Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 8.1 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1 La "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio:

  • - regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici e dei terreni inedificati;
  • - garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti;
  • - persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all'autodeterminazione delle scelte di vita e del lavoro.

2 La "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" integra le previsioni del presente Regolamento Urbanistico specificando e articolando le disposizioni di cui al Titolo V e Titolo VI riferite alle destinazioni d'uso. In particolare la disciplina di cui al presente articolo:

  • - provvede alla suddivisione del territorio comunale in appositi ambiti di programmazione delle funzioni e in specifiche aree di riassetto e rifunzionalizzazione dei tessuti insediativi, corrispondenti alla suddivisione del territorio in UTOE, all'"Articolazione dei tessuti insediativi" di cui alla Tav. 0B del presente piano e all'individuazione delle aree di trasformazione, con lo scopo di garantire una equilibrata distribuzione e localizzazione delle funzioni sul territorio comunale, anche ai fini della riqualificazione degli insediamenti esistenti;
  • - persegue l'obiettivo di razionalizzare la necessità degli spostamenti con particolare riguardo alle funzioni pubbliche, commerciali e industriali.

3 Con riferimento all'Art. 58 della LR 1/2005, le presenti NTA definiscono per ogni UTOE nell'ambito dei rispettivi centri abitati:

  • - le funzioni ammesse, quelle non ammesse, anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o parti di essi;
  • - le quantità massime e minime delle diverse funzioni in relazione alle reciproche compatibilità;
  • - le condizioni per l'eventuale localizzazione di determinate funzioni in determinate parti degli a mbiti di programmazione o delle aree di trasformazione di cui sopra;
  • - le specifiche fattispecie o le aree per le quali il mutamento delle destinazioni d'uso, anche in a ssenza di opere edilizie è sottoposto a Denuncia di Inizio di Attività.

4 Il RU articola la distribuzione e localizzazione delle funzioni in base alla classe di appartenenza dei tessuti insediativi e alla loro articolazione come definita dalla Tav. 0B "Articolazione dei tessuti insediativi", così come discende dal Piano Strutturale.

5 Nei casi di trasformazione di manufatti edilizi con funzioni non conformi alla classe acustica corrispondente o che comunque non garantiscano il rispetto dei valori limite dovranno essere a dottati provvedimenti tecnici e gestionali idonei a contenere i livelli acustici.

6 L'AC può precisare con successivi provvedimenti e con strumenti urbanistici di dettaglio gli usi consentiti in determinati ambiti e contesti del territorio comunale, in sintonia con il presente RU e gli strumenti della pianificazione.