Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 8 Destinazioni d'uso

1 Si intende per destinazioni d'uso la funzione o l'insieme delle funzioni nelle diverse aree del territorio.

2 Il RU, con riferimento a quanto disposto dall'art. 59 della LR 1/05 e degli articoli che seguono, definisce le seguenti principali destinazioni d'uso:

  • - residenziale;
  • - industriale e artigianale;
  • - commerciale;
  • - turistico ricettiva;
  • - direzionale;
  • - pubbliche o di interesse pubblico;
  • - agricola.

3 Rientrano nella destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi genere e natura. Sono comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (abitazione - studio professionale o abitazione - affittacamere) quando la prevalente superficie dell'unità sia adibita ad uso abitativo;

4 Rientrano nella destinazione d'uso industriale e artigianale: industrie, laboratori artigiani, corrieri, magazzini ed imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi, oppure alla trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendono nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti dall'azienda, le abitazioni di servizio e guardiania. L'alloggio di servizio dovrà risultare asservito all'unità immobiliare principale artigianale/industriale e pertanto non potrà costituire unità immobiliare autonoma. Tale asservimento dovrà risultare da specifica obbligazione registrata e trascritta. Rientra nella destinazione d'uso artigianale l'artigianato di servizio entro i limiti specificati al successivo comma 5.

5 Rientrano nella destinazione d'uso commerciale le attività commerciali al dettaglio (negozi di vicinato, media distribuzione), le attività commerciali di grande distribuzione, le attività commerciali all'ingrosso i mercati e le esposizioni merceologiche e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande come ristoranti, bar, pub ecc.
Sono assimilate alla destinazione d'uso commerciale le attività classificate come artigianato di servizio corrispondenti ad attività di servizio alla persona quali centri estetici, centri benessere, centri fitness, palestre, piscine, ecc. se con superficie aperta al pubblico non inferiore a 300 mq.; in tali casi le superfici aperte al pubblico sono conseguentemente assimilate a Superfici di Vendita.

6 Rientrano nella destinazione d'uso direzionale: banche, assicurazioni, sedi preposti alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, centri di ricerca, uffici privati e studi professionali in genere.

7 Rientrano nella destinazione d'uso turistico ricettiva: le attività propriamente dette di cui al capo I della LR 42/2000 (alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi ed aree di sosta, come rispettivamente definite dagli art. 3, 4, 6, 8 di detta legge regionale) nonché le altre attività a carattere essenzialmente ricettivo come ostelli e le altre attività extra alberghiere di cui al capo II della LR 42/2000.

8 Rientrano nella destinazione d'uso pubblico o di interesse pubblico: i servizi e le attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura, i servizi e le attrezzature che rivestano interesse pubblico, ivi comprese le attrezzature per il tempo libero e lo sport. I servizi e le attrezzature pubbliche specificamente individuati dal RU sono:

  • - Attività di servizio:
  • - servizi di assistenza sociale e sanitaria;
  • - servizi per l'istruzione di base;
  • - servizi cimiteriali;
  • - servizi per il culto;
  • - servizi per la cultura e lo spettacolo;
  • - servizi sanitari;
  • - servizi per l'istruzione superiore e scuole speciali;
  • - parcheggi coperti;
  • - servizi sociali e ricreativi;
  • - servizi sportivi;
  • - servizi di supporto al turismo e servizi di accoglienza;
  • - servizi tecnici e amministrativi;
  • - servizi per l'industria;
  • - impianti tecnologici.

9 Rientrano nella destinazione d'uso agricola: produzione agraria, allevamento e forestazione, attività e servizi connessi e compatibili, campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi, pascoli, abitazioni rurali, annessi agricoli e serre costruzioni per allevamenti zootecnici, agriturismi, agricampeggi.

10 Si considera cambiamento della destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle categorie sopradescritte. L'ammissibilità di ciascuna di dette categorie di destinazioni d'uso è stabilita dagli strumenti urbanistici ed attuativi.

11 Non costituisce cambiamento della destinazione d'uso rilevante ai fini dell'attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, la temporanea utilizzazione di immobili per funzioni pubbliche o di interesse pubblico e per periodi temporali, di norma, non superiori all'anno.

12 La destinazione d'uso legittima nell'unità immobiliare è quella stabilita dall'atto abilitativo rilasciato a i sensi di legge. In assenza di tali atti è valida la classificazione catastale alla data di entrata in vigore della LR 39/94 (art. 4, comma 4, LR 39/94).

13 Si ha mutamento della destinazione quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa o comunque per più di 30 mq., anche con più interventi successivi.

14 Nel caso che l'uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni del RU sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo diversa specifica indicazione.

15 Il cambio di destinazione d'uso, nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento dell'esposizione a l rischio per la vita umana (frequentazione stabile di immobili prima destinati ad altri usi ad esempio produttivi,annessi rurali, ecc), dovrà essere supportato da apposita relazione di fattibilità geologica-idraulica che tenga conto delle condizioni di pericolosità del luogo.