Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 32.3 Strade di collegamento

2 Il RU all'interno delle strade di collegamento individua specifici tracciati "da valorizzare" (Art. 32.4 delle presenti NTA) o, in ragione della particolare valenza turistica, ne attribuisce la classificazione di "Strada-Parco" (Art. 32.5 delle presenti NTA).

3 Oltre agli interventi di manutenzione sono sempre ammessi interventi di adeguamento; modifiche e/o integrazioni dei tracciati mediante interventi di trasformazione o di nuovo impianto (come rispettivamente previsti dall'Art. 7 delle presenti NTA). Tutti gli interventi dovranno tendere a realizzare carreggiate costanti con una corsia per senso di marcia e banchine laterali. Sono consentiti accessi diretti alle proprietà laterali.

4 Gli interventi dovranno essere finalizzati ad ottenere tracciati con caratteristiche tecniche che ne garantiscano una percorribilità lenta. Tali strade potranno essere soggette da parte dell'AC a limitazioni del traffico veicolare.

5 Salvo diversa specifica indicazione, non è ammessa l'asfaltatura della sede stradale se non già esistente. Sono ammessi interventi di consolidamento e di depolverizzazione del fondo stradale a l fine di evitare fenomeni di dilavamento o erosione.

6 I tracciati potranno essere affiancati da percorsi pedonali, piste ciclabili, piste equitabili.