Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo 5 Regole generali per gli interventi

Capo Iº Interventi nei Sistemi Ambientali

Art. 17 Disposizioni generali

1 Le disposizioni del presente Capo interessano le aree dei Sistemi Ambientali, come individuate nella Tav. 1 "Sistemi Territoriali" del PS:

  • - della Calvana;
  • - del Monteferrato appartenenti al Sistema Funzionale delle "Aree Verdi Attrezzate";
  • - esterne all'ANPIL del Monteferrato.

2 Il riferimento per i Sistemi Ambientali sono le seguenti Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000:

  1. Tav. A Monteferrato Nord
  2. Tav. B Monteferrato Sud
  3. Tav. C Calvana Nord
  4. Tav. D Calvana Sud

3 All'interno dei Sistemi Ambientali il RU distingue:

  • - Aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola soggette all'applicazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/05;
  • - Aree a prevalente interesse ambientale soggette a specifica disciplina di salvaguardia ai sensi dell'Art. 39 comma 3 LR 01/05;
  • - aree ricadenti nell'ANPIL "Monti della Calvana" soggette a specifica disciplina transitoria fino all'approvazione del regolamento di gestione dell'ANPIL;
  • - aree ricadenti nell'ANPIL "Monteferrato" esterne alle UTOE soggette a specifica disciplina in conformità alle disposizioni della DCR 67/96 e successive modificazioni;
  • - Aree Attrezzate soggette a specifica disciplina.

4 Il RU con riferimento alla "Carta delle aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola" integra e specifica le indicazioni del PS relativamente all'applicazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/05 e smi.

5 Gli interventi ricadenti in:

  • - Aree ad esclusiva funzione agricola sono disciplinati agli Artt. 18, 18.1, 18.2 delle presenti NTA;
  • - Aree a prevalente funzione agricola sono disciplinati agli Artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 delle presenti
  • NTA;
  • - Aree a prevalente interesse ambientale sono disciplinati agli Artt. 20, 20.1 delle presenti NTA;
  • - ANPIL "Monti della Calvana" sono disciplinati all'Art. 21 delle presenti NTA;
  • - ANPIL "Monteferrato" sono disciplinati all'Art. 17.1 delle presenti NTA;
  • - Aree Attrezzate sono disciplinate nell'ambito delle UTOE di appartenenza. Gli Artt. 22; 22.1; 22.2; 22.3; 22.4 delle presenti NTA ne dettano le disposizioni generali.

6 Tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione o il miglioramento delle condizioni originarie, essere compatibili con i caratteri paesistici dei luoghi, in particolare, dovranno salvaguardare la presenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazzamenti, muri a secco, alberature a filare, formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, idrografia superficiale e conservare i manufatti e gli elementi vegetazionali caratterizzanti il paesaggio agrario (tabernacoli, cappelle, mulini, fonti, sorgenti, conserve d'acqua, piante annose, alberi monumentali e specie vegetali rare di cui all'Art. 17 comma 3d del PS). Indipendentemente dalla loro collocazione i terrazzamenti ed i muri di contenimento lungo le strade sono da conservare integralmente e nei casi di crolli vanno ripristinati; eventuali soluzioni diverse da quelle originarie potranno essere realizzate purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque. Per tali manufatti sono ammessi unicamente interventi di restauro attuati secondo i criteri del restauro scientifico e con tecniche e materiali tradizionali.

7 Ove previsto, dalle Tavole "Usi e modalità d'intervento - I Sistemi Ambientali" è ammessa la realizzazione e/o l'integrazione di viabilità meccanizzata, pedonale e ciclabile.

8 I nuovi edifici rurali realizzabili nelle aree classificate agricole ai sensi delle disposizioni regionali in materia, così come cartografate nelle tavole di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere delle seguenti sei tipologie:

  1. a) abitazione rurale (AR): edificio destinato all'abitazione dell'imprenditore agricolo, del collaboratore familiare, del colono o di altra figura professionale alle dipendenze dell'impresa agricola;
  2. b) annesso agricolo (comprese le serre fisse) (AA): edificio non destinato ad abitazione, funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale come ricovero di beni strumentali o animali in allevamento e trasformazione/conservazione di prodotti aziendali;
  3. c) annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE): edificio non destinato ad abitazione, funzionale allo svolgimento dell'attività di aziende agricole che non possiedono le superfici minime fondiarie previste;
  4. d) manufatto leggero per l'agricoltura amatoriale (MLAA): edificio posto a servizio di fondi agricoli funzionale ad assolvere lo svolgimento dell'attività agricola amatoriale;
  5. e) Manufatti temporanei (MT): edificio realizzato in legno e funzionale ad assolvere esigenze aziendali a carattere stagionale o comunque temporanee, finalizzate alla produzione di beni o al ricovero di beni strumentali dell'azienda o animali in allevamento;
  6. f) serre temporanee e stagionali (STS): manufatti posti a servizio di fondi agricoli condotti da aziende agricole anche non imprenditori agricoli, funzionale allo svolgimento dell'attività agricola riferita alla durata del ciclo poduttivo.

9 All'art. 18.1 vengono disciplinati gli interventi descritti al comma precedente.

10 Gli interventi di recupero, riordino o miglioramento fondiario e di trasformazione del tipo d'uso del suolo dei terreni agricoli sono disciplinati da quanto indicato dall'Allegato "D" alle presenti NTA.

12 In tutte le aree dei Sistemi Ambientali è vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali non destinati all'ordinaria coltivazione dei fondi agricoli. È vietato, inoltre, il parcheggio di roulotte e camper al di fuori delle aree specificamente destinate.

13 Nelle aree ricadenti all'interno dei SIR 40 "La Calvana" e SIR 41 "Monteferrato - Monte Javello" tutti gli interventi non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti e suscettibili di produrre effetti sul SIR dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'Art. 195 della LR 1/2005, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l'integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione.

14 Il RU recepisce il censimento di cui al Quadro Conoscitivo del PS ed istituisce l'"Albo comunale degli alberi monumentali e degli elementi vegetali notevoli".

Art. 17.1 Disciplina Area protetta del Monteferrato

1 Il RU conferma la disciplina dell'Area protetta del Monteferrato approvata con DCC n.9 del 18/02/2000 - in adeguamento della DCR 27 febbraio 1996 n. 67, fatto salvo il rispetto di prescrizioni più restrittive eventualmente disposte dal RU, in particolare per quanto riguarda edifici e pertinenze appartenenti al patrimonio storico-architettonico-documentale.
La disciplina delle aree agricole appartenenti all'Area protetta è articolata in riferimento alla classificazione in:

  • - aree di particolare carattere scientifico
  • - aree di interesse paesaggistico ambientale

ed all'individuazione all'interno di tali aree di ambiti specifici per i quali valgono ulteriori disposizioni normative;
ai contesti riconosciuti quali Aree a prevalente interesse ambientale si applicano inoltre le disposizioni degli Artt. 20 e 20.1 delle presenti NTA.
La disciplina delle aree incluse nei Sistemi insediativi e delle Aree Attrezzate è riportata negli articoli delle UTOE di appartenenza.

2 Per l'ANPIL Monteferrato è prevista la definizione di specifica disciplina attraverso l'approvazione del Regolamento di gestione da redigersi secondo gli indirizzi definiti dal Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette approvato con D.C.P. n. 36/2007.

3 La Commissione Edilizia Integrata di cui all'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio costituisce l'organo consultivo del Sindaco per l'istruttoria e la formazione di atti pubblici ed aventi natura urbanistico-edilizia pertinenti l'Area Protetta del Monteferrato.
Fino all'approvazione delle nuove norme del Regolamento Edilizio pertinenti l'Area Protetta dovrà essere acquisito il parere della CEI sulle richieste dei cittadini e sugli atti pubblici che richiedano un giudizio di natura urbanistica od architettonica, ovvero di particolare competenza tecnica.

4 Il Comune, in forma singola o associata con i Comuni di Prato e Montemurlo ovvero con la Provincia di Prato, può predisporre programmi di attuazione di settore che individuano i progetti ed i programmi operativi nei vari settori di intervento, previo parere dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per quanto di competenza. I settori interessati sono: Agricoltura, Zootecnia, Paesaggio, Tutela e potenziamento delle aree boscate, Rimboschimento, Piani antincendio, Tutela della fauna ed attività venatoria, Tutela della flora e realizzazione di erbari, Creazione di aree a vocazione palustre, Recupero ambientale delle aree degradate, Valorizzazione del patrimonio storico ed ambientale, Sistemi di attrezzature per il tempo libero ed uso pubblico dell'Area Protetta, Centri di interesse culturale, Sistemi di accessibilità e mobilità, Disciplina degli orti familiari e relativi annessi, Disciplina delle recinzioni e delle essenze arboree ed arbustive, Segnaletica per la fruizione; programmi di attuazione per settori diversi da quelli sopra indicati sono ammessi purché finalizzati alla tutela o alla salvaguardia attiva dell'Area Protetta.
Gli Enti pubblici ed i privati, proprietari o aventi titolo, hanno facoltà di presentare proposte di piani, programmi o progetti che possono essere inclusi nei programmi di attuazione.
Per quanto attiene agli assetti edilizi ed urbanistici, i programmi di settore si attuano attraverso piani di iniziativa pubblica che individuino in particolare le aree ed i beni da sottoporre ad esproprio o servitù, gli eventuali comparti, le opere di urbanizzazione e gli schemi di convenzione, i tempi e le modalità di finanziamento delle opere; l'Amministrazione può procedere alla redazione di piani attuativi ogni qualvolta ravvisi la necessità di un'azione coordinata tra più soggetti.

5 Nell'Area Protetta sono in generale compatibili ed ammessi:

  • - gli interventi per la conservazione del suolo agricolo, per il mantenimento o la realizzazione delle colture e degli impianti ed in particolare le attività agricole che salvaguardano le sistemazioni agrarie storiche e che concorrono al recupero del degrado ambientale,
  • - gli interventi per la conservazione e gestione del patrimonio boschivo,
  • - gli interventi per la salvaguardia delle insorgenze floristiche e vegetazionali e per la sistemazione ambientale e vegetazionale,
  • - gli interventi per il potenziamento e la valorizzazione dei principali eventi antropologici e culturali,
  • - gli interventi sulla viabilità principale e secondaria.

Tali interventi non dovranno comunque comportare alcuna trasformazione degli assetti morfologici esistenti.
Non è ammessa la demolizione dei cigli e dei terrazzamenti esistenti; è vietata la trasformazione delle aree terrazzate e l'uso di materiali diversi da quelli lapidei per la manutenzione dei terrazzamenti.
Sono ammessi gli interventi di conservazione, manutenzione e ripristino della rete scolante e dei muretti a secco purché sia rispettato l'uso dei materiali esistenti e le tecniche costruttive tradizionali.

6 Nell'Area Protetta sono vietate l'apertura di nuove cave e la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura.
È vietata la realizzazione di recinzioni di fondi agricoli, prati pascoli e superfici boscate con reti metalliche, filo spinato, palificazioni metalliche o prefabbricate; eventuali recinzioni di fondi saranno regolamentate tramite programmi di attuazione di settore o dal Regolamento di gestione.

7 Aree di particolare carattere scientifico

Sono aree di particolare carattere scientifico per rilevanza e rarità e comprendono le aree di salvaguardia intensiva di Monte Le Coste, Faggi di Javello, Castiglioni e La Collina. I principali obiettivi sono rappresentati dalla tutela dei valori ambientali, da un uso produttivo dei boschi trattati a ceduo, compatibilmente con la salvaguardia ambientale, e da un uso ricreativo e didattico. La fruibilità ricreativa dovrà comunque essere di tipo esclusivamente pedonale, equestre e ciclabile; nel caso dell'Ambito di Monte Le Coste la circolazione motorizzata dovrà essere limitata ai mezzi per la sorveglianza e la gestione, ai mezzi dei residenti nell'area e ai mezzi agricoli necessari alla conduzione dei fondi.
In tali aree sono consentite le normali attività di coltura del bosco; sono vietati disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico esistente nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento o comunque incompatibili con le finalità di conservazione degli ecosistemi.

