Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41bis Condizioni di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica ai sensi del DPGR n.26/R del 27/4/07

1 Con l'adeguamento al nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. n. 1/05 (DPGR. n. 26/R) che sostituisce la Del.C.R. n. 94/85 in materia di indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica, la Carta della Vulnerabilità (Tav. 6), la Carta della pericolosità geomorfologica (Tav. 7), la Carta della pericolosità idraulica (Tav. 8) e la Carta della pericolosità sismica locale (Tav. 9) di supporto alla variante al P.S. costituiscono il nuovo riferimento per la definizione della fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica di tutti gli interventi previsti dal R.U. vigente e variato.

2 I suddetti elaborati cartografici individuano, secondo i nuovi criteri della direttiva regionale, le problematiche fisiche rispetto alle quali ciascuna nuova realizzazione dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e sulle strutture esistenti.

3 Dalla data di adozione della variante al PS che introduce le nuove Carte di pericolosità di cui al comma 1, l'attuazione di un qualsiasi intervento previsto dal RU , compresi i Piani Attuativi, sia nelle parti variate sia per quelle vigenti, dovrà essere supportato dalle nuove valutazioni di fattibilità secondo quanto indicato negli articoli 41bis, 41ter, 41quater e 41quinquies.

4 Per le aree oggetto di variante al RU sono state redatte, secondo i nuovi criteri, le nuove carte della fattibilità degli interventi secondo quattro categorie cui corrispondono diverse condizioni di attuazione in merito alle eventuali indagini di approfondimento, da effettuare a livello di piano attuativo e/o di intervento diretto, ed alla eventuale realizzazione di opere di mitigazione del rischio:

  • Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

5 La nuova categoria di fattibilità scaturisce dal rapporto tra la tipologia degli interventi ammessi e la pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica dei luoghi, secondo lo schema a matrice di seguito riportato:

Pericolosità Geomorfologica Idraulica Sismica
Tipi di intervento ammessi G.1 G.2 G.3 G.4 I.1 I.2 I.3 I.4 S.1 S.2 S.3 S.4
Manutenzione ordinaria F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1
Manutenzione straordinaria F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Restauro e risanamento conservativo F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Addizioni volumetriche F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Interventi pertinenziali F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Ricostruzione di ruderi F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Completamento edilizio/sostituzione edilizia/demolizione con fedele ricostruzione F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Nuova edificazione F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Ristrutturazione urbanistica F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Nuova viabilità, parcheggi e piazze F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4

6 Per la definizione della fattibilità degli interventi si dovranno verificare quindi tutte e tre le problematiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche, che possono portare a specifici condizionamenti indipendendtemente dal grado di fattibilità unico attribuito in base al grado più alto dei tre possibili.

7 Nelle carte di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica viene indicata la categoria di fattibilità degli interventi previsti dalla variante al R.U. , sia di tipo diretto sia per quelli soggetti a Piano Attuativo. Per questi ultimi sono redatte specifiche schede di fattibilità che aggiornano e/o completano quelle esistenti di cui al successivo art. 43.

8 Nel caso di varianti al Regolamento Urbanistico l'individuazione della classe di fattibilità geologica sarà ottenuta valutando la classe di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica, dell'area oggetto della variante con la tipologia dell'intervento ammesso secondo lo stesso schema a matrice indicato al punto 5.

9 In fase esecutiva, tutti i nuovi interventi ammessi dal R.U., dovranno essere supportati da uno studio geologico e/o geologico-tecnico i cui contenuti, esplicitati nel Regolamento Edilizio, faranno comunque riferimento alle classi di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica indicate nei successivi articoli.

La fattibilità idraulica di tutti gli interventi ammessi dal RU, sia diretti che soggetti a Piano Attuativo, dovrà essere definita sulla base della nuova LR. n. 41/18 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" a partire dalla cartografia di pericolosità da alluvione, nelle aree dove la stessa viene definita, del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.