Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22.3 Aree della ricettività

1 Sono le aree all'interno delle Aree Attrezzate destinate ad accogliere attrezzature turistico- ricettive.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AA sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000. La lettera apposta alla sigla ne definisce come segue la tipologia:

  1. AA1 Alberghi e foresterie
  2. AA2 Ostelli
  3. AA3 Campeggi

3 Gli interventi sono singolarmente disciplinati nelle UTOE di appartenenza.

4 AA1 - Alberghi e foresterie:

  1. a) Salvo diversa e specifica indicazione, il recupero a destinazione ricettiva di edifici o complessi colonici è subordinato alla formazione di Piano di Recupero di iniziativa privata.
  2. Nell'ambito di tali Piani è ammessa la demolizione e ricostruzione di annessi e strutture precarie condonati a parità di Slp anche con eventuale diversa collocazione nell'area di intervento;
  3. b) gli interventi dovranno rispettare, anche mediante l'uso di materiali e tecniche costruttive coerenti, i caratteri architettonici degli edifici e risultare compatibili con la categoria di intervento assegnata;
  4. c) particolare attenzione dovrà essere posta alla sistemazione degli spazi esterni di pertinenza (piazzali, giardini, parcheggi) che dovrà risultare coerente con i caratteri del contesto paesistico, evitando in particolare l'introduzione di specie estranee al paesaggio della zona;
  5. d) è ammessa la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria dell'esercizio, secondo i criteri di cui espressi per le attrezzature a grituristiche (art. 18.1, comma 13);
  6. e) Tutti gli interventi dovranno essere realizzati senza compromettere specie vegetali rare, alberi monumentali, piante annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.

5 AA2 - Ostelli

Attrezzature ricettive prevalentemente destinate al turismo giovanile e scolastico. Dovranno avere una capienza minima sufficiente ad ospitare una scolaresca (30 posti letto) con le caratteristiche di cui alla legislazione vigente. Salvo diversa specifica indicazione saranno realizzati mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con le disposizioni di cui al precedente comma 4 a), 4 b), 4 c), 4 e).

6 AA3 - Campeggi

  1. a) la realizzazione di campeggi, ammessa unicamente nelle aree appositamente individuate sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000;
  2. b) salvo diversa specifica indicazione si intendono riservati a sole tende con numero delle piazzole non superiore a 80. Onde mitigare l'impatto visivo le piazzole dovranno essere disposte seguendo l'andamento naturale del terreno, evitando rilevanti movimenti di terra e schermate da alberature;
  3. c) i servizi di supporto e le aree di parcheggio di ciascuna attrezzatura dovranno essere a deguate alla dimensione e alla categoria dell'esercizio secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I servizi di supporto dovranno essere preferibilmente accorpati e realizzati con strutture smontabili. Le aree di parcheggio dovranno essere preferibilmente a lberate;
  4. d) per l'eventuale realizzazione di piscine valgono le disposizioni di cui al precedente comma 4 d);
  5. e) gli interventi dovranno essere realizzati in ambiti spaziali non evidenti e senza compromettere specie vegetali rare, alberi monumentali, piante annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.