8 Aree di interesse paesaggistico ambientale

Sono aree che presentano interesse paesaggistico-ambientale d'insieme che assumono specificità per la rilevanza e rarità dei valori espressi ed aree con distinte peculiarità storico-artistiche, naturalistiche ed ambientali.
In tali aree sono vietate trasformazioni morfologiche e colturali, nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento o comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia.
Nelle aree prative o coltivate dovrà essere vietato l'accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi meccanici addetti alla lavorazione dei fondi.
È ammesso il recupero ambientale delle aree degradate ed il recupero di aree agricole abbandonate e/o edificate al fine di creare servizi ricreativi, aree di sosta e di uso pubblico; nel caso di aree boscate le aree degradate saranno individuate con specifico programma di attuazione di settore.
Nelle aree boscate, comprendenti le aree cespugliate nelle quali è in atto una rinnovazione naturale (ex aree incendiate) e le aree denudate percorse da incendi, sono inoltre vietati disboscamenti che esulino dal normale taglio produttivo e trasformazioni vegetazionali e dell'assetto faunistico esistente; la circolazione motorizzata dovrà essere limitata ai mezzi per la sorveglianza e la gestione, ai mezzi dei residenti nell'area e ai mezzi agricoli necessari alla conduzione dei fondi.
Negli Ambiti a vocazione di servizio turistico-ricreativo, appartenenti ai contesti individuati dal Piano Strutturale come spazi di uso pubblico attrezzati a parco e per il gioco e lo sport o per parchi urbani e territoriali dei quali fanno parte anche le Aree Attrezzate dell'Area Protetta, possono essere allocate funzioni culturali e ricreative di iniziativa pubblica, quali soggiorni estivi organizzati, sistemi di percorsi attrezzati con aree di sosta, parcheggi ed aree per attività ricreative. In tali aree sono comunque vietate trasformazioni vegetazionali e dell'assetto faunistico esistente.
Negli Ambiti vincolati a verde privato, dove esistono giardini o parchi privati o colture di alto fusto da conservare, il verde sia di alto fusto che ornamentale dovrà essere mantenuto o reintegrato ed è vietata la realizzazione di impianti sportivi; eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate con materiali coerenti al contesto.
Nell'Ambito di rispetto paesaggistico-ambientale del Mulinaccio è fatto divieto di eseguire ogni opera che cotituisca pregiudizio all'attuale stato esteriore dei luoghi quali movimenti di terra o trasformazioni vegetazionali; i programmi di attuazione di settore possono prevedere modifiche allo stato dei luoghi solo al fine di meglio valorizzare il complesso edilizio e la sua pertinenza.
Nell'Ambito del nucleo di Popigliano tutti gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento dell'unitarietà del borgo ed alla sua conservazione e valorizzazione, anche attraverso operazioni di recupero del degrado dell'intorno ambientale, nel rispetto degli elementi caratterizzanti il contesto. Gli interventi nel nucleo sono pertanto subordinati alla redazione di un apposito Piano di Recupero, nel quale dovrà in particolare essere curato lo studio dei rapporti tra pertinenze, edifici e percorsi.
Emergenze vegetazionali
Gli ambiti delle emergenze vegetazionali dovranno essere perimetrati attraverso specifico programma di attuazione di settore che proporrà anche le modalità di intervento. In tali ambiti dovrà essere limitata o vietata qualsiasi forma di alterazione eccetto i percorsi pedonali e le opere di controllo e/o valorizzazione previste dalle presenti NTA o da programmi di attuazione di settore.

9 Viabilità e parcheggi pubblici

Per le strade principali - direttrici e circuiti di maggior importanza per il traffico veicolare e per accedere ai margini delle zone escursionistiche - è vietato modificare in modo sostanziale il tracciato esistente nonché ampliare la carreggiata esistente; sono fatti salvi gli interventi riguardanti la manutenzione delle superfici esistenti, drenaggi e banchine e piccoli ampliamenti e parziali modifiche di tracciato ove sussista la necessità per sicurezza e stabilità.
Per le strade secondarie - strade che servono gli edifici dell'Area protetta, incluse vicinali ed interpoderali sterrate - è vietato modificare in modo sostanziale il tracciato esistente nonché l'ampliamento della carreggiata esistente; sono fatti salvi parziali modifiche di tracciato che si ritenessero necessarie al fine del recupero e della valorizzazione dei complessi edilizi, salvo il mantenimento del vecchio tracciato come testimonianza storica, e gli interventi riguardanti la manutenzione delle superfici esistenti, drenaggi e banchine e piccole modifiche ove sussista la necessità per sicurezza e stabilità.
Su tutte le altre strade - strade poderali e boschive - è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione o alla coltivazione dei fondi fino alla redazione di uno specifico programma di attuazione di settore o del Regolamento di Gestione.
Su tutte le strade ed i sentieri dovrà essere sempre mantenuto il pubblico transito, consentendo in ogni caso la fruizione pedonale, equestre e ciclabile; eventuali limitazioni potranno essere solo quelle normalmente derivanti dalla buona organizzazione della circolazione veicolare e per la prevenzione di situazioni di pericolo.
L'individuazione di percorsi ad esclusivo uso pedonale è effettuata con specifico programma di attuazione di settore.
È vietata l'apertura di nuove strade o carrarecce.
I parcheggi pubblici o di uso pubblico devono essere realizzati con pavimentazioni inerbite per almeno il 50% della superficie complessiva ed essere totalmente permeabili, con essenze arboree locali per almeno 1 albero ogni 3 posti auto.

10 Impianti ed infrastrutture tecnologiche

L'installazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione o di linee elettriche aeree ad alta e media tensione è ammessa, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia, solo per evidenti motivi di interesse pubblico e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento ed alla mitigazione degli impatti ambientali e visuali. Impianti ed infrastrutture devono in ogni caso essere collocati nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel contesto ambientale e paesaggistico.

11 Destinazioni d'uso

Oltre a quella agricola, le destinazioni d'uso consentite sono quella residenziale ed i servizi pubblici o di uso pubblico, fatto salvo quanto disposto per le Aree attrezzate e per altri ambiti specificamente disciplinati dalle presenti NTA.
Per il patrimonio edilizio rurale esistente è ammesso il cambio di destinazione d'uso, secondo le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 12 delle presenti NTA, nel rispetto dei tipi di intervento ammessi.

12 Patrimonio edilizio esistente

La disciplina del presente comma si applica al patrimonio edilizio esistente, con esclusione degli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, per i quali si rinvia alle disposizioni specifiche dell'Allegato A ed alle disposizioni generali dell'Art. 5.1 comma 5-6-7 delle presenti NTA.
Il rilievo e l'analisi degli edifici preliminari agli interventi dovranno evidenziare, oltre allo stato attuale dell'immobile, la successione degli eventuali ampliamenti, la presenza di superfetazioni e l'uso che ha dato origine agli elementi edificati ed alla sistemazione degli spazi esterni. Nel caso di edifici realizzati precedentemente al 1960 è comunque prevista la conservazione dell'impianto tipologico con obbligo di rimozione delle superfetazioni evidenziate dallo studio preliminare nel caso di cambio d'uso. Tramite Piano di Recupero sono consentiti interventi di demolizione delle superfetazioni e realizzazione di pari Volume ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-sanitario e funzionale.
Non è comunque ammessa la nuova realizzazione di tettoie, porticati, verande, balconi e terrazzi.
Negli Ambiti a vocazione di servizio turistico-ricreativo, in attesa della realizzazione delle finalità pubbliche previste, per gli edifici esistenti non appartenenti al patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico-documentale sono consentiti esclusivamente interventi fino al risanamento conservativo di cui all'Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA.
Il frazionamento di edifici realizzati precedentemente al 1960 è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'intera area di pertinenza nel caso di formazione di più di tre nuove unità immobiliari e nel caso di intervento riferito ad interi nuclei, complessi ed insediamenti rurali; dovranno contestualmente essere individuati locali adeguati alla manutenzione dell'intorno.

Edifici con destinazione d'uso agricola

Sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia così come descritti dell'Art. 18.1 comma 10 delle presenti NTA, con esclusione di ampliamenti (addizioni volumetriche e interventi pertinenziali art. 5,5 comma 2 lettere g e h e comma 5) riferiti ad abitazioni rurali; non sono ammessi ristrutturazioni urbanistiche, trasferimenti di volumetrie e sostituzioni edilizie.

Edifici con destinazione d'uso non agricola

Sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia così come descritti dell'Art. 18.1 comma 11 delle presenti NTA; è consentita, limitatamente agli edifici realizzati successivamente al 1960, la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, purché migliorativa, anche aggregati all'edificio principale.

Interventi pertinenziali

Sono previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5:

  • - comma 2 b) esclusivamente nel caso di realizzazione di autorimesse interrate nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi; è ammessa una Slp massima pari a 20 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 f) purché la realizzazione di volumi tecnici e cantine non comporti anche la realizzazione di rampe esterne; nel caso di terrapieni gli interventi sono comunque ammessi esclusivamente in presenza di dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi ed è ammessa una Slp massima pari a 12 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
    nella realizzazione di autorimesse, cantine e volumi tecnici interrati nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti dovranno essere impiegati materiali compatibili e coerenti con il contesto, adottando gli opportuni accorgimenti per garantirne il corretto inserimento paesistico. Tali opere dovranno in ogni caso essere localizzate in prossimità degli edifici esistenti e non dovranno implicare la realizzazione di nuova viabilità o di nuovi percorsi, anche se interni alla pertinenza.

Eventuali depositi di gas o combustibili dovranno essere interrati.
Le sistemazioni esterne non dovranno alterare l'immagine complessiva o essere in contrasto con le caratteristiche degli edifici, fatta salva la possibilità di ripristino dell'assetto originario, ove inequivocabilmente documentabile.
Per recinzioni ed accessi vale quanto previsto al comma 15 dell'art. 18.1 delle presenti NTA.
Eventuali recinzioni saranno comunque localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante. Per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione; le recinzioni avranno altezza tale da garantire comunque il mantenimento delle visuali preesistenti, sia verso l'esterno, sia verso l'interno.
Non sono consentiti movimenti di terra che comportino alterazioni morfologiche delle aree di pertinenza, fatto salvo il caso del ripristino di condizioni preesistenti degradate, come nel caso di muri di sostegno crollati.
Dovranno essere tutelate le alberature esistenti.
Nelle Aree di particolare carattere scientifico e negli Ambiti di rispetto paesaggistico-ambientale del Mulinaccio e del nucleo di Popigliano dovrà essere individuato l'intorno ambientale dell'edificio e delle parti od annessi da mantenere ad uso agricolo o per la manutenzione e la salvaguardia dell'area.

13 Nuove costruzioni rurali

Nuovi annessi rurali (AA) possono essere previsti a seguito dell'approvazione di PMAA, secondo le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 14 delle presenti NTA, o se previsti dai programmi di attuazione di settore, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 1/05 e relativo Regolamento di Attuazione e dell'Allegato 2 alle NTA del PTC di Prato. Per tali annessi valgono inoltre le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 4 delle presenti NTA.
Per i nuovi annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE) vale quanto disposto all'Art. 18.1 comma 8 delle presenti NTA; tali annessi dovranno sostituire quelli precari, condonati o saltuari eventualmente presenti, garantendo l'eliminazione di eventuali situazioni di degrado.
Non è consentita la costruzione di nuove abitazioni rurali (AR).

14 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale

Per i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale valgono le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 14 delle presenti NTA.

15 Annessi per la conduzione di fondi agricoli minori (MT), Manufatti leggeri per l'agricoltura amatoriale (MLAA), Serre temporanee e serre con copertura stagionale (STS), Recinzioni di fondi agricoli a protezione dai danni provocati dalla fauna selvatica, per il ricovero e/o allevamento di animali

Valgono le disposizioni dell'Art. 18.1 delle presenti NTA, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del presente comma.
Tali disposizioni si applicano - per quanto attiene ad annessi e manufatti - alle zone appartenenti alle Aree di interesse paesaggistico ambientale esterne a specifici Ambiti ed a tutte le zone classificabili agricole in base all'uso reale del suolo, quando ciò sia riconosciuto dall'ufficio dell'ANPIL; sono comunque escluse le superfici boscate. Non sono inoltre ammessi nel caso di aziende produttive stabili con dimensioni inferiori ad 1 ettaro derivanti da frazionamenti effettuati nei cinque anni precedenti la richiesta di realizzazione di manufatto, fatta eccezione per i frazionamenti derivanti da successioni.
Le opere di recinzione per difesa delle colture dalla fauna selvatica sono ammesse anche nelle aree classificabili come castagneto da frutto in base all'uso reale del suolo.
Per i manufatti disciplinati dal presente comma non sono comunque consentiti allacciamenti alle reti tecnologiche di acqua, gas, telefonia ed energia elettrica.
Il rilascio dei titoli autorizzativi è subordinato alla sottoscrizione di un atto amministrativo d'obbligo denominato "Patto di manutenzione", compilato secondo gli schemi che saranno predisposti dall'ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio. Col Patto di manutenzione il richiedente dichiara e sottoscrive l'impegno:

  • - al rispetto di tutte le normative di riferimento;
  • - alla rimozione del manufatto al venir meno delle condizioni che ne hanno permesso la realizzazione e al ripristino dei luoghi in caso di cessazione della conduzione del fondo o di altra contestata inadempienza;
  • - a non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;
  • - a non alienare separatamente dall'annesso il fondo a cui si riferisce;
  • - a mantenere nel fondo la coltivazione agricola;
  • - ad effettuare la ordinaria manutenzione del fondo.

Nella relazione allegata all'istanza per l'installazione dei manufatti - ad eccezione delle serre da parte di conduttori di fondi a scopo amatoriale - dovranno essere in particolare descritti la consistenza e lo stato di conservazione della vegetazione (alberi isolati o in gruppi, filari, siepi, macchie, formazioni ripariali, alberature monumentali, boschi o loro parti), la presenza di acque superficiali, corsi d'acqua, rete drenante minore, sorgenti e pozzi, la natura e lo stato di conservazione di manufatti storici, manufatti precari esistenti, tabernacoli e simili, strade rurali, sistemazioni idraulico-agrarie.
L'installazione di manufatti leggeri per l'agricoltura amatoriale ed annessi per la conduzione di fondi agricoli minori è subordinata all'ottenimento di permesso di costruire temporaneo la cui durata sia legata alla permanenza dell'attività agricola del fondo.
L'installazione delle serre dovrà avvenire a seguito di comunicazione al sindaco.
L'installazione di recinzioni dei fondi agricoli minori è consentita previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Non è ammessa l'installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper o case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili realizzati al di fuori delle procedure previste dal presente comma.

