Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22.2 Aree della Residenza

1 Sono le aree, all'interno delle Aree Attrezzate, caratterizzate dalla presenza prevalente o esclusiva della funzione residenziale.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AR sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000.

3 Gli interventi sono singolarmente disciplinati nelle UTOE di appartenenza.

Criteri per gli interventi:

  • - salvo diversa specifica indicazione gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le norme vigenti in materia di distanza dai confini; distanze tra i fabbricati; arretramenti derivanti da rispetti stradali o fluviali; dimensionamento dei parcheggi privati;
  • - possono essere realizzati piani interrati e seminterrati per cantine e garage secondo quando indicato all'Art 24 comma 7 u) delle presenti NTA;
  • - interventi sulle coperture: il rialzamento della copertura, per ragioni di adeguamento alle normative antisismiche, non potrà superare l'altezza di cm. 30 e dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione della falda. Il rifacimento del manto dovrà essere effettuato in coppi e tegole. Le nuove coperture dovranno essere realizzate a falde con l'inclinazione tradizionale;
  • - spazi di pertinenza: le sistemazioni dovranno tenere conto dei caratteri del contesto ambientale evitando l'inserimento di elementi e specie vegetali estranee ed incongrue ai caratteri del paesaggio. Salvo diverse specifiche indicazioni è consentita la realizzazione di piscine e/o piccoli impianti sportivi ad uso familiare con i criteri dell'art. 24, comma 7 k)
  • - costruzioni accessorie: sono consentiti una tantum negli spazi di pertinenza dei singoli edifici, piccoli manufatti ad uso deposito attrezzi, ecc come stabiliti dal RE;
  • - gli interventi dovranno essere realizzati senza compromettere specie vegetali rare, piante monumentali e annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.