Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41 Norme generali per il corretto uso del suolo

1 Per tutti gli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico, sia di tipo diretto sia assoggettati a Piano Attuativo, al fine di mantenere e salvaguardare l'equilibrio idrogeologico dei versanti e la corretta funzionalità del sistema di smaltimento delle acque superficiali, fatte salve le normative sovraordinate, i relativi progetti esecutivi dovranno soddisfare le prescrizioni di cui ai seguenti commi, già contenute negli artt.13 e 14 delle NTA del PS.

2 Regimazione delle acque superficiali incanalate. Fatte salve le disposizioni in materia di Demanio Idrico le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previsti per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica e al favorimento della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

3 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline). In riferimento all'art.13 del D.P.C.M. 5/11/99 "Piano stralcio riduzione del rischio idraulico" tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo volti alla regolare coltivazione, alla rimessa a coltura di terre abbandonate o di qualsiasi altro tipo, dovranno prestare attenzione al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti compromessa a seguito dell'abbandono o della effettuazione dei lavori. Nei casi di rimessa a coltura di terre abbandonate si dovrà verificare che la rete idraulica che accoglie le acque di sgrondo dalla proprietà da ripristinare sia perfettamente efficiente fino allo sbocco nella rete scolante principale (fossi o torrenti) e nel caso ripristinare i punti di degrado. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo recapito, di pari efficienza, per le acque di scorrimento intercettate.

4 Rispetto dei corsi d'acqua.

  1. a) Nella "Carta della pericolosità idraulica" (Tav. 8) di supporto alla variante al P.S., anche ai sensi dell'art. 26 del PTC, si individua il reticolo idrografico principale delle acque pubbliche al quale è riconosciuta, oltre la funzione della raccolta, del deflusso e del recapito delle acque meteoriche, la funzione di rete ecobiologica per il mantenimento ed il miglioramento delle caratteristiche di biodiversità dell'intero territorio comunale. Tale reticolo idrografico è stato modificato e aggiornato con la L.R. n. 79/12 e s.m.i. ed è pubblicato sul sito web della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-/reticolo-idrografico-e-di-gestione e scaricabile anche in formato editabile.
  2. b) Per le acque pubbliche di cui al reticolo idrografico della L.R. n. 79/12 il Piano prescrive la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua.
  3. c) All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, che comprende anche le sponde interne e l'alveo, fatta salva la disciplina di cui al RD 523/1904, all'art. 3 della LR. n. 41/18 e al DPGR. n. 42/R/18, sono vietati:
    • - qualsiasi tipo di edificazione, comprese le recinzioni, fatti salvi i manufatti di cui all'art. 137 della LR 65/2014; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse;
    • - ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni ed alle captazioni per approvvigionamento idrico ed al trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e/o ippici e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
    • - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
    • - ogni immissione di reflui non depurati, mentre sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico.
  4. d) All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua i nuovi interventi edilizi e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti, sui parcheggi pubblici e privati sono disciplinati dall'art. 3 della LR. n. 41/18.

5 Stabilizzazione dei versanti collinari. I terrazzamenti dei versanti collinari nei terreni destinati ad attività agricole dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino delle parti lesionate e di manutenzione delle opere di regimazione delle acque superficiali. Allo scopo di ridurre i fenomeni erosivi nei terreni agricoli dovranno essere realizzate tutte quelle opere di regimazione delle acque superficiali atte ad evitare il loro divagare sulle superfici lavorate, favorendone di contro l'infiltrazione o il convogliamento alla rete idrografica esistente. Non sono ammessi all'interno dei boschi interventi che comportino l'asportazione di terreno o lettiera. Le realizzazioni di muri di sostegno saranno subordinate ad indagini geognostiche sulla base delle indicazioni normative vigenti. Per i muri di sostegno sui versanti dovrà essere valutata la stabilità generale della pendice nella configurazione originaria e nella configurazione conseguente all'intervento. In nessun caso la messa in opera di una struttura di sostegno dovrà provocare l'alterazione del reticolo idrografico superficiale e/o un aumento dell'infiltrazione delle acque di scorrimento.
Nel caso si prevedano operazioni di recupero e/o di riorganizzazione fondiaria sarà possibile modificare la disposizione dei terrazzamenti o prevederne la sostituzione e/o lo smantellamento solo attraverso un progetto specifico che definisca il nuovo assetto idrogeologico compatibilmente con la stabilità generale del versante.

6 Regimazione delle acque superficiali. Tutte le attività agricolo-forestali e/o zootecniche dovranno essere effettuate con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali favorendo l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche. Dovrà essere evitata l'interruzione del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. L'allontanamento delle acque piovane dai piani viari dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica. Nel caso in cui tale recapito non sia possibile si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali.

7 Rilevati stradali e sottopassi. I rilevati non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di mantenere la funzionalità del deflusso delle acque di superficie si dovranno prevedere opportune "luci" di passaggio lungo lo sviluppo del rilevato. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle strutture della rete viaria dovranno garantire il mantenimento di una adeguata sezione di deflusso rispetto al corso d'acqua attraversato.

7bis Intubamenti. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui alla LR. n. 79/12. La gestione dei tratti coperti dei corsi d'acqua è disciplinata dall'art. 6 della LR. n. 41/18.

8 Sbancamenti, scavi e rinterri. Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo esistente. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo dovranno prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali preferibilmente mediante opere di rinaturalizzazione guidata.

9 Reti interrate. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà evitare la variazione e/o a lterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Le eventuali modifiche non dovranno comportare concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

10 Fognature e depurazione. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente servite.
Per le aree non servite dalla rete fognaria lo smaltimento delle acque reflue potrà essere organizzato mediante impianti tecnici specifici non allacciati alla fognatura quali piccoli depuratori, impianti di sub-irrigazione, impianti di fitodepurazione previa attenta valutazione dei possibili effetti negativi dovuti all'infiltrazione delle acque reflue sulla stabilità del terreno.
È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.