Recinzioni di fondi agricoli a protezione dai danni provocati dalla fauna selvatica, per il ricovero e/o allevamento di animali

La realizzazione di recinzioni è consentita esclusivamente nelle zone prive di bosco, con l'unica eccezione di quelle classificabili come castagneto da frutto in base all'uso reale del suolo, al fine di proteggere le colture dai danni causati dalla fauna selvatica o per l'allevamento ed il ricovero di animali equini, bovini, suini, ovini, caprini, animali da cortile e per i cani da caccia. L'effettivo o potenziale danno alle colture deve essere documentato e dimostrato contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Le recinzioni non devono in ogni caso impedire il passaggio pedonale dei fruitori dell'Area Protetta e non possono essere impedite le opportunità di fruizione dei percorsi della rete sentieristica. Non è consentito chiudere le strade vicinali di uso pubblico, le strade comunali, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. 17/98 e del Club Alpino Italiano (CAI); pertanto le recinzioni devono essere dotate di opportuni scavallamenti. In presenza di percorsi della rete sentieristica e viaria di uso pubblico, fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, nel caso in cui il fondo da recintare si trovi alla stessa quota del percorso, la recinzione deve essere posta ad almeno 1,5 ml. dal ciglio della carreggiata per i percorsi carrabili o comunque percorribili con mezzi motorizzati e ad almeno 1 ml. dal ciglio del sentiero battuto per i percorsi pedonali.
Le recinzioni dei fondi agricoli minori non possono superare l'altezza di 2,50 ml. e possono essere realizzate con pali in legno e filo elettrico, staccionata in legno, pali in legno e rete metallica con il bordo inferiore ad almeno 25 cm. di altezza dal piano di campagna in alcuni tratti, per consentire il passaggio degli animali di piccola taglia non responsabili di danni alle colture (filo acciaio con rivestimento in lega di zinco protettiva a maglie di dimensione orizzontale fissa di 20 cm. e con dimensione verticale digradante dall'alto al basso da 20 cm. a 5 cm. o con caratteristiche similari). Le recinzioni per la tenuta di animali possono avere tipologie variabili da concordare con il Servizio Edilizia del Comune di Vaiano e l'Unità Operativa ANPIL del Monteferrato del Comune di Montemurlo, nei casi in cui il fondo sia in tutto o in parte compreso nel territorio dell'Area Protetta.

Art.17.2 Viabilità agro-forestale e altre infrastrutture rurali

1 Si definisce viabilità agro-forestale l'insieme dei tracciati, esistenti o di nuova realizzazione, a percorrenza pedonale o motorizzata, funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.
Si tratta dei tracciati di penetrazione entro le superfici agricole e forestali a partire dalla viabilità pubblica e loro ramificazioni e di raccordo della viabilità pubblica con le strutture aziendali, con l'esclusione dei percorsi di collegamento ad edifici adibiti a residenza o luogo di lavoro non agricolo.

a) Viabilità esistente

Sulla viabilità esistente sono ammessi modesti interventi di adeguamento funzionali al miglioramento delle caratteristiche della sede viaria e della regimazione delle acque, che risultino efficaci nel prevenire e contrastare gli incendi e che in generale migliorino e rendano più sicura l'accessibilità ai fondi da parte dei mezzi di servizio. Gli unici interventi ammessi per la stabilizzazione del piano viario sono quelli che impieghino terra naturale, pietrisco, ghiaia o altro materiale semplice senza aggiunta di additivi, leganti e simili. Esclusivamente per la viabilità di collegamento delle residenze rurali con la viabilità principale, nelle dirette pertinenze di queste ultime e nei tracciati di collegamento fra le strutture aziendali potrà essere consentito la messa in opera di pavimentazioni a basso impatto paesistico. Le eventuali opere di sostegno delle terre dovranno essere realizzate esclusivamente in pietrame (a secco o cementato) o con tecniche di ingegneria naturalistica, come pure tutte le altre opere murarie a vista. Non è ammessa la chiusura delle strade vicinali o di interesse pubblico né la realizzazione di recinzioni che interrompano la continuità delle strade poderali o interpoderali;

b) Nuova viabilità a carattere permanente

La realizzazione di nuova viabilità agraria e forestale a carattere permanente (cioè ad uso continuativo o ricorrente per l'accesso al bosco o ai terreni agricoli) può essere ammessa dietro presentazione di uno specifico progetto che ne dimostri la necessità in funzione delle esigenze di gestione aziendale o di tutela ambientale. I tracciati dovranno essere realizzati con modesti movimenti di terra, tali da non creare pregiudizio alla stabilità della pendice o danneggiamento ai terreni contermini e dotati delle opportune opere di presidio per evitare l'innesco di fenomeni di dissesto del piano viario o della pendice attraversata. Le eventuali opere di sostegno delle terre dovranno essere realizzate esclusivamente in pietrame (a secco o cementato) o con tecniche di ingegneria naturalistica, come pure tutte le altre opere murarie a vista. Gli interventi ammessi per la stabilizzazione del piano viario sono quelli indicati per la viabilità esistente. Una volta realizzati tutti i nuovi tracciati dovranno essere preclusi al traffico veicolare privato extraziendale con installazione di sbarre o catene agli accessi.

c) Nuova viabilità forestale a carattere temporaneo

La realizzazione di nuova viabilità forestale a carattere temporaneo, così come definita all'art.46 del DPGR 48/R/03 "Regolamento Forestale della Toscana", rimane esclusa dalla presente disciplina urbanistica per quanto attiene la eseguibilità dell'opera. Questi tracciati, comunque, a fine lavori, dovranno essere ripristinati, rinsaldati o preclusi al traffico privato extraziendale nei modi che l'Ente Delegato alla gestione del Vincolo idrogeologico e forestale riterrà più opportuni.

d) Imposti, piazzali ed altre opere connesse alla gestione agro-forestale

Valgono le stesse disposizioni di cui ai precedenti punti b e c a seconda che le opere abbiano carattere permanente o temporaneo.

Art. 18 Aree ad esclusiva funzione agricola

1 Sono le aree destinate all'attività agricola in senso stretto, in cui l'attività ha strutturato in passato l'intero sistema territoriale e rappresenta ancor oggi l'elemento caratterizzante la morfologia del territorio, del sistema insediativo e del paesaggio. Tali aree vengono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" del RU. Rientrano in questa categoria:

  • - le aree di elevato pregio ai fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedo-climatiche, di acclività e giacitura dei terreni e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;
  • - le aree caratterizzate da assetti di particolare pregio in chiave paesistica, i cui elementi costitutivi concorrono alla formazione di un quadro d'insieme di singolare bellezza e unicità nell'agro-paesaggio comunale;
  • - le aree boscate così come individuate dalla LR 39/00 e sue modifiche e integrazioni;
  • - i pascoli calvanini così come delimitati nella "Carta dell'uso del suolo" del PS.

Art. 18.1 Disciplina degli interventi

1 Tutti gli interventi sono disciplinati dalla LR 1/2005 e relativo Regolamento di attuazione (DPGR 9/2/07 n. 5/R) e nell'Allegato 3, punto 6, delle Norme del PTC di Prato con le specificazioni che seguono.

2 Generalità

I nuovi edifici rurali realizzabili nelle aree classificate ad esclusiva funzione agricola come rappresentate nelle tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000 del RU, possono essere delle seguenti sei tipologie:

  1. a) abitazione rurale (AR);
  2. b) annesso agricolo (comprese le serre fisse)(AA);
  3. c) annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE);
  4. d) manufatto leggero per l'agricoltura amatoriale (MLAA);
  5. e) manufatto temporaneo (MT);
  6. f) serre temporanee e stagionali (STS).

3 Nuove abitazioni rurali (AR):

- nuovi edifici rurali a scopo abitativo sono ammessi solo se necessari alle esigenze del conduttore del fondo, dei familiari e dei coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato impegnati nell'azienda agricola. In considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, l'edificazione di nuove residenze rurali è ammessa quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare a residenza edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché ruderi, e a condizione che ne venga vincolata con atto d'obbligo del richiedente la destinazione agricola per un tempo non inferiore a venti anni dalla loro ultimazione;

- possono presentare istanza per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo esclusivamente imprenditori agricoli, come definiti dalla normativa regionale in materia;

- la realizzazione di nuova residenza agricola potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) i cui contenuti sono specificati dalle legislazione regionale in materia integrata dalle disposizioni del PTC della provincia; in merito alle superfici fondiarie minime ed ai rapporti fra edifici e superfici fondiarie, valgono le disposizioni dell'allegato 3 alle NTA del PTC provinciale;

- salvo i casi di cui all'Art. 46 della LR 1/05, non è ammessa alcuna edificazione a fini abitativi sui fondi agricoli provenienti dal frazionamento di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 20 anni; l'azienda richiedente dovrà inoltre dimostrare che negli ultimi dieci anni sul complesso dei terreni nella sua disponibilità ricadenti nel territorio comunale, non siano stati effettuati frazionamenti di edifici rurali (ad uso di annesso o residenza), cambiamenti di destinazione d'uso di residenze rurali preesistenti o nuove edificazioni ad uso abitativo. Nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'imprenditore agricolo in virtù di contratti di affitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati da non meno di 20 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo; possono essere incluse nel PAPMAA, e quindi non si intendono provenienti dal frazionamento di fondi rustici, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà;

- la dimensione massima di nuove abitazioni rurali viene stabilita in mq. 150 di Slp ed altezza massima m. 6.50. Le nuove residenze dovranno essere realizzate preferibilmente in adiacenza o accorpate ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento. I progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e non comportare eccessivi movimenti di terra.
L'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale (privilegiando le tonalità chiare e la muratura in pietra a vista) e, comunque, coerente con il contesto ed il paesaggio;

- non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio delle nuove abitazioni rurali, i nuovi edifici dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare alle nuove funzioni;

- nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.

4 Nuovi annessi agricoli (AA)

- nuovi annessi rurali sono ammessi solo se necessari alla conduzione del fondo e, in considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché in stato di rudere;

- la realizzazione di nuovi annessi agricoli potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) di cui all'art. 42 della LR 1/05; in merito alle superfici fondiarie minime ed ai rapporti fra edifici e superfici fondiarie, valgono le disposizioni dell'allegato 3 alle NTA del PTC provinciale;

- Non sono soggetti alla presentazione del PAPMAA i manufatti aziendali di cui all'art. 70 della LR 65/14, come meglio disciplinato agli art. 1, art. 2 e art. 3 del DPGR 63/R/2016. Per tale fattispecie l'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola, obbligandosi alla rimozione e al rirpistino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo;

- non è ammessa l'edificazione di AA soggetti a programma aziendale sui fondi provenienti dal frazionamento non programmato di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 15 anni o che, nello stesso periodo, siano stati oggetto di vendita o cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli preesistenti; possono essere incluse nel PAPMAA, e quindi non si intendono provenire da frazionamenti, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà; nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'imprenditore agricolo in virtù di contratti di affitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati per non meno di 15 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo;

- gli annessi rurali dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza o accorpate ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento. I progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e non comportare eccessivi movimenti di terra. L'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale. È ammesso anche l'utilizzazione di materiali leggeri come ad esempio il legno e similari purché idonei al contesto;

- nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.

- l'annesso agricolo soggetto a programma aziendale non potrà mutare in alcun caso la destinazione d'uso agricola e dovrà essere rimosso al termine di validità del PAPMAA (fissata in almeno 10 anni), a cura e spese del richiedente, a meno che, almeno sei mesi prima del termine originario, lo stesso non presenti apposita revisione del programma in scadenza o ne attui uno nuovo;

- la convenzione o atto d'obbligo per la realizzazione di annessi agricoli previa programma aziendale dovrà prevedere penali a garanzia della rimozione dell'annesso. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall'inadempienza.

