Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 19.2 Aree di Frangia (AF)

1 Sono aree agricole che per la modesta estensione e la prossimità a centri abitati assumono carattere residuale. Sono situate all'interno dell'UTOE 3 "la città-fabbrica e le sue propaggini".

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AF sulla Tavola B "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali".

3 Valgono le disposizioni per le aree a prevalente funzione agricola di cui agli Artt. 19, 19.1 delle presenti NTA, con le seguenti specificazioni:

  1. a) sono consentite attività di tempo libero all'aperto anche corredate da piccole strutture per servizi di supporto (servizi igienici e chioschi-bar) per una Slp massima di mq. 50 ed h max m. 4.50. Tali strutture dovranno essere realizzate con strutture smontabili e materiali coerenti con il contesto paesistico-ambientale (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) e rimosse alla cessazione dell'attività con il ripristino della funzione dei suoli. La realizzazione delle strutture descritte deve essere riferita ad un progetto che prenda in considerazione un adeguato intorno ambientale e preveda la realizzazione di quanto specificato al presente punto. Non sarà consentita la realizzazione di servizi di supporto a vulsi da qualsiasi progetto di sistemazione complessivo e finalizzato alla sola costruzione della struttura di servizio;
  2. b) è ammessa la realizzazione di aree di parcheggio purché nel rispetto della morfologia e dei caratteri paesistici dei luoghi, evitando rilevanti movimenti di terra.

4 Tenendo conto delle singole specificità tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari dell'area e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. In particolare gli interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici e gli elementi che contribuiscono alla caratterizzazione delle singole aree.