11 Impermeabilizzazione del suolo.

  1. a) Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPGR n. 2/R del 9/2/09 e successive modifiche apportate dal DPGR. n. 32/R del 5 luglio 2017, al fine di mitigare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.
  2. b) Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 500 mq., dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate. Tali impianti dovranno essere dimensionati in relazione alla maggiore superficie impermeabile determinata dagli interventi e dovranno evitare incrementi di carico idraulico sulla rete fognaria ovvero sul reticolo idraulico superficiale.
  3. c) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
  4. d) Nelle aree soggette a ristagno delle acque si potrà costruire in rilevato a condizione di non aumentare il carico idraulico nelle aree limitrofe adottando opportuni sistemi di compensazione.

12 Cave ed attività estrattive

  1. a) In riferimento alle direttive del PTCP e in attesa della definitiva approvazione del Piano Provinciale delle attività estrattive (PAERP) è vietata l'apertura di nuove cave per il reperimento dei materiali di cui al Settore I (definiti alla lettera a), comma1, articolo 2 della L.R. 78/1998 - Inerti pregiati da costruzione (sabbie e ghiaie) - Inerti non di pregio per rilevati granulari e materiali da riempimento - Inerti per la produzione del cemento (leganti per cementificio) - Argille per laterizi e cementifici.
  2. b) I siti individuati alla Carta delle Risorse Geoambientali (QC_GEO_07) del PTC come cave storiche potranno essere oggetto di attività estrattiva finalizzata al reperimento di materiali unici necessari al recupero ed al restauro di monumenti, sulla base delle previsioni e prescrizioni del PAC (Piano Attuazione Cave).
  3. c) Il Regolamento Urbanistico recepirà le indicazioni del PAC disciplinando l'eventuale riapertura, recupero e/o messa in sicurezza delle aree di cava esistenti in ordine alla fattibilità degli interventi rispetto agli atti di pianificazione territoriale ed ambientale, alla valutazione degli impatti sull'ambiente e sulle risorse del territorio, alla valutazione dei costi/benefici derivanti dall'intervento.

Art. 41bis Condizioni di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica ai sensi del DPGR n.26/R del 27/4/07

1 Con l'adeguamento al nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. n. 1/05 (DPGR. n. 26/R) che sostituisce la Del.C.R. n. 94/85 in materia di indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica, la Carta della Vulnerabilità (Tav. 6), la Carta della pericolosità geomorfologica (Tav. 7), la Carta della pericolosità idraulica (Tav. 8) e la Carta della pericolosità sismica locale (Tav. 9) di supporto alla variante al P.S. costituiscono il nuovo riferimento per la definizione della fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica di tutti gli interventi previsti dal R.U. vigente e variato.

2 I suddetti elaborati cartografici individuano, secondo i nuovi criteri della direttiva regionale, le problematiche fisiche rispetto alle quali ciascuna nuova realizzazione dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e sulle strutture esistenti.

3 Dalla data di adozione della variante al PS che introduce le nuove Carte di pericolosità di cui al comma 1, l'attuazione di un qualsiasi intervento previsto dal RU , compresi i Piani Attuativi, sia nelle parti variate sia per quelle vigenti, dovrà essere supportato dalle nuove valutazioni di fattibilità secondo quanto indicato negli articoli 41bis, 41ter, 41quater e 41quinquies.

4 Per le aree oggetto di variante al RU sono state redatte, secondo i nuovi criteri, le nuove carte della fattibilità degli interventi secondo quattro categorie cui corrispondono diverse condizioni di attuazione in merito alle eventuali indagini di approfondimento, da effettuare a livello di piano attuativo e/o di intervento diretto, ed alla eventuale realizzazione di opere di mitigazione del rischio:

  • Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

5 La nuova categoria di fattibilità scaturisce dal rapporto tra la tipologia degli interventi ammessi e la pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica dei luoghi, secondo lo schema a matrice di seguito riportato:

Pericolosità Geomorfologica Idraulica Sismica
Tipi di intervento ammessi G.1 G.2 G.3 G.4 I.1 I.2 I.3 I.4 S.1 S.2 S.3 S.4
Manutenzione ordinaria F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1
Manutenzione straordinaria F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Restauro e risanamento conservativo F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Addizioni volumetriche F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Interventi pertinenziali F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Ricostruzione di ruderi F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Completamento edilizio/sostituzione edilizia/demolizione con fedele ricostruzione F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Nuova edificazione F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Ristrutturazione urbanistica F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4
Nuova viabilità, parcheggi e piazze F1F2F3F4F1F2F4F4F1F2F3F4

6 Per la definizione della fattibilità degli interventi si dovranno verificare quindi tutte e tre le problematiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche, che possono portare a specifici condizionamenti indipendendtemente dal grado di fattibilità unico attribuito in base al grado più alto dei tre possibili.

7 Nelle carte di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica viene indicata la categoria di fattibilità degli interventi previsti dalla variante al R.U. , sia di tipo diretto sia per quelli soggetti a Piano Attuativo. Per questi ultimi sono redatte specifiche schede di fattibilità che aggiornano e/o completano quelle esistenti di cui al successivo art. 43.

8 Nel caso di varianti al Regolamento Urbanistico l'individuazione della classe di fattibilità geologica sarà ottenuta valutando la classe di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica, dell'area oggetto della variante con la tipologia dell'intervento ammesso secondo lo stesso schema a matrice indicato al punto 5.

9 In fase esecutiva, tutti i nuovi interventi ammessi dal R.U., dovranno essere supportati da uno studio geologico e/o geologico-tecnico i cui contenuti, esplicitati nel Regolamento Edilizio, faranno comunque riferimento alle classi di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica indicate nei successivi articoli.

