Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.17.2 Viabilità agro-forestale e altre infrastrutture rurali

1 Si definisce viabilità agro-forestale l'insieme dei tracciati, esistenti o di nuova realizzazione, a percorrenza pedonale o motorizzata, funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.
Si tratta dei tracciati di penetrazione entro le superfici agricole e forestali a partire dalla viabilità pubblica e loro ramificazioni e di raccordo della viabilità pubblica con le strutture aziendali, con l'esclusione dei percorsi di collegamento ad edifici adibiti a residenza o luogo di lavoro non agricolo.

a) Viabilità esistente

Sulla viabilità esistente sono ammessi modesti interventi di adeguamento funzionali al miglioramento delle caratteristiche della sede viaria e della regimazione delle acque, che risultino efficaci nel prevenire e contrastare gli incendi e che in generale migliorino e rendano più sicura l'accessibilità ai fondi da parte dei mezzi di servizio. Gli unici interventi ammessi per la stabilizzazione del piano viario sono quelli che impieghino terra naturale, pietrisco, ghiaia o altro materiale semplice senza aggiunta di additivi, leganti e simili. Esclusivamente per la viabilità di collegamento delle residenze rurali con la viabilità principale, nelle dirette pertinenze di queste ultime e nei tracciati di collegamento fra le strutture aziendali potrà essere consentito la messa in opera di pavimentazioni a basso impatto paesistico. Le eventuali opere di sostegno delle terre dovranno essere realizzate esclusivamente in pietrame (a secco o cementato) o con tecniche di ingegneria naturalistica, come pure tutte le altre opere murarie a vista. Non è ammessa la chiusura delle strade vicinali o di interesse pubblico né la realizzazione di recinzioni che interrompano la continuità delle strade poderali o interpoderali;

b) Nuova viabilità a carattere permanente

La realizzazione di nuova viabilità agraria e forestale a carattere permanente (cioè ad uso continuativo o ricorrente per l'accesso al bosco o ai terreni agricoli) può essere ammessa dietro presentazione di uno specifico progetto che ne dimostri la necessità in funzione delle esigenze di gestione aziendale o di tutela ambientale. I tracciati dovranno essere realizzati con modesti movimenti di terra, tali da non creare pregiudizio alla stabilità della pendice o danneggiamento ai terreni contermini e dotati delle opportune opere di presidio per evitare l'innesco di fenomeni di dissesto del piano viario o della pendice attraversata. Le eventuali opere di sostegno delle terre dovranno essere realizzate esclusivamente in pietrame (a secco o cementato) o con tecniche di ingegneria naturalistica, come pure tutte le altre opere murarie a vista. Gli interventi ammessi per la stabilizzazione del piano viario sono quelli indicati per la viabilità esistente. Una volta realizzati tutti i nuovi tracciati dovranno essere preclusi al traffico veicolare privato extraziendale con installazione di sbarre o catene agli accessi.

c) Nuova viabilità forestale a carattere temporaneo

La realizzazione di nuova viabilità forestale a carattere temporaneo, così come definita all'art.46 del DPGR 48/R/03 "Regolamento Forestale della Toscana", rimane esclusa dalla presente disciplina urbanistica per quanto attiene la eseguibilità dell'opera. Questi tracciati, comunque, a fine lavori, dovranno essere ripristinati, rinsaldati o preclusi al traffico privato extraziendale nei modi che l'Ente Delegato alla gestione del Vincolo idrogeologico e forestale riterrà più opportuni.

d) Imposti, piazzali ed altre opere connesse alla gestione agro-forestale

Valgono le stesse disposizioni di cui ai precedenti punti b e c a seconda che le opere abbiano carattere permanente o temporaneo.