Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 28.1 Articolazione delle aree

1 VP1 - Aree verdi e giardini. Oltre alla sistemazione a giardino, salvo diversa specifica indicazione, possono essere realizzate:

  • - piscine e impianti sportivi ad uso privato con le modalità e prescrizioni dell'Art. 24 comma 7 k) delle presenti NTA;
  • - piccole costruzioni accessorie per ricovero attrezzi per ogni lotto, realizzate in legno, in muratura intonacati o rivestiti in pietra, la copertura dovrà essere a coppi e tegole. Tali manufatti dovranno essere posizionati nel lotto in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e realizzate con le dimensioni indicate dal Regolamento Edilizio;
  • - parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto e sistemazioni dell'area con opere di livellamento, riorganizzazione degli spazi, pavimentazioni, arredi e quanto altro della stessa consistenza.

Se specificamente indicato, è ammessa la realizzazione di manufatti realizzati secondo le caratteristiche e la dimensioni indicate dal Regolamento Edilizio. Se gli interventi di sistemazione delle aree interessano superfici superiori a mq. 1.500 e/o prevedono un riassetto dell'area e/o comportano rilevanti movimenti di terra, il progetto dovrà essere supportato dal rilievo delle specie vegetali e dovrà porre particolare cura nella realizzazione di eventuali muri reggiterra ed altre opere simili. Nell'ambito delle Aree VP1 il RU evidenzia:

  1. a) VP1a - giardini di particolare pregio e/o costituenti pertinenze di edifici di interesse storico- architettonico. In tali aree è prescritta la conservazione dell'assetto storicizzato, delle a lberature, degli elementi significativi di arredo o decoro originari. Non è ammessa la realizzazione di impianti sportivi. Non sono ammesse nuove edificazioni;
  2. b) VP1b - orti, oliveti, piccoli appezzamenti coltivati. È ammessa la realizzazione di serre stagionali e piccole costruzioni per ricovero attrezzi nella misura e con le modalità indicate per le aree VP1 e previa demolizione delle baracche e strutture precarie esistenti;
  3. c) VP1c - Aree di frangia costituenti aree di passaggio tra gli abitati e il territorio aperto o aree di rispetto lungo i corsi d'acqua o strade. In tali aree dovranno essere conservati gli elementi colturali, morfologici e vegetazionali che ne caratterizzano il paesaggio. Nelle fasce lungo i corsi d'acqua potranno essere messe a dimora unicamente specie tipiche della flora riparia.
    Non è ammessa la realizzazione di impianti sportivi. Salvo diversa specifica indicazione è ammessa la realizzazione di serre stagionali o piccole costruzioni per ricovero attrezzi nella misura e con le modalità indicate nel Regolamento Edilizio e previa demolizione delle baracche e strutture precarie esistenti. Per la realizzazione delle serre dovranno essere redatti appositi progetti contenenti la verifica dell'impatto visivo e indicanti la tipologia dell'impianto, le tecniche costruttive e i materiali.

2 VP2 - Aree verdi sportive. Salvo diversa e specifica indicazione, è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti. Tali impianti potranno occupare fino al 50% dell'area. L'area restante dovrà essere sistemata a verde. I parcheggi, laddove non indicati, devono essere preferibilmente posizionati lungo le strade e possibilmente alberati. Potranno essere realizzati manufatti destinati a i servizi di supporto alle attività sportive adeguati alla dimensione e alla tipologia degli interventi. Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature l'AC potrà stipulare con i soggetti attuatori a pposite convenzioni che ne garantiscano l'uso pubblico parziale o esclusivo. Gli interventi sono definiti e disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza.

3 VP3 - Pertinenze inedificabili. Sono aree di pertinenza degli edifici industriali e artigianali nelle quali è unicamente ammessa la realizzazione di impianti tecnologici, silos, piazzali di stoccaggio, parcheggi privati. Tali aree concorrono alla determinazione della superficie fondiaria.

4 VP4 - Aree boscate. Sono aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (ex L.431/85). Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Oltre alle opere finalizzate alla prevenzione degli incendi e del rischio idrogeologico è consentita unicamente la realizzazione di:

  • - strutture smontabili da realizzare, con le caratteristiche e le dimensioni previste dal Regolamento Edilizio, per piccoli chioschi, coperture di aree di sosta e pic-nic;
  • - percorsi pedonali non asfaltati e piste ciclabili;
  • - aree per il gioco dei bambini;
  • - percorsi carrabili di servizio e/o per la manutenzione non asfaltati ed aree di parcheggio privato.

Non è ammessa l'introduzione di specie diverse da quelle esistenti o comunque estranee alla flora locale. Tali aree potranno essere convenzionate all'uso pubblico.