La fattibilità idraulica di tutti gli interventi ammessi dal RU, sia diretti che soggetti a Piano Attuativo, dovrà essere definita sulla base della nuova LR. n. 41/18 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" a partire dalla cartografia di pericolosità da alluvione, nelle aree dove la stessa viene definita, del Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Art. 41ter Criteri di fattibilità in relazione alla problematiche geomorfologiche

1 F4 - Fattibilità limitata:

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del R.U., sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predispozione della relativa progettazione.
L'eventuale attuazione di interventi di nuova edificazione e/o di nuova infrastrutturazione in aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4), ad oggi non previsti dal R.U., è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.
Gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati;
la realizzazione di nuovi interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purchè siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonchè l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno è subordinata alla presa d'atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo della sussistenza delle condizioni di cui sopra.

2 F3 – Fattibilità condizionata:

l'attuazione degli interventi previsti è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.
La fattibilità geomorfologica F3 è attribuibile anche agli interventi da realizzare nell'area di Popigliano (Tavv. 7 e 8) in quanto lo studio geologico, fatto elaborare specificatamente dall'Amm.ne Comunale per la realizzazione delle opere di stabilizzazione generale del versante ("studio geologico sulle condizioni di stabilità della paleofrana di Popigliano a seguito dei lavori di consolidamento del versante" – Ottobre 2008), che hanno permesso di ridurre la classe di pericolosità da 4 a 3, ha messo in evidenza la necessità di procedere, comunque, alla realizzazione di fondazioni di tipo profondo per le nuove strutture edilizie che potranno essere realizzate all'interno dell'areale perimetrato nelle carte di fattibilità (Tavv. 7 e 8) in modo da raggiungere il substrato lapideo posto alla base del corpo detritico superficiale. In particolare:

  • - i progetti per ampliamenti e/o nuove edificazioni dovranno essere corredati di opportune indagini e verifiche che dimostrino che gli stessi non determineranno condizioni di instabilità, che non modificheranno negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area e che non pregiudicheranno le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
  • - tutte le nuove edificazioni dovranno essere provviste di fondazioni profonde (pali) spinte fino ad un sufficiente incastro nella roccia in posto ed idoneamente dimensionate per sopportare anche le spinte di taglio connesse al lento movimento dell'accumulo detritico; inoltre dovrà essere presente un dettagliato progetto del sistema di regimazione delle acque superficiali e del suo inserimento nel sistema di drenaggio esistente nell'area, al fine di ridurre le possibilità di infiltrazione concentrata delle acque meteoriche;
  • - anche per le opere di ristrutturazione degli edifici esistenti dovrà essere prevista, nel caso di rifacimento delle fondazioni, idonea documentazione comprovante il raggiungimento con i pali di un sufficiente incastro nella roccia in posto e l'idoneo dimensionamento per sopportare anche le spinte di taglio connesse al lento movimento dell'accumulo detritico; inoltre dovrà essere presente un dettagliato progetto del sistema di regimazione delle acque superficiali e del suo inserimento nel sistema di drenaggio esistente al fine di ridurre le possibilità di infiltrazione concentrata delle acque meteoriche.

3 F2 – Fattibilità con normali vincoli:

l'attuazione degli interventi previsti è subordinata alla effettuazione dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia e finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

4 F1 – Fattibilità senza particolari limitazioni:

l'attuazione degli interventi previsti non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

Art. 41quater Criteri di fattibilità in relazione alla problematiche idrauliche

1 F4 - Fattibilità limitata:

È attribuita alle previsionidi intervento ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3 del PGRA). Per tali previsioni gli interventi di nuova costruzione, disciplinati dagli artt. 10, 11 della LR. n. 41/2018 ad eccezione degli interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato disciplinati dall'art. 16, sono subordinati alla realizzazione di almeno una delle opere idrauliche di cui ai comma a) e b) o alle opere idrauliche di cui al comma c) nel caso in cui la zona di intervento sia già caratterizzata da una magnitudo idraulica moderata, del punto 1 dell'art. 8 della LR. n. 41/18.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3 del PGRA)sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 12 della LR. n. 41/18.

Nuove infrastrutture lineari o a rete ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3 del PGRA) possono essere realizzate alle condizioni di cui al punto 1 dell'art. 13 della LR. n. 41/18. L'adeguamento e l'ampliamento delle sopraindicate infrastrutture può essere realizzato alle condizioni di cui al punto 3 dell'art. 13 della stessa legge regionale.

I volumi interrati, nelle aree con pericolosità idraulica molto elevata (I.4) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione elevata" (P3 del PGRA) possono essere realizzati soltanto alle condizioni indicate al punto 3 dell'art. 11 della LR. n. 41/18.

2 F3 - Fattibilità condizionata:

È attribuita alle previsionidi intervento ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione media" (P2 del PGRA). Per tali previsioni gli interventi di nuova costruzione, disciplinati dagli artt. 10, 11 della LR. n. 41/2018 ad eccezione degli interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato disciplinati dall'art. 16, sono subordinati alla realizzazione di almeno una delle opere idrauliche di cui ai comma a), b) o c) del punto 1 dell'art. 8 della suddetta legge.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti in aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione media" (P2 del PGRA) sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 12 della LR. n. 41/18.

Nuove infrastrutture lineari o a rete ricadenti in aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione media" (P2 del PGRA) possono essere realizzate alle condizioni di cui al punto 2 dell'art. 13 della LR. n. 41/18. L'adeguamento e l'ampliamento delle sopraindicate infrastrutture può essere realizzato alle condizioni di cui al punto 3 dell'art. 13 della stessa legge regionale.

I volumi interrati, nelle aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) che equivale alle "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" (della LR. n. 41/18) ed alle "aree a pericolosità da alluvione media" (P2 del PGRA) possono essere realizzati alle condizioni indicate ai punti 4 e 5 dell'art. 11 della LR. n. 41/18.

