Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 30.2 Interventi per il superamento delle barriere architettoniche
1 Tutti i Servizi di uso pubblico esistenti o di nuovo impianto dovranno essere provvisti di elementi per il superamento delle barriere architettoniche in grado di garantire accessibilità e adeguata fruibilità anche a persone con ridotta o nulla capacità motoria o sensoriale.
2 In particolare:
- - l'accessibilità ai diversi piani degli edifici dovrà essere garantita da ascensori o nel caso di dimostrata impossibile realizzazione di questi da montascale;
- - i dislivelli tra esterno ed interno dell'edificio dovranno essere raccordati da rampe, piattaforme elevatrici o montascale;
- - gli eventuali parcheggi interni all'area dovranno risultare complanari agli ingressi degli edifici o essere ad essi collegati da rampe. Dovranno prevedere posti auto per disabili posizionati più possibile in vicinanza degli accessi agli edifici;
- - dovranno essere previsti servizi igienici accessibili ai disabili;
- - dovranno essere rispettati nella progettazione i criteri indicati dal DL Ministero Lavori Pubblici n. 236/89 e Decreto Presidente della Repubblica 503/96.