sopraelevazione interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale. Oltre a ciò l'intervento dovrà risultare compatibile con i caratteri formali ed architettonici dell'edificio preesistente e con i caratteri dell'edificato circostante. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento proposto con il tessuto edilizio circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, prospetti sugli spazi pubblici, etc.). Ove consentito dalla disciplina del RU l'incremento di Slp può essere ricompreso in un intervento di sostituzione edilizia, nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione l'intero lotto urbanistico di riferimento e sia teso al miglioramento estetico, funzionale e prestazionale dell'organismo preesistente e garantisca un corretto inserimento dell'intervento nel contesto.
    A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno urbano di riferimento;
  12. k) realizzazione di piscine ed altri impianti sportivi. La realizzazione di piscine è ammessa solo se non comporta rilevanti movimenti di terra né rilevante impatto visivo, le vasche non potranno avere superficie superiore a mq. 100, il colore del rivestimento interno dovrà essere chiaro e tale da minimizzarne l'impatto. L'approvvigionamento di acqua dovrà avvenire in modo autonomo. Nel caso non sia possibile l'approvvigionamento autonomo il progetto sarà corredato del parere favorevole dell'azienda erogatrice per l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto. Le attrezzature di supporto (spogliatoio, servizi igienici e deposito attrezzi, ecc) non potranno essere di dimensione superiore a mq. 16 e dovranno essere realizzate utilizzando materiali e tecniche tipici del contesto e dell'edificio di riferimento. Tali attrezzature saranno preferibilmente realizzate interrate o seminterrate utilizzando eventuali dislivelli esistenti e comunque senza comportare rilevanti movimenti di terra. Le attrezzature strettamente necessarie al funzionamento e manutenzione della piscina saranno consentite nella quota necessaria. Nel caso si tratti di edifici di interesse storico-architettonico-documentale, i volumi prima detti dovranno essere realizzate interrati, seminterrate utilizzando dislivelli esistenti e/o ricavate utilizzando vani esistenti, qualora non fosse possibile dovrà essere effettuata apposita valutazione di compatibilità paesistica. I criteri esplicitati valgono anche per la realizzazione di altri impianti sportivi ad uso familiare;
  13. l) demolizione e fedele ricostruzione. Il riferimento all'utilizzazione di materiali analoghi deve essere inteso riferito all'uso di materiali che non comportino una sostanziale alterazione dei caratteri dell'edificio e del suo aspetto esteriore. È sempre ammessa la sostituzione dei materiali che costituiscono la struttura portante dell'edificio nonché l'innovazione dello schema statico necessario a conseguire il rispetto delle norme antisismiche;
  14. m) realizzazione di soppalchi. La realizzazione di soppalchi può comportare incremento di Su.
  15. Gli interventi sono ammissibili a condizione che il vano interessato abbia altezza non inferiore a ml. 5.00 ed altezza media non inferiore a ml. 4.50 e che l'inserimento del soppalco risulti - per le classi R1 e R2 - compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile ed in particolare con gli eventuali elementi decorativi in esso presenti;
  16. n) superamento barriere architettoniche e adeguamento degli edifici. Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici esistenti dovranno privilegiare soluzioni coerenti con la tipologia e i caratteri architettonici degli edifici stessi sia per l'uso dei materiali che per le tecniche costruttive. La realizzazione di volumi per l'adeguamento degli edifici per le esigenze dei disabili è ammessa previa dimostrazione dell'impossibilità di risoluzione distributiva interna. Gli interventi dovranno essere effettuati attraverso aggiunte architettoniche coerenti, in relazione all'edificio principale ed al contesto. La dimensioni delle aggiunte volumetriche deve essere dimostrato attraverso appositi elaborati che certifichino la relazione tra i nuovi spazi e le effettive necessità delle persone cui sono destinati;
  17. o) interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi. Tale intervento può comportare l'adeguamento delle altezze interne dei vani, soprattutto per quelli ubicati al piano terreno o seminterrato. Tale adeguamento, nel rispetto di ogni altra norma regoalamentare, non potrà superare 20-30 cm;
  18. p) volumi tecnici e cantine. Nelle zone R1 e R2 i volumi tecnici e le cantine dovranno essere realizzati in vani interrati, al di sotto dell'edificio principale, senza che questi debordino dall'ingombro massimo dell'edificio o nei terrapieni esistenti utilizzando il dislivello del terreno. Nelle zone R3, con esclusione delle aree R3a.PA, tali volumi possono essere realizzati nel lotto di pertinenza avendo cura di proporre un inserimento armonico nel contesto, evitando l'ubicazione sui fronti principali dell'edificio. I volumi tecnici e cantine possono avere una altezza massima interna di m. 2.40; qualora siano realizzati fuori terra e/o nei terrapieni dovranno avere Slp massima di 6 mq. per i volumi tecnici e 12 mq per le cantine. Dimensioni superiori saranno consentite se adeguatamente certificate;
  19. q) parcheggi: valgono le disposizioni dell'Art. 11 delle presenti NTA;
  20. r) costruzioni accessorie: sono consentiti una tantum negli spazi di pertinenza dei singoli edifici, piccoli manufatti ad uso deposito attrezzi, anche al di fuori degli indici urbanistici. Tali interventi sono regolati dal RE.
  21. u) piani interrati e seminterrati: se consentiti dalle disposizioni riferite alla fattibilità geologica possono essere realizzati piani interrati per cantine e parcheggi. I piani interrati potranno fuoriuscire dal perimetro dell'edificio fino ad un massimo del 40% del lotto di riferimento, purché sia garantito il rispetto della superficie permeabile;
  22. v) tutti gli interventi edilizi devono garantire il rispetto della superficie permeabile così come definita dal Regolamento Edilizio. Per gli interventi di ampliamento, anche afferenti alla ristrutturazione edilizia, non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi scoperti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita.