Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20.1 Disciplina degli interventi

1 Per le caratteristiche di naturalità e/o di singolarità storico-agronomico delle aree individuate e per la loro limitata estensione, gli interventi che si prevedono, in coerenza con quanto indicato dal PS., sono disciplinati con le seguenti tutele e specificazioni:

  • - in tutte le sopraelencate aree è fatto divieto della realizzazione di nuove costruzioni di qualunque tipo, comprese quelle a titolo precario;
  • - gli interventi in dette aree saranno permessi esclusivamente per esigenze di salvaguardia idrogeologica, di difesa dagli incendi, di manutenzione ordinaria della viabilità pedonale o carrabile, di prevenzione dell'impoverimento ecologico e/o strutturale/compositivo delle cenosi vegetali e comunque per finalità attinenti al risanamento o alla riqualificazione ambientale dei luoghi;
  • - per il patrimonio edilizio esistente sono previsti interventi di risanamento conservativo di cui all'Art. 5.1 delle presenti NTA. È ammessa la destinazione a residenza, attività turistico ricettiva, rifugi escursionistici bivacchi fissi e foresterie.