5 Nuovi annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE)

- in deroga alle superfici minime fondiarie (come definite nell'Allegato 3, punto 6, delle Norme del PTC di Prato) e comunque non al di sotto dell'80% di queste, potrà essere consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli esclusivamente alle tipologie di aziende indicate all'art. 5 del DPGR 5/R/07, oltre all'allevamento di equidi elencato all'art. 6 del DPGR 63/R/2016; tali manufatti dovranno essere rimossi in caso di trasferimenti, anche parziali, del fondo sul quale insistono e nel caso di trasformazione dell'azienda a metodi di coltivazione non biologici; per le aziende ad indirizzo cinotecnico, la deroga alle superfici minime potrà essere riconosciuta solo se le stesse si doteranno di appositi sistemi di depurazione naturale delle acque reflue ed i manufatti dovranno essere rimossi nel caso di trasferimento, anche parziale, del fondo sul quale insistono;

- l'installazione sul fondo di ASE potrà essere richiesta dal titolare dell'azienda agricola che gestisce lo stesso;

- non è ammessa l'edificazione di ASE sui fondi provenienti dal frazionamento non programmato di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 15 anni o che, nello stesso periodo, siano stati oggetto di vendita o cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli preesistenti; non si intendono provenire da frazionamenti, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà; nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'imprenditore agricolo in virtù di contratti di affitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati da non meno di 15 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo;

- i progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti; verificata l'impossibilità di realizzarli in adiacenza agli edifici esistenti, dovranno essere scelte collocazioni tali da evitare situazioni di "emergenza visiva", ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, ad utilizzare il dislivello del terreno per interrare o seminterrare i manufatti;

- l'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale. È ammesso anche l'utilizzazione di materiali leggeri come ad esempio il legno e similari purché idonei al contesto;

- eventuali nuove cantine potranno essere realizzate nelle misura massima di mq. 60 per ogni ettaro di vigneto specializzato od ogni 1500 piante, e nella misura del 60% per i vigneti non specializzati;

- l'annesso agricolo realizzato secondo la presente disciplina non potrà mutare in alcun caso la destinazione d'uso agricola (LR 1/05 art. 41 comma 6) e dovrà essere rimosso nel caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo su cui insistono;

6 Nuovi manufatti leggeri per l'agricoltura amatoriale (MLAA)

- l'installazione sul fondo di MLAA potrà essere richiesta dal proprietario del fondo o dal titolare dell'azienda agricola che gestisce lo stesso, anche per finalità di attività agricola amatoriale;

- l'istanza sarà corredata da appositi elaborati tecnici che illustrino dettagliatamente le caratteristiche colturali-produttive del fondo e la dotazione di attrezzature del richiedente (entrambe con riferimento al momento della presentazione della istanza), le caratteristiche, le dimensioni del manufatto (che ovviamente deve essere proporzionato alle necessità per il ricovero dei mezzi di produzione o dei prodotti o di animali da cortile), i materiali utilizzati la localizzazione sul fondo e la conformità dell'opera alla LR 1/05, al PTC della Provincia di Prato e alla presente disciplina;

- l'installazione del manufatto non dovrà comportare alcuna modificazione morfologica dei luoghi, ad eccezione dei soli plinti di fondazione dei pilastri; l'altezza sarà di m. 2,40, tetto a capanna con inclinazione delle falde massima 30%; non potranno essere provvisti di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo. In linea generale i materiali e le tecniche costruttive sono le seguenti:

  • - strutture portanti e tamponamenti: legno;
  • - pavimento: terra battuta o legno;
  • - porte ed infissi: legno;
  • - copertura: tegole canadesi.

Le pareti esterne non potranno essere in alcun modo tinteggiate con vernici coprenti la tonalità naturale del legno; per la difesa dalle intemperie è ammesso l'uso di impregnanti antifungini e resine idrorepellenti entrambi a tonalità neutra. I proprietari dovranno smaltire i residui vegetali dei prodotti coltivati, nonché quelli derivanti dalla ripulitura del fondo, mediante interramento o tecniche di compostaggio (queste ultime da effettuarsi in strutture realizzate consorzialmente con i conduttori circonvicini); in nessun modo questi residui potranno essere bruciati, conferiti alla discarica comunale, gettati nei fondi contermini o abbandonati in qualunque altro luogo. Non dovrà essere utilizzata ad uso irriguo l'acqua dell'acquedotto comunale o derivarne, se non con apposita autorizzazione, dai corsi d'acqua limitrofi. Non dovranno essere utilizzate condotte d'adacquamento multicolori e/o realizzate con materiale di riciclo.

Le dimensioni dei manufatti sono le seguenti:

  • - SAU compresa tra 0 mq. e 2000 mq. fino a 8 mq. di Slp ;
  • - SAU compresa tra 2000 mq. e 3000 mq. fino a 12 mq. di Slp ;
  • - SAU compresa tra 3000 mq. e 6000 mq. fino a 16 mq. di Slp ;
  • - SAU maggiore di 6000 mq. fino a mq. 24 di Slp.

Nel caso di allevamento di cavalli, le dimensioni dei MLAA (box per i cavalli e spazi di supporto quali selleria o deposito) sono le seguenti:

  • - SAU compresa tra 0 mq e 6000 mq fino a 20 mq di Slp;
  • - SAU maggiore di 6000 mq fino a mq 54 di Slp;

l'altezza in gronda dei box per i cavalli non potrà essere superiore a m. 3,00.
L'installazione di MLAA all'interno delle pertinenze degli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale non è ammessa per insediamenti ai quali sia attribuita in tutto o in parte la classe a oppure b (edifici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 e di eccezionale pregio e valore storico-architettonico oppure segnalati di particolare interesse storico-architettonico-documentale).
L'installazione di MLAA è ammessa esclusivamente qualora il fondo risulti privo di ulteriori manufatti edilizi di caratteristiche analoghe ancorchè precari. Su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione, ad eccezione dei box per i cavalli che potranno essere realizzati anche come ricoveri singoli.

I MLAA dovranno essere rimossi al termine del periodo di impiego.

7 - Manufatti temporanei (MT)

- la costruzione di manufatti temporanei, funzionali per svolgere attività produttive stagionali o comunque rispondere a necessità aziendali temporanee, è riservata ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi;

- i manufatti temporanei(MT) potranno essere realizzati a seguito di comunicazione o di SCIA, che contenga le informazioni elencate agli art. 1 comma 4 e art. 2 comma 3 del DPGR 63/R/2016;

- i materiali consentiti per la realizzazione dei manufatti temporanei sono gli stessi elencati per i MLAA; dovranno essere semplicemente appoggiati a terra o al massimo ancorati al suolo con semplice infissione dei montanti o dei picchetti di ancoraggio;

- le dimensioni dei MT dovranno essere proporzionate alle esigenze colturali-produttive o di ricovero temporanee indicate nella istanza;

- l'istanza dovrà essere corredata di impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di impiego;

- nel caso in cui, a fine del periodo di impiego indicato nella comunicazione, il manufatto non venga rimosso, il Comune provvederà alla rimozione a completa spesa del proprietario inadempiente;

8 - Serre temporanee e serre con copertura stagionale (STS)

- la costruzione di serre stagionali e le serre a copertura stagionale di cui all'Art. 41 comma 8 della LR 1/05, è riservata ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi;

- le serre temporanee e le serre a copertura stagionale (STS) potranno essere realizzate a seguito di comunicazione o di SCIA, che contenga le informazioni elencate agli art. 1 comma 4 e art. 2 comma 3 del DPGR 63/R/2016;

- i materiali consentiti per le serre stagionali sono, per la copertura potranno essere utilizzati i film plastici translucidi e le reti ombreggianti; dovranno essere semplicemente appoggiati a terra o al massimo ancorati al suolo con semplice infissione dei montanti o dei picchetti di ancoraggio;

- le dimensioni delle STS dovranno essere proporzionate alle esigenze colturali-produttive o di ricovero temporanee indicate nella istanza;

- l'istanza dovrà essere corredata di impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di impiego;

- nel caso in cui, a fine del periodo di impiego indicato nella comunicazione, il manufatto non venga rimosso, il Comune provvederà alla rimozione a completa spesa del proprietario inadempiente;

- per le serre con copertura stagionale l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.

9 Criteri generali

- non sono comunque ammessi interventi di nuova edificazione in aziende di superficie inferiore a i 6.000 mq., ad esclusione dei MLAA;

- nei fondi agricoli, qualunque sia la loro estensione, potranno essere installati recipienti o realizzati serbatoi da destinare a conserva d'acqua per l'irrigazione delle colture, a condizione che siano collocati interrati; le condotte di adduzione dell'acqua dai punti di raccolta dovranno essere interrate. In nessun caso il loro rifornimento potrà avvenire prelevando acqua dai pubblici acquedotti;

- è vietata la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo o di annesso agricolo nelle aree definibili "boscate" ai sensi della LR 39/00 e successive modificazioni; in tali aree potranno solo essere installati solo i MLAA, osservando le regole previste in materia di vincolo paesaggistico;

- qualsiasi tipo di nuovo edificio rurale, ad eccezione solo dei MT, STS o MLAA, dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (i tetti le eventuali aree esterne pavimentate) e della piovosità media della zona;

- tutti i nuovi interventi dovranno rispettare i caratteri morfologici e paesistici del luogo contenendo al minimo l'impatto visivo ed utilizzando materiali coerenti con il contesto ambientale; non sono ammesse localizzazioni che provochino l'interruzione o grave modificazione della continuità visiva in rapporto al paesaggio ed alle preesistenze storiche o di altri elementi di valore e dovranno essere realizzati senza compromettere eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali o Emergenze dal PS; i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti; verificata l'impossibilità di realizzarli in adiacenza agli edifici esistenti, si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva", ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile;

- tutti gli interventi ammessi che prevedano nuova edificazione o trasformazione di spazi esterni con rilevanti modificazioni dei suoli sono subordinati alla presentazione di una relazione e di elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico;

10 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia descritti di seguito, fatto salvo quanto disciplinato all'Allegato A per il patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale. In tutti i casi l'ammissibilità degli interventi che seguono dovrà essere valutata in relazione al valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti sono i seguenti (Art. 5.2 delle presenti NTA):

  • - comma 2 a). Gli interventi relativi al punto 2) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo; gli interventi relativi al punto 3) dovranno comunque rispettare il disegno complessivo della facciata interessata e quella degli edifici adiacenti; gli interventi relativi al punto 4) e al punto 6) non dovranno essere realizzati sui fronti principali; gli interventi relativi al punto 7) nel rispetto delle parti di pregio architettonico e/o decorativo;
  • - comma 2 b);
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 e);
  • - comma 3) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di adeguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  • - per ogni abitazione rurale sono previsti i seguenti ampliamenti una tantum:
  • - 30 mq. di Slp (l'intervento non dovrà comportare l'aumento delle unità immobiliari);
  • - per ogni abitazione rurale sono inoltre previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 f);
  • - comma 5 (con i criteri dell'art. 24, comma 7, lettera f);
  • - per gli annessi agricoli riferibili all'unità aziendale, senza modifica della destinazione d'uso, è previsto un aumento una tantum di 40 mq. di Slp ;
  • - in tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 7.50;
  • - gli interventi descritti non dovranno comportare la perdita della destinazione d'uso agricola degli immobili;
  • - previa approvazione del PAPMAA e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime previste dal PTC, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti: ristrutturazioni urbanistiche; trasferimenti di volumetrie e addizioni volumetriche ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale; trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili a quelli descritti al presente comma; mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC;
  • - Nel caso di interventi comportanti ampliamenti volumetrici sia riferiti alle abitazioni rurali che agli annessi, l'imprenditore si impegna non modificare la destinazione d'uso per 10 anni dalla realizzazione degli interventi;

11 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia, fatto salvo quanto disciplinato all'Allegato A per il patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale. In ogni caso l'ammissibilità degli interventi che seguono dovrà essere valutata in relazione al valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti sono i seguenti (Art. 5.2, comma 2 delle presenti NTA):

  • - comma 2 a). Gli interventi relativi al punto 2) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo; gli interventi relativi al punto 3) dovranno comunque rispettare il disegno complessivo della facciata interessata e
  • quella degli edifici adiacenti; gli interventi relativi al punto 4) e al punto 6) non dovranno essere realizzati sui fronti principali; gli interventi relativi al punto 7) nel rispetto delle parti di pregio architettonico e/o decorativo;
  • - comma 2 b);
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 e);
  • - comma 3) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di a deguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  • - sono previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
  • - comma 2 b) esclusivamente nel caso di realizzazione di autorimesse interrate nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi; è ammessa una Slp massima pari a 20 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 f);
  • - comma 5 (per gli edifici di scarso valore storico architettonico e con i criteri dell'art. 24, comma 7, lettera f);
  • - in tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 7.50;
  • - nella realizzazione di autorimesse, cantine e volumi tecnici interrati nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti dovranno essere impiegati materiali compatibili e coerenti con il contesto, adottando gli opportuni accorgimenti per garantirne il corretto inserimento paesistico; tali opere dovranno in ogni caso essere localizzate in prossimità degli edifici esistenti, limitando la necessità di realizzazione di nuova viabilità o di nuovi percorsi.

12 Interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.

Nel caso di perdita della destinazione d'uso rurale vale quanto indicato all'Art. 45 della LR 1/05 e dell'art. 12 del DPGR 5/R/07 e da quanto indicato nell'Allegato 2, punto 4, delle Norme del PTC di Prato. Nel caso di mutamenti della destinazione d'uso agricola, nell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici dovrà essere tutelato il complesso sistematorio rurale tipico della zona comprese le strade rurali, le specie arboree rilevanti e la flora esistente. Nella delimitazione delle aree di pertinenza il perimetro dovrà essere segnato da elementi naturali facilmente rinvenibili sul terreno o individuato sulla base dello stato originario dei luoghi a partire da documentazioni storiche. Sulla base di tale documentazione può essere concessa una deroga alla superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici (mq. 600) di cui all'allegato 2 punto 4 delle norme del PTC di Prato. L'Amministrazione Comunale nello spirito di salvaguardare per quanto possibile l'integrità fisica, formale e funzionale del territorio agricolo può subordinare l'efficacia o il rilascio del titolo a bilitativo alla individuazione di una superficie di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta. Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale gli interventi sono definiti all'Allegato A delle presenti NTA. In ogni caso l'ammissibilità degli interventi dovrà essere valutata in relazione al valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione.

