Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 9 Strumenti di attuazione

1 Le previsioni del RU sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali la LR 1/2005 (Titolo 5º - Capo IVº - Sezioni Prima e Seconda) definisce finalità, contenuti e procedure di approvazione e progetti di opere pubbliche.

2 I Piani Attuativi previsti dal presente Regolamento urbanistico sono i seguenti:

  • - piano particolareggiato (di iniziativa pubblica);
  • - lottizzazioni (di iniziativa privata);
  • - piani per l'edilizia economica e popolare;
  • - piani per gli insediamenti produttivi;
  • - piani di recupero del patrimonio edilizio;
  • - programmi complessi di riqualificazione insediativa.

I Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale sono equiparati a Piani Attuativi quando prevedano la realizzazione di volume complessivo superiore a mc. 600.

3 È subordinata all'approvazione di Piani Attuativi, salvo quanto specificato al Titolo VI delle presenti norme, la realizzazione di determinati interventi e previsioni riferite al Capo I del Titolo V, del comma 3 dell'art. 23 e in altri ambiti specifici richiesti dalle norme. Le aree descritte sono corredate da apposite norme contenute nel Titolo VI delle presenti norme.

4 Sugli immobili e le aree diverse da quelle descritte al comma precedente si opera attraverso intervento edilizio diretto secondo le disposizioni del RE.

5 Per gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati è facoltà della A.C. di dare attuazione a talune previsioni mediante l'approvazione di Piani Complessi di Intervento, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo di territorio. Tali piani sono di norma riferiti a trasformazioni urbanistiche per le quali si rendano necessarie verifiche di fattibilità economico-finanziaria degli interventi, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie della A.C.

6 Per gli interventi di riqualificazione e/o recupero che si caratterizzino per una pluralità di funzioni, di tipologie d'intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche, è altresì facoltà della A.C. di dare attuazione a talune previsioni del RU mediante l'approvazione di Piani Complessi di Riqualificazione insediativa, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo di territorio. Ogni Piano Complesso di intervento comprende una o più delle aree di cui ai punti 3 e 4.

7 Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle vigenti norme regionali, la costituzione di consorzi per la presentazione al Comune delle proposte di realizzazione degli interventi nelle aree di cui al presente articolo è consentita solo per i piani attuativi per i quali il RU preveda in via esclusiva l'iniziativa privata. Nei casi in cui sia prioritariamente prevista la formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica il consorzio può essere costituito previo esplicito atto di assenso del Consiglio comunale all'elaborazione di un piano attuativo di iniziativa privata o di iniziativa mista pubblico-privata.

8 Per i Piani Attuativi e gli interventi edilizi diretti valgono le indicazioni dell'Art. 3 delle presenti NTA.

9 Nelle aree in cui il RU prescriva interventi diretti convenzionati, il rilascio e/o l'efficacia dei titoli a bilitativi o atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi previsti è subordinata alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di atti unilaterali d'obbligo.