3 F2 - Fattibilità con normali vincoli:

per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4 F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni:

l'attuazione degli interventi previsti non necessita di verifiche idrauliche.

Art. 41quinquies Criteri di fattibilità in relazione alla problematiche sismiche

1 F4 - Fattibilità limitata:

Si riferisce ad eventuali nuove previsioni che possano interessare aree caratterizzate da movimenti franosi attivi (S.4), per le quali in sede di redazione del R.U. devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica oltre agli studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità del versante.

2 F3 - Fattibilità condizionata:

Si riferisce a tutti gli interventi previsti dal R.U. ad eccezione della manutenzione ordinaria e della nuova viabilità, piazze e parcheggi previsti dal R.U. per la realizzazione dei quali, sia in sede di formazione dei piani attuativi o piani complessi di intervento sia in sede esecutiva degli interventi diretti, oltre alle corrispondenti prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica di cui all'art. 41ter, sono da prescrivere studi geologico-tecnici e geofisici di dettaglio che permettano di valutare i seguenti aspetti:

  • - per le aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e per le zone potenzialmente franose, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica;
  • - per le aree caratterizzate da terreni potenzialmente soggetti a liquefazione dinamica, devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
  • - nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante, deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato);
  • - nelle zone con possibile amplificazione dovuta all'assetto stratigrafico, deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico;
  • - in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di faglie e/o contatti tettonici, tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.

3 F2 - Fattibilità con normali vincoli:

pl'attuazione degli interventi previsti è subordinata alla effettuazione dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia.

4 F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni:

l'attuazione degli interventi previsti non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

5 Ai fini di una più precisa valutazione della fattibilità sismica in relazione alla pericolosità dei luoghi si dovrà consultare lo studio di Microzonazione Sismica di livello 1 fatto elaborare dall'Amm.ne Comunale e scaricabile dal portale "Rischio Sisimico" della Regione Toscana.

Art. 42 Valutazione della fattibilità geologica degli interventi diretti con indicazione degli elaborati geologici e geotecnici di supporto alla progettazione esecutiva

1 Secondo quanto indicato dalla normativa vigente (DCR 94/85, PIT) la fattibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi viene definita confrontando la tipologia degli stessi con le carte della pericolosità geologica e idraulica. La specificazione delle aree caratteristiche di pericolosità riportata nelle carte della pericolosità geologica (Tavv. 6A/6B) e della pericolosità idraulica e della salvaguardia (Tavv. 7A/7B) del Piano Strutturale, unitamente alla cartografia del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (DPCM 6 maggio 2005) consentono, in qualsiasi porzione di territorio, la valutazione dei fattori locali di pericolosità con i quali ciascun intervento ammesso dal Regolamento Urbanistico deve confrontarsi.

2 Nelle carte di fattibilità geologica, (art.1 comma h), viene indicata la classe di fattibilità (numero in neretto) degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico, sia di tipo diretto sia per quelli soggetti a Piano Attuativo. Per questi ultimi sono state redatte anche specifiche schede di fattibilità di cui al successivo art. 43. Tale valutazione scaturisce dall'incrocio tra la tipologia degli interventi ammessi e la pericolosità geologica e idraulica dei luoghi secondo gli schemi a matrice indicati di seguito e riportati sulle stesse carte della fattibilità geologica:

Tipi di intervento ammessi Pericolosità geologica
1 2 3 3si 3e 3df 3d 3a 3s 3m 3l 4fr 4sc 4i
Manutenzione ordinaria11111111111111
Manutenzione straordinaria22222222222444
Restauro e risanamento conservativo22222222222444
Ristrutturazione edilizia22333333333444
Addizioni volumetriche22333333333444
Interventi pertinenziali22333333333444
Ricostruzione di ruderi22333333333444
Completamento edilizio/sostituzione edilizia/demolizione con fedele ricostruzione22333333333444
Nuova costruzione22333333333444
Ristrutturazione urbanistica22333333333444
Nuova viabilità, parcheggi e piazze22323333333444


Tipi di intervento ammessi Pericolosità idraulica
1 2 3
Manutenzione ordinaria 111
Manutenzione straordinaria 122
Restauro e risanamento conservativo 122
Ristrutturazione edilizia 123
Addizioni volumetriche 123
Interventi pertinenziali 123
Ricostruzione di ruderi 123
Completamento edilizio/sostituzione edilizia/demolizione con fedele ricostruzione 123
Nuova costruzione 123
Ristrutturazione urbanistica 123
Nuova viabilità, parcheggi e piazze 123

4 Nel caso di varianti al Regolamento Urbanistico l'individuazione della classe di fattibilità geologica sarà ottenuta valutando la classe di pericolosità geologica e idraulica dell'area oggetto della variante con la tipologia dell'intervento ammesso secondo lo stesso schema a matrice indicato al punto precedente.

5 In fase esecutiva, tutti i nuovi interventi ammessi dal R.U., dovranno essere supportati da uno studio geologico e/o geologico-tecnico i cui contenuti, esplicitati nel Regolamento Edilizio, faranno comunque riferimento alle classi di fattibilità geologica e idraulica indicate nei successivi articoli.

Art. 42.1 Fattibilità geologica

1 Fattibilità senza particolari limitazioni (classe 1): si attribuisce agli interventi di manutenzione ordinaria in quanto indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità dei luoghi questa tipologia di intervento, evidentemente da attuare su manufatti esistenti, non produce alcun tipo di impatto se non quello di migliorare la funzionalità degli stessi.

2 Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto (classe 2): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi dal R.U., ad esclusione della "Manutenzione ordinaria" che ricadono sia all'interno di aree di pianura e di collina nelle quali non si rilevano particolari fenomeni di origine fisica e/o antropica (aree a pericolosità 2) sia in classe 3 di pericolosità per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in quanto la tipologia degli stessi non crea un impatto rilevante sulle dinamiche idrogeomorfologiche eventualmente presenti. Per la realizzazione di tutti gli interventi così classificati sarà sufficiente predisporre le normali indagini geognostiche previste dal D.M. 11/3/88.

