Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 20 Aree a prevalente interesse ambientale
1 Sono le aree che per valenze storiche o agro-storiche o che dal punto di vista paesaggistico rappresentano un patrimonio di rilevanza agro-ambientale, agro-storica o silvostorica, d'importanza scientifica, culturale o storico-etnografica o socio-economica.
2 Rientrano in questa classificazione le seguenti aree denominate "Emergenze" dal PS:
- - Il Cotone;
- - Faggi di Savignano;
- - Carpinete sub-sommitali di Montemaggiore - Campo Sanico;
- - Carpineta di Poggio Mandrioni;
- - Faggi di Javello;
- - Ebani di Schignano;
- - Collina di Schignano (fustaia di cedro dell'Atlante-bosco misto di cerro-sughera);
- - Area a vocazione tartufigena Alta valle della Nosa.
3 Le suddette aree sono evidenziate nella "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" del RU.
4 In queste aree non sono ammessi interventi di nuova edificazione, l'installazione di manufatti stagionali o precari per l'attività agro-silvo-pastorale, l'installazione di linee aeree e strutture di radio-ripetizione, il cambio di destinazione d'uso dei terreni e qualsiasi altro intervento che comprometta la conservazione delle valenze naturalistiche o paesaggistiche dei luoghi.
5 Gli interventi ammessi sono definiti e disciplinati dalle NTA del PS all'Art. 20 comma 6, all'Art. 21 comma 6 e all'Art. 22 comma 3. Ad eccezione dell'area degli Ebani (SA 2.2 b), alla quale il PS attribuisce lo statuto di Conservazione integrale, sono fatte salve le ordinarie attività silvane e agricole, compreso il taglio del bosco e gli avvicendamenti colturali nell'ambito delle rotazioni a grarie, a condizione che queste non compromettano la conservazione dei valori evidenziati dal PS. In tutte le aree sono, inoltre, fatti salvi gli interventi volti al consolidamento in chiave conservativa degli attuali assetti dei luoghi.