Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41quater Criteri di fattibilità in relazione alla problematiche idrauliche

1 F4 - Fattibilità limitata:

È attribuita alle previsionidi intervento ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3 del PGRA). Per tali previsioni gli interventi di nuova costruzione, disciplinati dagli artt. 10, 11 della LR. n. 41/2018 ad eccezione degli interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato disciplinati dall'art. 16, sono subordinati alla realizzazione di almeno una delle opere idrauliche di cui ai comma a) e b) o alle opere idrauliche di cui al comma c) nel caso in cui la zona di intervento sia già caratterizzata da una magnitudo idraulica moderata, del punto 1 dell'art. 8 della LR. n. 41/18.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3 del PGRA)sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 12 della LR. n. 41/18.

Nuove infrastrutture lineari o a rete ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3 del PGRA) possono essere realizzate alle condizioni di cui al punto 1 dell'art. 13 della LR. n. 41/18. L'adeguamento e l'ampliamento delle sopraindicate infrastrutture può essere realizzato alle condizioni di cui al punto 3 dell'art. 13 della stessa legge regionale.

I volumi interrati, nelle aree con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3 del PGRA) possono essere realizzati soltanto alle condizioni indicate al punto 3 dell'art. 11 della LR. n. 41/18.

2 F3 - Fattibilità condizionata:

È attribuita alle previsionidi intervento ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione media" (P2 del PGRA). Per tali previsioni gli interventi di nuova costruzione, disciplinati dagli artt. 10, 11 della LR. n. 41/2018 ad eccezione degli interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato disciplinati dall'art. 16, sono subordinati alla realizzazione di almeno una delle opere idrauliche di cui ai comma a), b) o c) del punto 1 dell'art. 8 della suddetta legge.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti in aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione media" (P2 del PGRA) sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 12 della LR. n. 41/18.

Nuove infrastrutture lineari o a rete ricadenti in aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione media" (P2 del PGRA) possono essere realizzate alle condizioni di cui al punto 2 dell'art. 13 della LR. n. 41/18. L'adeguamento e l'ampliamento delle sopraindicate infrastrutture può essere realizzato alle condizioni di cui al punto 3 dell'art. 13 della stessa legge regionale.

I volumi interrati, nelle aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione media" (P2 del PGRA) possono essere realizzati alle condizioni indicate ai punti 4 e 5 dell'art. 11 della LR. n. 41/18.

3 F2 - Fattibilità con normali vincoli:

per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4 F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni:

l'attuazione degli interventi previsti non necessita di verifiche idrauliche.