13 Mutamento della destinazione per la realizzazione di attrezzature di agriturismo.

Le attività agrituristiche possono essere svolte dall'imprenditore agricolo. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti e salvo diversa specifica disposizione, nel caso di edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, sono ammessi unicamente gli interventi previsti dall'Allegato A alle presenti norme; per gli altri edifici sono previsti gli interventi descritti al comma 10 del presente articolo, rimangono fermi gli interventi attuabili tramite PAPMAA.

  • - l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla loro realizzazione;
  • - a corredo delle attrezzature di agriturismo, salvo diversa specifica disposizione è ammessa la realizzazione di maneggi con strutture smontabili, preferibilmente eseguite in legno e tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi;
  • - è ammessa inoltre la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria dell'esercizio. La realizzazione delle piscine è ammessa solo se non comporta rilevanti movimenti di terra né rilevante impatto visivo. La dimensione massima è di mq. 200, il colore del rivestimento interno dovrà essere tale da minimizzarne l'impatto, l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire in forma autonoma. Nel caso non sia possibile, l'approvvigionamento idrico dall'acquedotto dovrà essere autorizzato dall'Azienda erogatrice. Le attrezzature di supporto non potranno essere di dimensione superiore a mq. 16. Dimensioni maggiori dei locali di servizio e supporto potranno essere autorizzate previa dimostrazione dell'effettiva necessità aziendale. Dovranno essere realizzate utilizzando materiali e tecniche tipici del contesto agricolo e del paesaggio nonché utilizzando eventuali dislivelli esistenti e comunque senza comportare rilevanti movimenti di terra. Tali attrezzature di supporto, nel caso si tratti di edifici di interesse storico-architettonico-documentale, dovranno essere realizzate interrate o seminterrate e/o ricavate utilizzando vani esistenti, qualora non fosse possibile dovrà essere effettuata apposita valutazione di compatibilità paesistica. Tali interventi dovranno essere realizzati in ambiti spaziali non evidenti e senza compromettere specie vegetali rare, piante annose, ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.
  • - l'utilizzazione a destinazione ricettiva di ex annessi è ammessa secondo le disposizioni di legge con le seguenti prescrizioni:
  • - se gli annessi presentano caratteri di interesse architettonico o documentale o costituiscono parte integrante dell'impianto originario, gli interventi dovranno essere mirati al solo loro recupero;
  • - salvo diversa specifica indicazione, è ammesso l'incremento della Su, senza che ciò comporti aumento di volume;

14 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Per la redazione dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, vale quanto indicato all'Art. 42 della LR 1/05 e dagli articoli 9, 10, 11 del DPGR 5/R/07 e dell'allegato 2 alle NTA del PTC di Prato. Il piano dovrà essere elaborato con i contenuti di cui al punto 1.2 dell'allegato 2 alle NTA del PTC di Prato; per il calcolo delle superfici fondiarie minime vale quanto indicato nelle norme tecniche del PTC. Tali Programmi dovranno contenere una relazione sulla sostenibilità idrogeologica, paesistica, ambientale delle modificazioni previste oltre a:

  • - coerenza con quanto disposto dal PTC provinciale (ed in particolare con la disciplina di cui all'Allegato 2 delle Norme);
  • - coerenza agronomica zootecnica e silvocolturale con le ordinarie pratiche agricole e con l'allegato "D" alle presenti NTA;
  • - coerenza economica e finanziaria;
  • - coerenza con quanto disposto dalle presenti NTA;
  • - il PMAA assume valore di piano attuativo quando preveda la realizzazione di una volumetria superiore a 600 mc;

15 Recinzioni e accesso agli edifici

È prescritta la valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di sostegno di antica origine per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero e vietato l'abbattimento o la sostituzione con recinzioni di altra tipologia, materiale o finitura. Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale dovranno essere recuperate le recinzioni o gli elementi di separazione esistenti, utilizzando materiali di recupero o comunque confacenti con l'edificio di riferimento. Per gli edifici di antico impianto, realizzati prima del 1960 anche se non specificamente individuati dal RU quali edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, valgono le stesse prescrizioni. Per gli altri edifici sono consentite nuove recinzioni limitate all'area di pertinenza degli edifici, secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con le caratteristiche delle recinzioni limitrofe e con le rifiniture esterne dell'edificio di cui costituiscono sistemazione.
Pertanto tali recinzioni dovranno conformarsi alle seguenti tipologie:

  • - muretto basso intonacato o in pietra locale a facciavista;
  • - muro alto intonacato o in pietra locale a facciavista;
  • - siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete;
  • - staccionate in legno;
  • - altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi o preesistente. Sarà consentita l'installazione di cancelli metallici purché gli stessi siano di dimensioni limitate in altezza e larghezza, di disegno lineare e con caratteristiche tipologiche rapportate a quelle dell'edificio principale. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in muratura intonacata di altezza contenute che si assimilino alle vecchie murature perimetrali della aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere originario nel contesto di riferimento (pianura, collina, ecc.). Eventuali suddivisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante siepi.

Per tutti gli edifici dovranno essere utilizzati i vialetti di accesso esistenti agli edifici.
Non è consentito in caso di frazionamento degli edifici realizzare nuovi viali d'accesso con entrata autonoma riferita alle diverse unità edilizie.

16 Muretti di contenimento.

I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire sostituiti, vanno ripristinati nel loro aspetto visibile, raccordandoli, nel caso di sostituzione di parti, a quelli non interessati da lavori. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno. Comunque eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati, non devono superare, di norma l'altezza di m. 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti di profondità non inferiore a m. 2 e dovranno essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante ed in modo da mascherare le parti in calcestruzzo, mediante opportuni accorgimenti, quali il rivestimento in pietra o altre soluzioni architettoniche.

17 L'AC può disciplinare più dettagliatamente, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i contenuti del presente articolo.

Art. 19 Aree a prevalente funzione agricola

1 Sono aree destinate all'attività agricola ma che presentano più deboli condizioni di continuità ed omogeneità rispetto alle caratteristiche specificate per le aree ad esclusiva funzione agricola.
Sono individuate dalla "Carta delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola" del RU.
Rientrano in questa categoria:

  • - le aree agricole a carattere chiaramente residuale che si insinuano nell'edificato o che risultano interposte fra l'edificato ed il bosco, spesso caratterizzate da frammentazione della proprietà e usi para-agricoli;
  • - le aree che seppur ancora di fatto agricole risultano caratterizzate dalla promiscuità dell'agricoltura con l'edificato non agricolo o con attività di tipo ricreativo, sportivo o simili, o comunque siano vocate a svolgere funzione di risorsa ambientale per il territorio urbanizzato limitrofo;
  • - le aree caratterizzate da densità di residenza non rurale più alta rispetto a quella del tessuto agricolo circostante.

2 All'interno di tali aree il RU riconosce inoltre:

  • - Aree di Frangia (AF)
  • - Aree di Connessione (AC)

Gli Articoli 19.2 e 19.3 delle presenti NTA ne dettano le disposizioni generali. Gli interventi sono definiti e disciplinati nell'ambito delle UTOE di appartenenza.

Art. 19.1 Disciplina degli interventi

1 Tutti gli interventi sono disciplinati dalla LR 1/05 e dal DPGR 5/R/07 e secondo le disposizioni di quanto indicato all'Art. 17 delle presenti NTA e nell'Allegato 2 delle Norme del PTC della Provincia di Prato con le specificazioni che seguono.

2 Nuove edificazioni:

  • - è fatto divieto di realizzazione di nuove abitazioni rurali (AR);
  • - è fatto divieto di realizzazione dei Manufatti temporanei (MT) e serre temporanee e stagionali (STS) di cui all'Art. 18.1, comma 7 delle presenti norme;
  • - per il resto valgono le stesse indicazioni date per le aree ad esclusiva funzione agricola;

3 Patrimonio edilizio esistente:

Vale quanto esplicitato all'art. 18.1;

4 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale: vale quanto esplicitato all'art. 18.1.

Art. 19.2 Aree di Frangia (AF)

1 Sono aree agricole che per la modesta estensione e la prossimità a centri abitati assumono carattere residuale. Sono situate all'interno dell'UTOE 3 "la città-fabbrica e le sue propaggini".

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AF sulla Tavola B "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali".

3 Valgono le disposizioni per le aree a prevalente funzione agricola di cui agli Artt. 19, 19.1 delle presenti NTA, con le seguenti specificazioni:

  1. a) sono consentite attività di tempo libero all'aperto anche corredate da piccole strutture per servizi di supporto (servizi igienici e chioschi-bar) per una Slp massima di mq. 50 ed h max m. 4.50. Tali strutture dovranno essere realizzate con strutture smontabili e materiali coerenti con il contesto paesistico-ambientale (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) e rimosse alla cessazione dell'attività con il ripristino della funzione dei suoli. La realizzazione delle strutture descritte deve essere riferita ad un progetto che prenda in considerazione un adeguato intorno ambientale e preveda la realizzazione di quanto specificato al presente punto. Non sarà consentita la realizzazione di servizi di supporto a vulsi da qualsiasi progetto di sistemazione complessivo e finalizzato alla sola costruzione della struttura di servizio;
  2. b) è ammessa la realizzazione di aree di parcheggio purché nel rispetto della morfologia e dei caratteri paesistici dei luoghi, evitando rilevanti movimenti di terra.

4 Tenendo conto delle singole specificità tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari dell'area e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. In particolare gli interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici e gli elementi che contribuiscono alla caratterizzazione delle singole aree.

Art. 19.3 Aree di Connessione (AC)

1 Sono le aree alle quali il RU, secondo le indicazioni del PS, assegna il ruolo di connessione paesistica e/o funzionale tra i borghi della Calvana. Sono situate all'interno della UTOE 5 "Sofignano-Fornaci-Savignano" e della UTOE 6 "Fabio-Faltugnano".

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AC seguita da numero progressivo sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000 e disciplinate all'interno delle UTOE di appartenenza.

3 Il RU individua le seguenti Aree di Connessione:

  1. AC 1 Intorno di Sofignano (UTOE 5)
  2. AC 2 Collisassi - Case Lastrucci (UTOE 5)
  3. AC 3 Fornaci - S. Gaudenzio - Savignano (UTOE 5)
  4. AC 4 Rio della Nosa (UTOE 6)
  5. AC 5 La Torre-Ponticello (UTOE 6)
  6. AC 6 Villanova (UTOE 6)

4 Valgono le disposizioni per le aree a prevalente funzione agricola di cui agli Artt. 19, 19.1 delle presenti NTA con le seguenti specificazioni:

  1. a) potranno essere previste attività di tempo libero all'aperto anche corredate da piccole strutture per servizi di supporto (servizi igienici e chioschi-bar) per una Slp massima di mq. 50 ed H max m. 4.50. Tali strutture dovranno essere realizzate con strutture smontabili e materiali coerenti con il contesto paesistico-ambientale (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) e rimosse alla cessazione dell'attività con il ripristino della funzione dei suoli. Per consentire un'agevole accessibilità a tali aree sono ammessi interventi di a deguamento e/o integrazione della viabilità esistente;
  2. b) è ammessa la realizzazione di aree di parcheggio purché nel rispetto della morfologia e dei caratteri paesistici dei luoghi, evitando rilevanti movimenti di terra. Le aree di parcheggio dovranno essere preferibilmente alberate;
  3. c) nelle aree boscate che presentano condizioni di abitabilità e fruizione è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per la sosta e il pic-nic;
  4. d) per gli edifici esistenti è privilegiata la destinazione di agriturismo (Art. 18.1 presenti NTA) e attività turistico-ricettive (alberghi, ostelli, foresterie) e di supporto al turismo. È comunque sempre ammessa la destinazione residenziale;
  5. e) La realizzazione delle strutture descritte deve essere riferita ad un progetto che prenda in considerazione un adeguato intorno ambientale e preveda la realizzazione di quanto specificato al presente punto. Non sarà consentita la realizzazione di servizi di supporto a vulsi da qualsiasi progetto di sistemazione complessivo e finalizzato alla sola costruzione della struttura di servizio.

5 Tenendo conto delle singole specificità, tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari dell'area e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. In particolare gli interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici, le vedute, i punti panoramici e gli elementi che contribuiscono alla caratterizzazione delle singole aree nonché recuperare la viabilità storica (strade e sentieri) in funzione della formazione di itinerari e circuiti turistici.

Art. 19bis Aree di Riqualificazione (AQ)

1 Sono aree in parte a prevalente funzione agricola, in parte ad esclusiva funzione agricola, ricadenti nell'area denominata Valle della Nosa-Poggio del Maglio.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AQ sulle Tavole B e D "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali".

3 In coerenza con l'Art. 19 comma c) del PS, Il RU individua l'area da sottoporre a specifico studio finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione dell'area e del patrimonio edilizio esistente.