3 Fattibilità condizionata (classe 3): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi che ricadono all'interno di aree caratterizzate da una pericolosità geologica tale da dover valutare attentamente il rischio che ne può derivare. I fenomeni di dissesto che determinano questa classe di fattibilità sono determinati, infatti, da condizioni specifiche di degrado fisico-morfologico che potrebbero essere anche innescati e/o aggravati dagli stessi interventi. Per la realizzazione di quest'ultimi gli studi geologico-tecnici dovranno essere condotti in modo da individuare le corrette modalità di attuazione del progetto per non interagire negativamente con lo specifico contesto idrogeomorfologico. Fatte salve le indicazioni del D.M. 11/3/88 si dovrà mettere in evidenza la necessità di adottare eventuali sistemazioni del suolo e/o di regimazione delle acque al fine di non aggravare le specifiche condizioni di pericolosità già indicate nelle carte di pericolosità del Piano Strutturale con le aree caratteristiche:

  • - 3 - aree dove la pendenza dei versanti supera comunque il 35%.
  • - 3a - rocce argillitiche a struttura caotica che, al di là del valore della pendenza del versante sul quale affiorano, risultano comunque poco stabili.
    Individua quelle situazioni in cui i terreni argillitici, con naturale propensione al dissesto, sono situati su versanti a pendenza tale da richiedere un'attenta verifica delle condizioni di stabilità per poter procedere, in sicurezza, a trasformazioni dell'uso del suolo che possono portare anche a significative modificazioni del regime di scorrimento e di infiltrazione delle acque superficiali;
  • - 3d - depositi di versante che giacciono su pendenze maggiori del 25%. Indica gli accumuli detritici di versante il cui incerto spessore e grado di compattezza è da valutare ai fini della verifica del mantenimento della stabilità dei versanti sia in relazione a eventuali interventi edilizi sia riguardo a variazioni dell'uso del suolo;
  • - 3df - zone nelle quali affiorano i depositi di versante che giacciono su pendenze superiori al 15%. In queste zone sono compresi anche gli accumuli detritici di versante a granulometria fine il cui incerto spessore e grado di compattezza è da valutare ai fini della verifica e del mantenimento della stabilità dei pendii, sia in relazione a eventuali interventi edilizi sia riguardo alle sistemazioni del suolo;
  • - 3e - aree soggette ad intensi fenomeni erosivi dovuti all'azione delle acque correnti che non essendo intercettate e rallentate, nel loro corso, da una sufficiente copertura vegetale producono un dilavamento eccessivo della copertura pedologica;
  • - 3s - aree soggette a fenomeni di soliflusso, cioè aree in cui si individuano dei fenomeni gravitativi che interessano la copertura pedologica più superficiale. Il determinarsi di questo fenomeno può essere causato anche da pratiche colturali condotte senza adeguate sistemazioni del suolo relativamente alla regimazione delle acque superficiali e di infiltrazione;
  • - 3m - aree di cresta, di scarpata o di rottura di pendio che per caratteristiche geomorfologiche proprie possono subire degli effetti di amplificazione dello scuotimento dovuto a un sisma. In questo caso la dimensione dell'area all'interno della quale si può verificare questo fenomeno, che è stata disegnata come una buffer-zone di 20 metri, è puramente indicativa e sta a significare la necessità di tenere in considerazione questo particolare fenomeno qualora si debba operare nelle vicinanze di questi elementi morfologici;
  • - 3l - aree dove avviene la sovrapposizione tettonica tra litologie caratterizzate da un diverso comportamento meccanico rispetto alle sollecitazioni sismiche.
    Tali differenze possono generare degli effetti locali di amplificazione delle onde sismiche per un aerale da definire (nella carta della pericolosità tale area è indicato come una fascia di 100 metri che comprende la linea tettonica corrispondente);
  • - 3si - aree di fondovalle con una copertura di materiale alluvionale al di sopra del substrato roccioso. In queste condizioni, ed a seconda dello spessore del "materasso alluvionale", si possono verificare effetti di amplificazione delle onde sismiche. In questi casi si dovrà valutare lo spessore del materiale detritico depositato sopra al substrato roccioso.

4 - Fattibilità limitata (classe 4): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi (ad esclusione della manutenzione ordinaria) che ricadono all'interno di aree a pericolosità elevata. Nel territorio di Vaiano le aree a pericolosità elevata sono ristrette alle seguenti situazioni particolari:

  1. - 4i - indica una forte azione erosiva delle acque incanalate (incisione fluviale) fino a produrre un dissesto idrogeologico sui versanti che si ripercuote anche a valle sotto forma di elevato trasporto solido. Le aree delimitate corrispondono alle superfici entro le quali è opportuno intervenire con adeguate sistemazioni idraulico-forestali. Le aree delimitate in cartografia sono puramente indicative e corrispondono ad una fascia di 10 metri per lato rispetto all'asse del corso d'acqua. Nessun tipo di intervento ammesso dal RU può essere previsto all'interno di queste zone dove si potrà intervenire solo con adeguate sistemazioni idraulico-forestali volte alla stabilizzazione dell'alveo;
  2. - 4fr - rappresentano le aree soggette a un dissesto gravitativo in atto. Fino alla realizzazione di specifiche opere di consolidamento e di messa in sicurezza del versante, subordinate alla verifica dell'efficacia da parete degli organi competenti, si potrà intervenire solo con interventi di sistemazione del versante e di ripristino della copertura vegetale;
  3. - 4sc - rappresentano le aree soggette a dinamiche di dissesto gravitativo quali gli orli di scarpata dai quali si possono verificare dei distacchi di roccia. Qualsiasi tipo di intervento potrà essere realizzato solo dopo aver stabilizzato il dissesto e messo in sicurezza la zona di influenza. Per la realizzazione di eventuali interventi in questi particolari contesti di pericolosità, i relativi studi geologico-tecnici di supporto dovranno individuare le opere di bonifica e di messa in sicurezza (comunque da realizzare preventivamente e/o contestualmente) necessarie a ricondurre la fattibilità degli stessi almeno alla classe 3.

