Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 28 Aree di Verde privato (VP)

1 Sono aree scoperte private che il RU vincola alla non edificabilità. È ammessa la realizzazione delle strutture specificamente indicate dalle presenti NTA per ogni tipologia di aree.

2 In base alle loro caratteristiche sono articolate in:

VP1
aree verdi e giardini;
VP2
aree verdi sportive;
VP3
pertinenze inedificabili;
VP4
aree boscate.

Le suddette aree sono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 da perimetrazione e sigla VP.

3 Il verde esistente ad alto fusto dovrà essere mantenuto e reintegrato con specie dello stesso tipo in caso di morte e deperimento. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati limitando l'alterazione dei luoghi e conservandone le peculiarità e non dovranno comunque costituire impatto negativo sul paesaggio. L'abbattimento di alberi dovrà essere autorizzato dall'AC che potrà stabilire le modalità di reimpianto.

4 Nell'ambito delle aree VP1 e VP4 tutti gli interventi che interessino aree di superficie superiore a mq. 1.500 dovranno essere corredati da progetto botanico a firma di tecnico abilitato che indichi le specie utilizzate e la disposizione degli individui.

5 Salvo diversa specifica indicazione per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (Art. 5 delle presenti NTA).

6 Salvo diversa specifica indicazione per gli edifici esistenti si conferma la destinazione attuale.