Tale studio dovrà contenere:

  1. a) rilevamento delle costruzioni presenti distinguendo i manufatti impropri o abusivi;
  2. b) rilevamento dello stato e della tipologia degli spazi aperti;
  3. c) analisi del degrado edilizio e ambientale;
  4. d) schedatura degli edifici e attribuzione di valore e conseguente attribuzione delle categorie di intervento ai sensi del titolo 2 delle presenti NTA;
  5. e) norme tecniche d'attuazione.

4 Tenendo conto delle singole specificità tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari dell'area e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. In particolare gli interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici e gli elementi che contribuiscono alla caratterizzazione delle singole aree.

Art. 20 Aree a prevalente interesse ambientale

1 Sono le aree che per valenze storiche o agro-storiche o che dal punto di vista paesaggistico rappresentano un patrimonio di rilevanza agro-ambientale, agro-storica o silvostorica, d'importanza scientifica, culturale o storico-etnografica o socio-economica.

2 Rientrano in questa classificazione le seguenti aree denominate "Emergenze" dal PS:

  • - Il Cotone;
  • - Faggi di Savignano;
  • - Carpinete sub-sommitali di Montemaggiore - Campo Sanico;
  • - Carpineta di Poggio Mandrioni;
  • - Faggi di Javello;
  • - Ebani di Schignano;
  • - Collina di Schignano (fustaia di cedro dell'Atlante-bosco misto di cerro-sughera);
  • - Area a vocazione tartufigena Alta valle della Nosa.

3 Le suddette aree sono evidenziate nella "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" del RU.

4 In queste aree non sono ammessi interventi di nuova edificazione, l'installazione di manufatti stagionali o precari per l'attività agro-silvo-pastorale, l'installazione di linee aeree e strutture di radio-ripetizione, il cambio di destinazione d'uso dei terreni e qualsiasi altro intervento che comprometta la conservazione delle valenze naturalistiche o paesaggistiche dei luoghi.

5 Gli interventi ammessi sono definiti e disciplinati dalle NTA del PS all'Art. 20 comma 6, all'Art. 21 comma 6 e all'Art. 22 comma 3. Ad eccezione dell'area degli Ebani (SA 2.2 b), alla quale il PS attribuisce lo statuto di Conservazione integrale, sono fatte salve le ordinarie attività silvane e agricole, compreso il taglio del bosco e gli avvicendamenti colturali nell'ambito delle rotazioni a grarie, a condizione che queste non compromettano la conservazione dei valori evidenziati dal PS. In tutte le aree sono, inoltre, fatti salvi gli interventi volti al consolidamento in chiave conservativa degli attuali assetti dei luoghi.

Art. 20.1 Disciplina degli interventi

1 Per le caratteristiche di naturalità e/o di singolarità storico-agronomico delle aree individuate e per la loro limitata estensione, gli interventi che si prevedono, in coerenza con quanto indicato dal PS., sono disciplinati con le seguenti tutele e specificazioni:

  • - in tutte le sopraelencate aree è fatto divieto della realizzazione di nuove costruzioni di qualunque tipo, comprese quelle a titolo precario;
  • - gli interventi in dette aree saranno permessi esclusivamente per esigenze di salvaguardia idrogeologica, di difesa dagli incendi, di manutenzione ordinaria della viabilità pedonale o carrabile, di prevenzione dell'impoverimento ecologico e/o strutturale/compositivo delle cenosi vegetali e comunque per finalità attinenti al risanamento o alla riqualificazione ambientale dei luoghi;
  • - per il patrimonio edilizio esistente sono previsti interventi di risanamento conservativo di cui all'Art. 5.1 delle presenti NTA. È ammessa la destinazione a residenza, attività turistico ricettiva, rifugi escursionistici bivacchi fissi e foresterie.

Art. 21 ANPIL Monti della Calvana

1 Le Tav. C "Calvana Nord" e D "Calvana Sud" in scala 1:5.000 evidenziano con apposita simbologia le aree ricadenti all'interno della "ANPIL Monti della Calvana" istituita con DCC n. 5 del 06/04/2004.

2 La disciplina verrà definita dal Regolamento di gestione dell'ANPIL stessa.

3 Fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma precedente sono ammessi gli interventi necessari alla ordinaria gestione agro-silvo-zootecnica; gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di incendio; gli interventi di manutenzione della viabilità agro-forestale; gli interventi comunque riconducibili a finalità di risanamento o riqualificazione ambientale dei luoghi.

4 Non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ad eccezione di manufatti temporanei (MT) di cui all'art. 18.1, comma 7, con esclusione delle serre temporanee e stagionali. Tali manufatti dovranno essere realizzati al di fuori delle aree boscate e finalizzati al supporto dell'attività zootecnica. Tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture smontabili ed utilizzando materiali idonei e coerenti in base agli usi tradizionali ed al rispetto del paesaggio. È comunque vietata l'utilizzazione di lamiere e reti metalliche, materiale legnoso multistrato o da discarica, vetroresina ed eternit. L'AC potrà valutare le richieste volte al restauro, ricostruzione di edifici o a nnessi esistenti, quando tali richieste siano motivate da oggettive esigenze legate allo svolgimento dell'attività agro-silvo-pastorale e sia rispettato il principio della ricostruzione filologica dei manufatti.

5 Per il patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 10 o 11 delle presenti NTA, fermo restando quanto specificamente disposto per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale.

Art. 22 Aree Attrezzate

1 Sono le aree che, in coerenza con le indicazioni del PS, sono destinate ad accogliere attrezzature, residenze e infrastrutture di interesse turistico e/o a favorire lo sviluppo di circuiti turistici e per il tempo libero.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AT seguita da numero progressivo sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000.

3 Il RU individua le seguenti Aree Attrezzate:

  1. AT 1 Parco di Baccella (UTOE 4)
  2. AT 2 Parco di Pianaccio (UTOE 4)
  3. AT 3 Parco di Vallupaia (UTOE 4)
  4. AT 4 Parco della Costa (UTOE 4)
  5. AT 5 Parco di Monte Casigoli (UTOE 4)
  6. AT 6 Parco La Collina (UTOE 4)
  7. AT 7 Parco Fornaci - S. Gaudenzio (UTOE 5)
  8. AT 8 Il Frantoio (UTOE 5)
  9. AT 9 Parco di Parmigno (UTOE 6)
  10. AT 10 La Piantagione (UTOE 6)
  11. AT 11 Parco di Meretto - Lago della Cannuccia (UTOE 6)
  12. AT 13 Parco di Villanova (UTOE 6)

4 All'interno delle suddette aree, con riferimento alla destinazione prevalente, il RU evidenzia con perimetrazione e sigla AS le seguenti "Aree Strutturate":

  1. AS1 Aree didattico-sperimentali e per servizi all'agricoltura
  2. AS2 Aree ricreative
  3. AS3 Aree sportive
  4. AS4 Aree per attività culturali
  5. AS5 Aree paesistico-naturalistiche

Il seguente Articolo 22.1 ne detta le disposizioni generali. Gli interventi sono definiti e disciplinati nell'ambito delle UTOE di appartenenza.

5 Le Aree Attrezzate possono inoltre comprendere al loro interno:

  1. AR Aree per la residenza
  2. AA Aree per la ricettività
  3. AI Aree per Impianti Tecnologici

Gli Artt. 22.2; 22.3; 22.4 delle presenti NTA ne dettano le disposizioni generali. Gli interventi sono definiti e disciplinati nell'ambito delle UTOE di appartenenza.

6 Salvo diversa specifica indicazione per le aree AS1 e AS5 valgono le disposizioni per le Aree a Prevalente funzione agricola di cui agli Artt. 19; 19.1 delle presenti NTA.

Art. 22.1 Aree Strutturate

1 AS1 - Aree didattico-sperimentali e per servizi all'agricoltura

Aree agricole di diversa estensione destinate alla realizzazione di impianti colturali e/o zootecnici a carattere sperimentale e/o con finalità didattiche o per servizi di supporto alle attività agricole.
Possono essere corredate da idonee attrezzature di supporto (foresteria, informazione e documentazione, sale studio e convegni e commercializzazione dei prodotti locali) che verranno indicate per ogni singola area.

Criteri per gli interventi:

Gli interventi colturali e i nuovi manufatti dovranno essere compatibili con i caratteri paesistici dei luoghi, in particolare, dovranno salvaguardare la presenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazzamenti e ciglionature, muri a secco, alberature a filare, formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, idrografia superficiale conservare i manufatti e gli elementi vegetazionali caratterizzanti il paesaggio agrario (tabernacoli, cappelle, mulini, fonti, sorgenti, piante annose e alberi monumentali). Salvo diversa specifica indicazione:

  • - è ammessa, solo se specificamente prevista, la nuova edificazione per annessi e attrezzature di supporto;
  • - è ammessa la realizzazione di serre permanenti o stagionali a fronte di relazione ed elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione per detti fini e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico. Sia per gli impianti fissi che stagionali dovranno essere redatti appositi progetti con indicazioni della tipologia dell'impianto, delle tecniche costruttive, dei materiali nonché della dimostrazione di impatto paesistico;
  • - è consentita la realizzazione di strutture smontabili in legno, la tipologia e le caratteristiche verranno definite per ogni singola area.

2 AS2 - Aree ricreative

Aree che per le loro caratteristiche morfologico-paesistiche, la loro ubicazione e agevole accessibilità, sono destinate ad accogliere attrezzature per il tempo libero (giochi per bambini; sosta e pic-nic; piccoli impianti sportivi liberi; percorsi-vita) e per attività ricreative all'aperto che si svolgono in stretta relazione con l'ambiente naturale e con questo compatibili.

Criteri per gli interventi:

  • - è ammessa la realizzazione di strutture smontabili (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) per tettoie, pergolati, chioschi e di servizi igienici prefabbricati;
  • - le aree di parcheggio dovranno essere ubicate preferibilmente ai bordi del parco in corrispondenza degli accessi meccanizzati, alberate e pavimentate in terra battuta, in calcestruzzo architettonico o in pietra locale;
  • - la formazione di aree destinate ai giochi per bambini e/o agli impianti sportivi liberi non dovrà comportare rilevanti movimenti di terra. Le relative sistemazioni dovranno privilegiare il ricorso a soluzioni coerenti con i caratteri morfologici e paesistici del singolo luogo (scarpate verdi, terrazzamenti in pietra locale);
  • - è vietata l'introduzione di specie estranee alla vegetazione locale;
  • - la nuova edificazione per attrezzature di supporto è ammessa solo se specificamente indicata dalle presenti NTA;
  • - è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e la formazione di piccole aree attrezzate per la sosta anche lungo i sentieri esistenti.

Per gli edifici esistenti viene privilegiato il cambio di destinazione per servizi di supporto alle attività di tempo libero.

3 AS3 - Aree sportive

Aree di varia estensione che per le loro caratteristiche morfologiche, la loro ubicazione o per la presenza di attrezzature consolidate sono destinate ad accogliere impianti sportivi prevalentemente aperti e comunque compatibili con il contesto ambientale.

Criteri per gli interventi:

  • - ove specificamente prevista, è ammessa la realizzazione di nuova edificazione per servizi di supporto. Dimensione e ubicazione verranno indicate per ogni singola area;
  • - salvo diversa specifica indicazione, è ammessa la copertura stagionale degli impianti;
  • - è ammessa la realizzazione di strutture smontabili (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) per tettoie, pergolati, chioschi;
  • - per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione per servizi di supporto (bar, ristorante, uffici di gestione);
  • - le aree di parcheggio dovranno essere alberate;
  • - la realizzazione degli impianti non dovrà comportare movimenti di terra rilevanti.

4 AS4 - Aree per attività culturali

Sono le aree destinate alla realizzazione di attrezzature culturali (musei, spazi per spettacoli e mostre, spazi per convegni, spazi polivalenti, spazi per corsi di formazione).

Criteri per gli interventi:

ove specificamente indicato, sono ammessi interventi di nuova edificazione nei limiti previsti per ciascuna area.

5 AS5 - Aree paesistico-naturalistiche

Aree che per il loro particolare pregio naturalistico-ambientale e/o paesaggistico costituiscono una importante integrazione delle Aree Attrezzate a livello di immagine e di fruizione.
Sono destinate alla conservazione e alla tutela dei caratteri paesistici, morfologici e vegetazionali.

Criteri per gli interventi:

  • - in relazione alla loro funzione anche conoscitiva e didattica è ammessa la realizzazione di sentieri e piste ciclabili che ne agevolino l'attraversamento; di aree di belvedere e sosta attrezzata con piccole strutture smontabili di supporto informativo sui caratteri naturalistici e paesistici dell'area; di adeguato corredo segnaletico e didascalico;
  • - è vietata l'introduzione di specie estranee alla flora locale;
  • - per le aree ricadenti nell'ambito dell'ANPIL "Monteferrato" valgono le disposizioni della DCR 67/96 e successive modificazioni per le singole zone di appartenenza.

6 La sigla S e apposita perimetrazione identifica nell'ambito delle singole Aree Strutturate le aree destinate alla localizzazione delle attrezzature di supporto di volta in volta specificate.

7 Tutti gli interventi dovranno garantire il minimo impatto ambientale e paesaggistico conformandosi ai caratteri del contesto ed evitando alterazioni rilevanti della morfologia dei luoghi. Dovranno essere salvaguardati e/o ripristinati antichi percorsi al fine di non creare interruzioni alla rete sentieristica storica. Dovranno essere recuperati e valorizzati i manufatti di interesse storico-documentale (mulini, tabernacoli, fonti) e tutelati gli alberi monumentali, le piante a nnose e le specie vegetali rare di cui all'Art. 17 comma 3 d) del PS.