1 Fattibilità senza particolari limitazioni (classe 1): si attribuisce agli interventi di manutenzione ordinaria in quanto indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità dei luoghi questa tipologia di intervento, evidentemente da attuare su manufatti esistenti, non produce alcun tipo di impatto se non quello di migliorare la funzionalità degli stessi.

2 Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto (classe 2): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi dal R.U., ad esclusione della "Manutenzione ordinaria" che ricadono sia all'interno di aree di pianura e di collina nelle quali non si rilevano particolari fenomeni di origine fisica e/o antropica (aree a pericolosità 2) sia in classe 3 di pericolosità per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in quanto la tipologia degli stessi non crea un impatto rilevante sulle dinamiche idrogeomorfologiche eventualmente presenti. Per la realizzazione di tutti gli interventi così classificati sarà sufficiente predisporre le normali indagini geognostiche previste dal D.M. 11/3/88.

3 Fattibilità condizionata (classe 3): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi che ricadono all'interno di aree caratterizzate da una pericolosità geologica tale da dover valutare attentamente il rischio che ne può derivare. I fenomeni di dissesto che determinano questa classe di fattibilità sono determinati, infatti, da condizioni specifiche di degrado fisico-morfologico che potrebbero essere anche innescati e/o aggravati dagli stessi interventi. Per la realizzazione di quest'ultimi gli studi geologico-tecnici dovranno essere condotti in modo da individuare le corrette modalità di attuazione del progetto per non interagire negativamente con lo specifico contesto idrogeomorfologico. Fatte salve le indicazioni del D.M. 11/3/88 si dovrà mettere in evidenza la necessità di adottare eventuali sistemazioni del suolo e/o di regimazione delle acque al fine di non aggravare le specifiche condizioni di pericolosità già indicate nelle carte di pericolosità del Piano Strutturale con le aree caratteristiche:

  • - 3 - aree dove la pendenza dei versanti supera comunque il 35%.
  • - 3a - rocce argillitiche a struttura caotica che, al di là del valore della pendenza del versante sul quale affiorano, risultano comunque poco stabili.
    Individua quelle situazioni in cui i terreni argillitici, con naturale propensione al dissesto, sono situati su versanti a pendenza tale da richiedere un'attenta verifica delle condizioni di stabilità per poter procedere, in sicurezza, a trasformazioni dell'uso del suolo che possono portare anche a significative modificazioni del regime di scorrimento e di infiltrazione delle acque superficiali;
  • - 3d - depositi di versante che giacciono su pendenze maggiori del 25%. Indica gli accumuli detritici di versante il cui incerto spessore e grado di compattezza è da valutare ai fini della verifica del mantenimento della stabilità dei versanti sia in relazione a eventuali interventi edilizi sia riguardo a variazioni dell'uso del suolo;
  • - 3df - zone nelle quali affiorano i depositi di versante che giacciono su pendenze superiori al 15%. In queste zone sono compresi anche gli accumuli detritici di versante a granulometria fine il cui incerto spessore e grado di compattezza è da valutare ai fini della verifica e del mantenimento della stabilità dei pendii, sia in relazione a eventuali interventi edilizi sia riguardo alle sistemazioni del suolo;
  • - 3e - aree soggette ad intensi fenomeni erosivi dovuti all'azione delle acque correnti che non essendo intercettate e rallentate, nel loro corso, da una sufficiente copertura vegetale producono un dilavamento eccessivo della copertura pedologica;
  • - 3s - aree soggette a fenomeni di soliflusso, cioè aree in cui si individuano dei fenomeni gravitativi che interessano la copertura pedologica più superficiale. Il determinarsi di questo fenomeno può essere causato anche da pratiche colturali condotte senza adeguate sistemazioni del suolo relativamente alla regimazione delle acque superficiali e di infiltrazione;
  • - 3m - aree di cresta, di scarpata o di rottura di pendio che per caratteristiche geomorfologiche proprie possono subire degli effetti di amplificazione dello scuotimento dovuto a un sisma. In questo caso la dimensione dell'area all'interno della quale si può verificare questo fenomeno, che è stata disegnata come una buffer-zone di 20 metri, è puramente indicativa e sta a significare la necessità di tenere in considerazione questo particolare fenomeno qualora si debba operare nelle vicinanze di questi elementi morfologici;
  • - 3l - aree dove avviene la sovrapposizione tettonica tra litologie caratterizzate da un diverso comportamento meccanico rispetto alle sollecitazioni sismiche.
    Tali differenze possono generare degli effetti locali di amplificazione delle onde sismiche per un aerale da definire (nella carta della pericolosità tale area è indicato come una fascia di 100 metri che comprende la linea tettonica corrispondente);
  • - 3si - aree di fondovalle con una copertura di materiale alluvionale al di sopra del substrato roccioso. In queste condizioni, ed a seconda dello spessore del "materasso alluvionale", si possono verificare effetti di amplificazione delle onde sismiche. In questi casi si dovrà valutare lo spessore del materiale detritico depositato sopra al substrato roccioso.

