Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41 Norme generali per il corretto uso del suolo

1 Per tutti gli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico, sia di tipo diretto sia assoggettati a Piano Attuativo, al fine di mantenere e salvaguardare l'equilibrio idrogeologico dei versanti e la corretta funzionalità del sistema di smaltimento delle acque superficiali, fatte salve le normative sovraordinate, i relativi progetti esecutivi dovranno soddisfare le prescrizioni di cui ai seguenti commi, già contenute negli artt.13 e 14 delle NTA del PS.

2 Regimazione delle acque superficiali incanalate. Fatte salve le disposizioni in materia di Demanio Idrico le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previsti per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica e al favorimento della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

3 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline). In riferimento all'art.13 del D.P.C.M. 5/11/99 "Piano stralcio riduzione del rischio idraulico" tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo volti alla regolare coltivazione, alla rimessa a coltura di terre abbandonate o di qualsiasi altro tipo, dovranno prestare attenzione al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti compromessa a seguito dell'abbandono o della effettuazione dei lavori. Nei casi di rimessa a coltura di terre abbandonate si dovrà verificare che la rete idraulica che accoglie le acque di sgrondo dalla proprietà da ripristinare sia perfettamente efficiente fino allo sbocco nella rete scolante principale (fossi o torrenti) e nel caso ripristinare i punti di degrado. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo recapito, di pari efficienza, per le acque di scorrimento intercettate.

4 Rispetto dei corsi d'acqua.

  1. a) Nella "Carta della pericolosità idraulica" (Tav. 8) di supporto alla variante al P.S., anche ai sensi dell'art. 26 del PTC, si individua il reticolo idrografico principale delle acque pubbliche al quale è riconosciuta, oltre la funzione della raccolta, del deflusso e del recapito delle acque meteoriche, la funzione di rete ecobiologica per il mantenimento ed il miglioramento delle caratteristiche di biodiversità dell'intero territorio comunale. Tale reticolo idrografico è stato modificato e aggiornato con la L.R. n. 79/12 e s.m.i. ed è pubblicato sul sito web della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-/reticolo-idrografico-e-di-gestione e scaricabile anche in formato editabile.
  2. b) Per le acque pubbliche di cui al reticolo idrografico della L.R. n. 79/12 il Piano prescrive la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua.
  3. c) All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, che comprende anche le sponde interne e l'alveo, fatta salva la disciplina di cui al RD 523/1904, all'art. 3 della LR. n. 41/18 e al DPGR. n. 42/R/18, sono vietati:
    • - qualsiasi tipo di edificazione, comprese le recinzioni, fatti salvi i manufatti di cui all'art. 137 della LR 65/2014; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse;
    • - ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni ed alle captazioni per approvvigionamento idrico ed al trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e/o ippici e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
    • - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
    • - ogni immissione di reflui non depurati, mentre sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico.
  4. d) All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua i nuovi interventi edilizi e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti, sui parcheggi pubblici e privati sono disciplinati dall'art. 3 della LR. n. 41/18.

5 Stabilizzazione dei versanti collinari. I terrazzamenti dei versanti collinari nei terreni destinati ad attività agricole dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino delle parti lesionate e di manutenzione delle opere di regimazione delle acque superficiali. Allo scopo di ridurre i fenomeni erosivi nei terreni agricoli dovranno essere realizzate tutte quelle opere di regimazione delle acque superficiali atte ad evitare il loro divagare sulle superfici lavorate, favorendone di contro l'infiltrazione o il convogliamento alla rete idrografica esistente. Non sono ammessi all'interno dei boschi interventi che comportino l'asportazione di terreno o lettiera. Le realizzazioni di muri di sostegno saranno subordinate ad indagini geognostiche sulla base delle indicazioni normative vigenti. Per i muri di sostegno sui versanti dovrà essere valutata la stabilità generale della pendice nella configurazione originaria e nella configurazione conseguente all'intervento. In nessun caso la messa in opera di una struttura di sostegno dovrà provocare l'alterazione del reticolo idrografico superficiale e/o un aumento dell'infiltrazione delle acque di scorrimento.
Nel caso si prevedano operazioni di recupero e/o di riorganizzazione fondiaria sarà possibile modificare la disposizione dei terrazzamenti o prevederne la sostituzione e/o lo smantellamento solo attraverso un progetto specifico che definisca il nuovo assetto idrogeologico compatibilmente con la stabilità generale del versante.