Art. 22.2 Aree della Residenza

1 Sono le aree, all'interno delle Aree Attrezzate, caratterizzate dalla presenza prevalente o esclusiva della funzione residenziale.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AR sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000.

3 Gli interventi sono singolarmente disciplinati nelle UTOE di appartenenza.

Criteri per gli interventi:

  • - salvo diversa specifica indicazione gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le norme vigenti in materia di distanza dai confini; distanze tra i fabbricati; arretramenti derivanti da rispetti stradali o fluviali; dimensionamento dei parcheggi privati;
  • - possono essere realizzati piani interrati e seminterrati per cantine e garage secondo quando indicato all'Art 24 comma 7 u) delle presenti NTA;
  • - interventi sulle coperture: il rialzamento della copertura, per ragioni di adeguamento alle normative antisismiche, non potrà superare l'altezza di cm. 30 e dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione della falda. Il rifacimento del manto dovrà essere effettuato in coppi e tegole. Le nuove coperture dovranno essere realizzate a falde con l'inclinazione tradizionale;
  • - spazi di pertinenza: le sistemazioni dovranno tenere conto dei caratteri del contesto ambientale evitando l'inserimento di elementi e specie vegetali estranee ed incongrue ai caratteri del paesaggio. Salvo diverse specifiche indicazioni è consentita la realizzazione di piscine e/o piccoli impianti sportivi ad uso familiare con i criteri dell'art. 24, comma 7 k)
  • - costruzioni accessorie: sono consentiti una tantum negli spazi di pertinenza dei singoli edifici, piccoli manufatti ad uso deposito attrezzi, ecc come stabiliti dal RE;
  • - gli interventi dovranno essere realizzati senza compromettere specie vegetali rare, piante monumentali e annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.

Art. 22.3 Aree della ricettività

1 Sono le aree all'interno delle Aree Attrezzate destinate ad accogliere attrezzature turistico- ricettive.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AA sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000. La lettera apposta alla sigla ne definisce come segue la tipologia:

  1. AA1 Alberghi e foresterie
  2. AA2 Ostelli
  3. AA3 Campeggi

3 Gli interventi sono singolarmente disciplinati nelle UTOE di appartenenza.

4 AA1 - Alberghi e foresterie:

  1. a) Salvo diversa e specifica indicazione, il recupero a destinazione ricettiva di edifici o complessi colonici è subordinato alla formazione di Piano di Recupero di iniziativa privata.
  2. Nell'ambito di tali Piani è ammessa la demolizione e ricostruzione di annessi e strutture precarie condonati a parità di Slp anche con eventuale diversa collocazione nell'area di intervento;
  3. b) gli interventi dovranno rispettare, anche mediante l'uso di materiali e tecniche costruttive coerenti, i caratteri architettonici degli edifici e risultare compatibili con la categoria di intervento assegnata;
  4. c) particolare attenzione dovrà essere posta alla sistemazione degli spazi esterni di pertinenza (piazzali, giardini, parcheggi) che dovrà risultare coerente con i caratteri del contesto paesistico, evitando in particolare l'introduzione di specie estranee al paesaggio della zona;
  5. d) è ammessa la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria dell'esercizio, secondo i criteri di cui espressi per le attrezzature a grituristiche (art. 18.1, comma 13);
  6. e) Tutti gli interventi dovranno essere realizzati senza compromettere specie vegetali rare, alberi monumentali, piante annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.

5 AA2 - Ostelli

Attrezzature ricettive prevalentemente destinate al turismo giovanile e scolastico. Dovranno avere una capienza minima sufficiente ad ospitare una scolaresca (30 posti letto) con le caratteristiche di cui alla legislazione vigente. Salvo diversa specifica indicazione saranno realizzati mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con le disposizioni di cui al precedente comma 4 a), 4 b), 4 c), 4 e).

6 AA3 - Campeggi

  1. a) la realizzazione di campeggi, ammessa unicamente nelle aree appositamente individuate sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000;
  2. b) salvo diversa specifica indicazione si intendono riservati a sole tende con numero delle piazzole non superiore a 80. Onde mitigare l'impatto visivo le piazzole dovranno essere disposte seguendo l'andamento naturale del terreno, evitando rilevanti movimenti di terra e schermate da alberature;
  3. c) i servizi di supporto e le aree di parcheggio di ciascuna attrezzatura dovranno essere a deguate alla dimensione e alla categoria dell'esercizio secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I servizi di supporto dovranno essere preferibilmente accorpati e realizzati con strutture smontabili. Le aree di parcheggio dovranno essere preferibilmente a lberate;
  4. d) per l'eventuale realizzazione di piscine valgono le disposizioni di cui al precedente comma 4 d);
  5. e) gli interventi dovranno essere realizzati in ambiti spaziali non evidenti e senza compromettere specie vegetali rare, alberi monumentali, piante annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.

Art. 22.4 Aree per impianti tecnologici (AI)

1 Sono le aree che all'interno delle Aree Attrezzate sono destinate ad impianti tecnologici.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AI sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali".

3 In tutte le aree dei Sistemi Ambientali ad esclusione delle Aree a prevalente interesse ambientale di cui all'Art. 20 delle presenti NTA è ammessa la realizzazione di impianti, infrastrutture e opere pubbliche di interesse generale realizzate dagli Enti competenti previa autorizzazione dell'AC.

4 L'installazione di impianti tecnologici temporanei o permanenti, anche se non infissi al suolo, è soggetta ad autorizzazione sulla base di elaborati di progetto che inquadrino gli interventi proposti nel contesto ambientale.

5 Criteri per gli interventi

Il RU individua in questa categoria solo l'area della Discarica di Pozzino costituita da:

  1. a) un'area per l'impianto di trattamento biologico aerobico. L'impianto dovrà essere realizzato con tecniche e materiali in grado di garantirne il corretto funzionamento, compresa la messa in opera di misure di mitigazione. Tali misure dovranno rendere minimo l'impatto sull'ambiente del complesso delle azioni concorrenti alla realizzazione dell'impianto.
  2. L'eventuale realizzazione di barriere verdi per la mitigazione dell'impatto visivo è subordinata alla redazione di apposito progetto firmato da tecnico abilitato;
  3. b) un'area di deposito e commercializzazione del compost prodotto. Nell'area è ammessa:
    • - la realizzazione di locale, della dimensione strettamente necessaria, per le attività di supporto (uffici e servizi) da realizzare in legno con struttura smontabile;
    • - la realizzazione di tettoia della dimensione max mq. 40 e h max ml. 5 (utile interno) per la copertura del compost;
    • - la realizzazione di piazzale pavimentato per la movimentazione dei mezzi.
    • Potrà essere realizzata la recinzione dell'area onde impedire qualunque operazione abusiva di smaltimento e/o cernita rifiuti. Al termine della coltivazione della discarica dovrà essere redatto un
    • Piano di ripristino ambientale.

Capo IIº Interventi nei Sistemi Insediativi

Art. 23 Disposizioni generali

1 Le disposizioni del presente Capo interessano tutte le Aree dei Sistemi Insediativi con riferimento alle seguenti Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000:

  1. Tav. 1 Schignano Nord;
  2. Tav. 2 Schignano Centro;
  3. Tav. 3 Schignano Sud;
  4. Tav. 4 Vaiano Nord - Moschignano;
  5. Tav. 5 Vaiano Centro - Gabolana - Galletto;
  6. Tav. 6 Vaiano Sud - Gabolana;
  7. Tav. 7 Tignamica - Isola;
  8. Tav. 8 Briglia - Briglia Camino - Cartaia;
  9. Tav. 9 Cartaia - Gamberame;
  10. Tav. 10 Sofignano;
  11. Tav. 11 Galletto - Fornaci - Collisassi;
  12. Tav. 12 Spicciano - Savignano;
  13. Tav. 13 Fabio;
  14. Tav. 14 Faltugnano Nord;
  15. Tav. 15 Faltugnano Sud.

2 All'interno dei Sistemi Insediativi il RU, con riferimento alla destinazione d'uso prevalente, riconosce:

  1. a) Aree della Residenza (R);
  2. b) Aree del Terziario (T);
  3. c) Aree della Ricettività (RT);
  4. d) Aree della Produzione (P);
  5. e) Aree di Verde Privato (VP);
  6. f) Aree Aperte di uso pubblico (V);
  7. g) Aree dei Servizi di uso pubblico (S).

Le aree suddette sono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 da perimetrazione e sigla.
In caso di indicazioni particolari la sigla è seguita da un numero progressivo nell'ambito di ciascuna UTOE.

3 Con riferimento all'obiettivo della valorizzazione e riqualificazione degli assetti urbani il RU individua le seguenti aree di trasformazione:

  • PU Aree interessate da interventi di formazione e/o rafforzamento di polarità urbane; RU Aree interessate da interventi di riqualificazione urbana;
  • PT Aree interessate da formazione di poli turistico-ricettivi; poli sportivi e per il tempo libero;
  • RP Aree interessate da interventi di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di insediamenti produttivi;
  • ER Aree interessate da espansioni residenziali.

Gli interventi di trasformazione nei Sistemi Insediativi sono definiti e disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza.
Le aree interessate da tali interventi sono evidenziate da perimetrazione, retinatura e sigla seguita da numero progressivo nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000.

4 Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 2 gli Articoli del presente Capo IIº dettano regole generali per gli interventi. Eventuali disposizioni specifiche vengono indicate nelle singole UTOE.

5 Tutti gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dei caratteri urbanistici, architettonici e paesistici del contesto circostante. Dovranno essere conservate le piante annose e gli alberi monumentali. Gli interventi dovranno privilegiare l'applicazione dei criteri della bioarchitettura e di utilizzazione di fonti energetiche alternative.

6 Gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale sono specificamente disciplinati in riferimento alla classe di appartenenza.

7 Ai fini della riqualificazione e valorizzazione dell'immagine urbana l'AC potrà dotarsi di "Piano del Decoro Urbano" (Art. 14 comma 3 delle presenti NTA) esteso in particolare agli ambiti storici della "Città compatta" e della "città fabbrica e delle sue propaggini" nonché ai "nuclei originari" di Schignano e della Calvana come individuati dalla Tav. 0 "Zone omogenee, perimetro del centro a bitato, articolazione dei tessuti insediativi".

8 Gli interventi di trasformazione dovranno attenersi alle prescrizioni delle schede di fattibilità geologica , geomorfologica, idraulica e sismica e delle schede di valutazione integrata degli effetti.

9 In caso di prescrizioni relative alla fattibilità idrogeologica che comportino severe limitazioni tecniche alla realizzazione di parcheggi interrati, tali parcheggi potranno essere situati al piano terra degli edifici. In tal caso l'altezza massima degli edifici potrà essere aumentata di ml. 2,50.
Sempre all'interno di dette aree l'altezza degli edifici può altresì essere aumentata della quota del battente d'acqua, rispetto al piano di campagna, aumentata di un franco di 30 cm. Nel caso l'area di intervento sia interessata dalla costruzione di più edifici e i battenti d'acqua rilevati varino in funzione delle diverse quote del piano di campagna, è consentito individuare un'altezza costante degli edifici determinando quella che maggiormente assolve alla funzione idraulica e quella che persegue l'obiettivo di omogeneità urbanistico-edilizia nel rispetto dei parametri edilizi assegnati dal piano.

10 Per le dotazioni di standard vale quanto indicato all'Art. 11 delle presenti NTA. Nelle Aree di Trasformazione di cui al precedente comma 3, salvo diversa specifica indicazione, i parcheggi pubblici indicati sono riferiti alla destinazione residenziale.

11 Salvo diversa specifica prescrizione, nell'adeguamento degli edifici esistenti alle nuove destinazioni d'uso sono ammesse parziali demolizioni e aumenti di superficie utile con realizzazione di nuovi solai per poter realizzare idonee aree a parcheggio.

Art. 24 Aree della Residenza (R)

1 Sono le aree che all'interno delle diverse UTOE sono caratterizzate dalla presenza esclusiva o prevalente della funzione residenziale.