4 - Fattibilità limitata (classe 4): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi (ad esclusione della manutenzione ordinaria) che ricadono all'interno di aree a pericolosità elevata. Nel territorio di Vaiano le aree a pericolosità elevata sono ristrette alle seguenti situazioni particolari:

  1. - 4i - indica una forte azione erosiva delle acque incanalate (incisione fluviale) fino a produrre un dissesto idrogeologico sui versanti che si ripercuote anche a valle sotto forma di elevato trasporto solido. Le aree delimitate corrispondono alle superfici entro le quali è opportuno intervenire con adeguate sistemazioni idraulico-forestali. Le aree delimitate in cartografia sono puramente indicative e corrispondono ad una fascia di 10 metri per lato rispetto all'asse del corso d'acqua. Nessun tipo di intervento ammesso dal RU può essere previsto all'interno di queste zone dove si potrà intervenire solo con adeguate sistemazioni idraulico-forestali volte alla stabilizzazione dell'alveo;
  2. - 4fr - rappresentano le aree soggette a un dissesto gravitativo in atto. Fino alla realizzazione di specifiche opere di consolidamento e di messa in sicurezza del versante, subordinate alla verifica dell'efficacia da parete degli organi competenti, si potrà intervenire solo con interventi di sistemazione del versante e di ripristino della copertura vegetale;
  3. - 4sc - rappresentano le aree soggette a dinamiche di dissesto gravitativo quali gli orli di scarpata dai quali si possono verificare dei distacchi di roccia. Qualsiasi tipo di intervento potrà essere realizzato solo dopo aver stabilizzato il dissesto e messo in sicurezza la zona di influenza. Per la realizzazione di eventuali interventi in questi particolari contesti di pericolosità, i relativi studi geologico-tecnici di supporto dovranno individuare le opere di bonifica e di messa in sicurezza (comunque da realizzare preventivamente e/o contestualmente) necessarie a ricondurre la fattibilità degli stessi almeno alla classe 3.

Art. 42.1.1 Problematiche sismiche

1 Fino all'entrata in vigore della recente Ordinanza Ministeriale n. 3274 del 20/3/2003 il territorio di Vaiano era classificato sismico di seconda categoria (S=9 del DM 19 Marzo 1982) e inserito nella classe 1 di cui all'allegato 1 della Direttiva regionale emanata con la Del. 94/85. Con la nuova classificazione sismica il Comune di Vaiano viene inserito in zona 2 in una scala di valori che comprende 4 zone con pericolosità decrescente. Per ciascuna zona sismica le norme tecniche di attuazione emanate contestualmente alla Ordinanza Ministeriale indicano quattro valori di a ccelerazione orizzontale (ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico e le relative norme progettuali e costruttive da applicare. Per la zona 2 il valore dell'accelerazione ag/g è pari a 0.25.

2 Nella carta della pericolosità geologica le situazioni geomorfologiche soggette a possibili a mplificazioni degli effetti di un sisma corrispondono alle zone 3si, 3d, 3df, 3m, 3l, 4fr, 4sc. Per gli interventi che ricadono in queste zone gli studi geologico-tecnici di supporto ai progetti esecutivi dovranno contenere le opportune valutazioni nei confronti dei possibili effetti dovuti ad un sisma.

Art. 42.2 Fattibilità idraulica

1 Fattibilità senza particolari limitazioni (classe 1): si attribuisce agli interventi di manutenzione ordinaria ed a tutti gli interventi ricadenti in aree a pericolosità irrilevante. Nel primo caso, indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità dei luoghi questa tipologia di intervento, evidentemente da attuare su manufatti esistenti, non produce alcun tipo di impatto se non quello di migliorare la funzionalità degli stessi; nel secondo caso le aree oggetto di intervento sono quelle collinari e, in ogni caso, morfologicamente esterne alle zone entro le quali si sviluppano le dinamiche fluviali.

2 Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto (classe 2): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi dal R.U., ad esclusione degli interventi di "Manutenzione ordinaria" sia ricadenti in aree che storicamente non hanno subito allagamenti e che, al contempo, sono morfologicamente poste ad una quota altimetrica superiore di due metri rispetto alla quota del ciglio di sponda e/o del piede dell'argine del corso d'acqua limitrofo, sia in classe 3 di pericolosità in quanto la tipologia degli stessi non crea un impatto rilevante sulle problematiche idrauliche eventualmente presenti (interventi di Restauro e di risanamento conservativo). Per la realizzazione di tutti gli interventi così classificati sarà sufficiente, oltre alle normali indagini geognostiche previste dal D.M.11/3/88, valutare la necessità di adottare eventuali soluzioni progettuali volte al mantenimento della funzionalità idraulica del luogo rispetto all'efficienza della rete di drenaggio ed alle condizioni di permeabilità del suolo.

3 Fattibilità condizionata (classe 3): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi dal RU (a patire dalla "Ristrutturazione edilizia") che ricadono all'interno di aree caratterizzate da una pericolosità idraulica tale da dover valutare attentamente il rischio che ne può derivare. In queste aree gli interventi previsti dovranno essere supportati da valutazioni di carattere idrologico-idraulico volte a individuare le corrette modalità di attuazione per non interagire negativamente con lo specifico contesto idrogeomorfologico. Gli esiti di questi studi dovranno mettere in luce, inoltre, la necessità di dotare il progetto del nuovo intervento di specifiche opere di regimazione idraulica che oltre a consentire l'attuazione dello stesso in condizioni di sicurezza, non aggravino le condizioni di pericolosità idraulica già rilevate e/o ne procurino di nuove nelle aree limitrofe.

4 Per il fondovalle del Bisenzio lo specifico studio idrologico-idraulico di cui all'art.1 comma h, individua i tratti arginali che possono essere rialzati per il superamento delle condizioni di rischio idraulico riferibili ad una piena con un tempo di ritorno duecentennale. Gli esiti di tale studio superano le norme di salvaguardia relative all'ambito A2 di cui all'art.10 comma 3 delle NTA del PS.

5 Gli interventi strutturali sulle arginature per la messa in sicurezza preventiva delle aree soggette ad allagamento potranno essere realizzati a condizione che non si creino situazioni di aggravio della pericolosità idraulica a valle degli stessi interventi. A questo scopo si potranno utilizzare le aree contigue all'alveo fluviale già individuate, in via preliminare, nello stesso studio idraulico.