6 Regimazione delle acque superficiali. Tutte le attività agricolo-forestali e/o zootecniche dovranno essere effettuate con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali favorendo l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche. Dovrà essere evitata l'interruzione del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. L'allontanamento delle acque piovane dai piani viari dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica. Nel caso in cui tale recapito non sia possibile si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali.

7 Rilevati stradali e sottopassi. I rilevati non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di mantenere la funzionalità del deflusso delle acque di superficie si dovranno prevedere opportune "luci" di passaggio lungo lo sviluppo del rilevato. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle strutture della rete viaria dovranno garantire il mantenimento di una adeguata sezione di deflusso rispetto al corso d'acqua attraversato.

7bis Intubamenti. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui alla LR. n. 79/12. La gestione dei tratti coperti dei corsi d'acqua è disciplinata dall'art. 6 della LR. n. 41/18.

8 Sbancamenti, scavi e rinterri. Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo esistente. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo dovranno prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali preferibilmente mediante opere di rinaturalizzazione guidata.

9 Reti interrate. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà evitare la variazione e/o a lterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Le eventuali modifiche non dovranno comportare concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

10 Fognature e depurazione. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente servite.
Per le aree non servite dalla rete fognaria lo smaltimento delle acque reflue potrà essere organizzato mediante impianti tecnici specifici non allacciati alla fognatura quali piccoli depuratori, impianti di sub-irrigazione, impianti di fitodepurazione previa attenta valutazione dei possibili effetti negativi dovuti all'infiltrazione delle acque reflue sulla stabilità del terreno.
È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.

11 Impermeabilizzazione del suolo.

  1. a) Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPGR n. 2/R del 9/2/09 e successive modifiche apportate dal DPGR. n. 32/R del 5 luglio 2017, al fine di mitigare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.
  2. b) Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 500 mq., dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate. Tali impianti dovranno essere dimensionati in relazione alla maggiore superficie impermeabile determinata dagli interventi e dovranno evitare incrementi di carico idraulico sulla rete fognaria ovvero sul reticolo idraulico superficiale.
  3. c) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
  4. d) Nelle aree soggette a ristagno delle acque si potrà costruire in rilevato a condizione di non aumentare il carico idraulico nelle aree limitrofe adottando opportuni sistemi di compensazione.

12 Cave ed attività estrattive

  1. a) In riferimento alle direttive del PTCP e in attesa della definitiva approvazione del Piano Provinciale delle attività estrattive (PAERP) è vietata l'apertura di nuove cave per il reperimento dei materiali di cui al Settore I (definiti alla lettera a), comma1, articolo 2 della L.R. 78/1998 - Inerti pregiati da costruzione (sabbie e ghiaie) - Inerti non di pregio per rilevati granulari e materiali da riempimento - Inerti per la produzione del cemento (leganti per cementificio) - Argille per laterizi e cementifici.
  2. b) I siti individuati alla Carta delle Risorse Geoambientali (QC_GEO_07) del PTC come cave storiche potranno essere oggetto di attività estrattiva finalizzata al reperimento di materiali unici necessari al recupero ed al restauro di monumenti, sulla base delle previsioni e prescrizioni del PAC (Piano Attuazione Cave).
  3. c) Il Regolamento Urbanistico recepirà le indicazioni del PAC disciplinando l'eventuale riapertura, recupero e/o messa in sicurezza delle aree di cava esistenti in ordine alla fattibilità degli interventi rispetto agli atti di pianificazione territoriale ed ambientale, alla valutazione degli impatti sull'ambiente e sulle risorse del territorio, alla valutazione dei costi/benefici derivanti dall'intervento.