6 Poiché lo studio idrologico-idraulico sul Bisenzio, oltre a definire le opere strutturali da realizzare per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza idraulica, individua anche le altezze idrometriche relative ad una piena duecentennale, il battente idraulico che può venire a crearsi in una determinata zona potrà essere valutato mediante un rilievo topografico di dettaglio riferito alla CTR in scala 1:2.000. In questo modo, valutata preliminarmente la possibilità o meno di procedere al rialzamento degli argini, sarà possibile realizzare gli interventi previsti dal RU in condizioni di sicurezza idraulica anche adottando soluzioni progettuali di tipo passivo rispetto al battente idrico atteso. Tali soluzioni potranno prevedere il rialzamento del piano di campagna fino ad una quota di sicurezza calcolata aggiungendo almeno 30 centimetri alla quota del battente idrico atteso per un evento di piena duecentennale, a condizione di attuare, contestualmente al rialzamento del piano di campagna, adeguate misure compensative finalizzate al non aggravio del carico idraulico nelle aree circostanti.

7 La realizzazione dei piani interrati è, in via generale, da evitare. Nei casi in cui si rilevi la necessità di ricorrere alla realizzazione di piani interrati e/o seminterrati per il rispetto degli standard urbanistici, tali strutture potranno essere adibite ad uso esclusivo di autorimessa. In ogni caso, la quota di ingresso delle rampe di accesso ai piano interrati e/o seminterrati dovrà essere posta almeno 30 centimetri al di sopra del battente idraulico atteso per un evento di piena duecentennale senza creare un aggravio del carico idraulico nelle zone circostanti.

Art. 43 Fattibilità geologica e idraulica delle aree in trasformazione assoggettate a Piano Attuativo

1 Per le aree di trasformazione per le quali il RU ha individuato la necessità di realizzare un Piano Attuativo la classe di fattibilità geologica è indicata nelle carte della fattibilità geologica in scala 1:2.000 dove sono riportati i perimetri dei Piani Attuativi ed il riferimento numerico cui corrispondono le schede di fattibilità geologica. Tali schede, descrittive delle caratteristiche di pericolosità geologica e idraulica del luogo e comprensive di eventuali prescrizioni per la realizzazione degli interventi proposti, coerentemente con le problematiche individuate, fanno parte integrante delle presenti norme e sono allegate allo studio di fattibilità geologica di supporto a l RU.

2 In considerazione della entrata in vigore di nuove disposizioni regionali in materia di indagini geologiche e di rischio idraulico per la realizzazione dei Piani Attuativi previsti dal RU, la fattibilità geologica, idraulica e sismica, già valutata nelle rispettive schede di fattibilità, dovrà essere aggiornata secondo le direttive di cui al DPGR. n. 53/R/11 e le disposizioni di cui alla LR. n. 41/18 in accordo con quanto indicato negli articoli 41bis, 41ter, 41quater e 41quinquies.

Art. 43bis Piano stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno

1 Le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del PAI (DPCM 6 Maggio 2005), relativamente alle aree soggette a pericolosità da processi geomorfologici e da frana, essendo sovraordinate alla normativa regionale, si aggiungono a tutte le prescrizioni riportate nell'art. 41ter delle presenti norme.

2 In particolare, gli studi geologici di supporto alla progettazione degli interventi previsti dal RU, oltre a verificare le condizioni di fattibilità secondo quanto indicato e prescritto negli Artt. 41, 41bis, 41ter e 43, dovranno verificare la coerenza delle nuove realizzazioni anche ai sensi delle norme di attuazione del PAI. In particolare si dovranno verificare le prescrizioni di cui all'Art. 10 per le zone in frana classificate P.F.4 e all'Art. 11 per le zone P.F.3 riportate nelle cartografie di pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana pubblicata sul sito web dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, nella specifica sezione dedicata alla cartografia del PAI. Nell'applicazione dei due disposti normativi, laddove si configuri una sovrapposizione delle prescrizioni, sono da applicare le norme più restrittive.

3 Per tutte le altre zone (P.F.2 e P.F.1) le norme del PAI non prevedono particolari prescrizioni e si potranno applicare esclusivamente le norme di cui agli Artt. 41, 41bis, 41ter e 43 delle presenti NTA per la verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi.

Art. 43ter Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

1 La disciplina di piano del PGRA, relativamente alle aree a pericolosità da alluvione è contenuta nella Del.C.I. n. 235 del 3 marzo 2016 ed essendo sovraordinata alla normativa regionale si aggiunge a tutte le prescrizioni riportate nel precedente art. 41quater.

Nell'applicazione dei due disposti normativi, laddove si configuri una sovrapposizione delle prescrizioni, sono da applicare quelle più restrittive.

Art. 44 Salvaguardia della qualità delle acque sotterranee

1 Nella carta della vulnerabilità (Tav. 6) dello studio geologico di supporto alla variante al P.S. sono individuati gli areali di tutela per le acque sotterranee. Nelle aree ricadenti in classe di vulnerabilità elevata, nelle zone di ricarica della falda e nelle aree di ricarica delle sorgenti non si dovranno prevedere impianti ed attività potenzialmente inquinanti, in particolar modo quelli comportanti scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra di materie prime, prodotti, residui o reflui pericolosi per l'ambiente quali:

  • - attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la produzione di rifiuti azotati;
  • - impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  • - impianti ed attività industriali particolarmente inquinanti a causa di emissioni, scarichi, residui, o materie prime inquinanti;
  • - produzione agricola intensiva, in special modo quando si tratta di colture di granturco, colture filari ed ortaggi.

All'interno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile si applicano le prescrizioni previste dall'art. 94 D.Lgs. 152/2006, le quali vietano l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  • - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche
  • quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestioni di rifiuti;
  • - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.