2 Sono evidenziati nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 da perimetrazione e sigla R.

3 Ai soli fini della disciplina degli interventi, il RU ne riconosce l'articolazione nelle seguenti classi e sottoclassi

  • R1 Tessuto storico o di vecchio impianto; comprende edifici, nuclei o parti del continuum edilizio che hanno conservato sufficientemente integri i caratteri originari o mantengono un sufficiente grado di riconoscibilità tipo-morfologica e/o di interesse storico, architettonico o documentale.
    All'interno della classe R1 il RU evidenzia le seguenti Sottoclassi:
    1. R1a Aree che necessitano, nel loro complesso, di interventi di riordino, risanamento e/o riqualificazione. Le aree sono disciplinate all'interno del Titolo VI delle presenti norme.
    2. R1.1 Aree sottoposte a norme specifiche che comunque necessitano, nel loro complesso, di interventi di riordino, risanamento e/o riqualificazione. Le aree evidenziate da numero progressivo ed eventualmente individuate tramite precisa ubicazione sono disciplinate all'interno del Titolo VI delle presenti norme.
    3. R1.PA Aree originate da piani attuativi. La disciplina delle singole aree è individuata all'interno dell'UTOE di riferimento;
  • R2 Tessuto consolidato: comprende edifici, nuclei o parti del continuum edilizio di formazione relativamente recente ma ormai integrati nel tessuto di vecchio impianto e consolidati nell'immagine urbana.
    La classe R2 è articolata nelle seguenti Sottoclassi
    1. R2a Aree sature o per le quali, per ragioni ambientali o di contesto, il RU non prevede interventi di completamento;
    2. R2b Aree nelle quali sono previsti interventi di riordino del tessuto edilizio esistente.
  • R3 Tessuto di formazione recente: comprende edifici isolati; complessi edilizi; insediamenti derivanti da Piani Attuativi.
    La classe R3 è articolata nelle seguenti Sottoclassi
    1. R3a Aree sature per le quali, in relazione alla situazione paesistico-ambientale, infrastrutturale o di contesto, il RU non consente ulteriori edificazioni salvo, quando specificamente indicato, limitati ampliamenti una tantum dei singoli edifici. Il RU nelle singole UTOE individua ulteriori articolazioni della classe R3a.n;
    2. R3a.PA Aree originate da piani attuativi. La disciplina delle singole aree è individuata all'interno dell'UTOE di riferimento;
    3. R3b Aree disponibili ad interventi di completamento, integrazione e/o densificazione del tessuto edilizio, sostituzione di manufatti impropri;
    4. R3c Aree interessate da piani attuativi e progetti unitari di massima ancora in validità o da interventi diretti autorizzati la cui realizzazione non è ancora iniziata o ultimata alla data di adozione del RU.
  • R4 Residenza nelle aree di sostituzione: comprende aree occupate da manufatti produttivi in parte dismessi o impropriamente ubicati o da altri edifici specialistici per i quali il Piano prevede una destinazione residenziale.
  • R5 Residenza di nuovo impianto: comprende le aree destinate a nuovi insediamenti.

4 Le suddette Classi e Sottoclassi sono individuate dalle rispettive sigle nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000. Nel caso di indicazioni particolari, la sigla è seguita da un numero progressivo ed eventualmente precisate dal nome della via, le singole aree sono disciplinate nel Titolo V e VI delle presenti norme.

5 Destinazioni d'uso

Ai sensi dell'art. 8.1 "Distribuzione e localizzazione delle funzioni" per i tessuti insediativi individuati dalla Tav. 0 "Zone omogenee, perimetro del centro abitato, articolazione dei tessuti insediativi", salvo diversa specifica indicazione, gli usi consentiti (come definiti dall'Art. 8 delle presenti NTA) vengono articolati rispetto ai successivi punti. Per quanto riguarda i seguenti tessuti insediativi "Le aree produttive marginali" (UTOE 1); "L'area produttiva" (UTOE 2); "Le isole produttive in trasformazione" e "L'area produttiva marginale" (UTOE 3) gli usi consentiti sono esplicitate negli articoli che seguono del presente Capo e al Titolo VI. Ai sensi dell'Art. 58 comma 3 e) della LR 1/2005, il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, senza opere edilizie è sottoposto a DIA qualora comporti incremento degli standard urbanistici.

  1. a) il Capoluogo: la città compatta (UTOE 1):
    1. a 1) non sono ammesse attività industriali e artigianali, salvo quanto previsto al punto seguente e al Titolo VI delle presenti norme;
    2. a 2) è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico.
      Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi.
    3. a 3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  2. b) il Capoluogo: la città in aggiunta (UTOE 1):
    1. b1) non sono ammesse attività industriali e artigianali, commerciali e direzionali salvo quanto previsto al punto seguente e al Titolo VI delle presenti norme;
    2. b2) sono ammesse attività direzionali limitatamente a sportelli bancari, assicurazioni, uffici privati e studi professionali;
    3. b3) per le classi R2 e R4 è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi;
    4. b4) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  3. c) la Città fabbrica e le sue propaggini: le aree della residenza e dei servizi (UTOE 3):
    1. c1) non sono ammesse attività industriali e artigianali. Sono ammesse attività diverse come indicate al punto seguente; c2) per le classi R1, R2 e R4 è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi;
    2. c3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  4. d) la Città fabbrica e le sue propaggini: gli episodi urbani marginali e l'appendice residenziale di Popigliano (UTOE 3):
    1. d1) non sono ammesse attività industriali e artigianali. Sono ammesse attività diverse come indicate al punto seguente;
    2. d2) per le classi R1 e R2 è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi;
    3. d3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  5. e) Schignano: il nucleo originario (UTOE 4):
    1. e1) non sono ammesse attività industriali e artigianali, salvo quanto previsto al punto seguente e al Titolo VI delle presenti norme;
    2. e2) per tutte le classi è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio
    3. (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi. Sono ammesse anche riferite all'intero edificio, attività turistico ricettive e agriturismo;
    4. e3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  6. f) Schignano: la nuova residenza (UTOE 4):
    1. f1) salvo diversa specifica indicazione è prevista per tutte le classi la destinazione esclusiva a residenza;
    2. f2) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  7. g) i borghi della Calvana: i nuclei originari (UTOE 5 - 6):
    1. g1) non sono ammesse attività industriali e artigianali, salvo quanto previsto al punto seguente e al Titolo VI delle presenti norme; g2) per tutte le classi è consentita, ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato), attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato e artigianato di servizio (limitatamente ad attività non rumorose e non graveolenti), attività direzionali e pubbliche o di interesse pubblico. Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra. Gli studi professionali e gli uffici privati sono sempre ammessi. Sono ammesse anche riferite all'intero edificio, attività turistico ricettive e agriturismo;
    2. g3) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;
  8. h) i borghi della Calvana: le appendici residenziali (UTOE 5 - 6):
    1. h1) è prevista per tutte le classi la destinazione esclusiva a residenza;
    2. h2) per i nuclei ex colonici inseriti all'interno delle classi residenziali è sempre ammessa la destinazione residenziale degli annessi;

Indicazioni generali

Ai sensi dell'Art. 58 comma 3 e) della LR 1/2005, il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, senza opere edilizie è sottoposto a DIA qualora comporti incremento degli standard urbanistici. In tutte le classi, le attività diverse dalla residenza dovranno risultare non nocive o moleste e comunque svolte in condizioni di assenza o completo controllo di ogni forma di inquinamento ed in particolare di quello acustico. Per le residenze di nuovo impianto (classe R5), salvo diversa specifica indicazione, è prevista in tutti i tessuti la destinazione esclusiva a residenza.

6 Categorie di intervento

Salvo diversa specifica prescrizione, per le diverse Classi e Sottoclassi sono ammessi gli interventi descritti al presente comma. All'interno delle classi residenziali individuate dal RU è previsto il recupero, con destinazione residenziale di ex fabbricati rurali e di manufatti produttivi, purché legittimi e privi di connotazione precaria. Gli interventi previsti per il riuso di tali edifici è la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2, comma 2.

  1. a) R1 - Gli interventi previsti sono di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2 delle presenti NTA e precisamente:
    1. -comma 2 a). Gli interventi relativi al punto 2) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo; gli interventi relativi al punto 3) dovranno comunque rispettare il disegno complessivo della facciata interessata e quella degli edifici adiacenti; gli interventi relativi al punto 4) e al punto 6) non dovranno essere realizzati sui fronti principali; gli interventi relativi al punto 7) nel rispetto delle parti di pregio architettonico e/o decorativo;
    2. -comma 2 b);
    3. -comma 2 c);
    4. -comma 2 d) con esclusione di edifici facenti parte di piani attuativi e di interventi unitari o comunque di schiere di edifici con prospetti progettati unitariamente;
    5. -comma 2 e);
    6. -comma 3) a) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di a deguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  2. Per la classe R1 sono inoltre previsti interventi di addizioni volumetriche di cui all'art. 5.4, e precisamente:
    1. -comma 5 d);
    In tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 9.50.
  3. Per la classe R1 sono infine previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
    1. -comma 2 c);
    2. -comma 2 d);
    3. -comma 2 f);
    4. -comma 2 g).
    Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale sono specificamente disciplinati in riferimento alla classe di appartenenza.
  4. b) R1a - Gli interventi sono disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza;
  5. c) R2a - Gli interventi previsti sono di ristrutturazione edilizia di cui all'Art. 5.2 delle presenti NTA e precisamente:
    • -comma 2 a) gli interventi relativi al punto 4) e non dovranno essere realizzati sui fronti principali;
    • -comma 2 b);
    • -comma 2 c);
    • -comma 2 d) con esclusione di edifici facenti parte di piani attuativi e di interventi unitari o comunque di schiere di edifici con prospetti progettati unitariamente;
    • -comma 2 e);
    • -comma 3 a) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di a deguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  6. Per la classe R2a sono inoltre previsti interventi di addizioni volumetriche di cui all'art. 5.4, e precisamente:
    1. -comma 5 c);
    2. -comma 5 d).
    In tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 9.00.
  7. Per la classe R2a sono infine previsti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
    1. -comma 2 a);
    2. -comma 2 c);
    3. -comma 2 d)
    4. -comma 2 f);
    5. -comma 2 g);
    6. -comma 2 h): limitatamente alla chiusura delle logge.
  8. d) R2b - Gli interventi previsti sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza. Per gli edifici esistenti vale quanto indicato per la Sottoclasse R2a;
  9. e) R3a - Gli interventi previsti sono:
    1. -ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2 delle presenti NTA;
    2. - addizioni volumetriche descritte all'art. 5.4, comma 4 a); nel caso di edifici residenziali ad un solo livello, se esistenti alla data di adozione del R.U. (2006) ed appartenenti a tessuti costituiti da edifici da due o più piani, è consentita la sopraelevazione al fine della realizzazione di un secondo livello (piano primo): in tale caso l'addizione volumetrica potrà comportare un ampliamento superiore a 30 mq. di Slp e costituire essa stessa una nuova unità immobiliare staccata ed autonoma rispetto all'edificio principale.
    3. -sostituzione edilizia di cui all'art. 5.7, comma 1;
    4. - interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5.
    In tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 9.00. Nel caso di sostituzione edilizia il rapporto di copertura non dovrà superare il 40% del lotto fondiario.
  10. f) R3a.n - Gli interventi previsti sono:
    1. -ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2 delle presenti NTA;
    2. - addizioni volumetriche descritte all'art. 5.4, comma 5 b). Le addizioni volumetriche sono quantificate nelle singole UTOE di appartenenza per le articolazioni della classe R3a.n. Tali addizioni volumetriche sono riferite all'intero edificio di riferimento e non alle singole unità immobiliari principali;
    3. -interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5.
    4. -sostituzione edilizia di cui all'art. 5.7, comma 1. In tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 9.00.
    Nel caso di sostituzione edilizia il rapporto di copertura non dovrà superare il 40% del lotto fondiario.
  11. g) R3b - Gli interventi previsti sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza.
  12. h) R3c - È consentita la realizzazione o il completamento degli interventi come disciplinati nelle UTOE di appartenenza e discendenti da interventi edilizi diretti. Per le aree appartenenti a piani attuativi e progetti unitari di massima valgono le disposizioni di detti strumenti;
  13. i) R4 - Gli interventi previsti sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza. Salvo diversa specifica prescrizione per gli edifici esistenti per i quali è prevista la sostituzione, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  14. l) R5 - Gli interventi previsti sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza. Sono generalmente soggetti a Piano Attuativo.

7 Criteri per gli interventi

Di seguito vengono elencati i criteri utili per la progettazione e la realizzazione degli interventi, i quali dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme regolamentari statali e regionali vigenti.

  1. a) adeguamento tipologico: per le classi R1 e R2 gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio esistente, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio.
    Per quanto riguarda la realizzazione di balconi o terrazze di cui all'art. 5.2, comma 2, punto 6) dovrà essere comunque dimostrata la coerenza con il prospetto interessato dall'intervento. Inoltre sempre per le classi R1 ed R2 gli interventi di ristrutturazione che interessino un intero edificio dovranno uniformarsi ai caratteri architettonici del tessuto edilizio di appartenenza prevedendo l'eliminazione degli elementi impropri e/o delle superfetazioni con particolare attenzione alle facciate prospicienti le strade pubbliche urbane.
    Nella classe R4, in linea generale, gli interventi di recupero del tessuto edilizio esistente, dovranno tendere a conservare gli elementi strutturali caratterizzanti l'edificio in particolare le coperture e la scansione compositiva dei prospetti con particolare riguardo al mantenimento degli elementi tipici quali finestrature in ferro/vetro/cemento, pensiline, travi, pareti, colonne, balaustre, ringhiere, ecc.
  2. b) interventi sulle facciate: per le classi R1 e R2 gli interventi dovranno rispettare i caratteri architettonici e tipologici dell'edificio anche attraverso l'uso di materiali coerenti. In particolare non è ammesso l'uso di intonaci plastici; rivestimenti ceramici; tinteggiature non riconducibili ai colori tradizionali; infissi e oscuramenti metallici e comunque estranei alla tradizione. I paramenti murari a faccia vista e gli elementi architettonici e decorativi dovranno essere conservati nei caratteri e nella finitura originaria. In particolare per le classi R1 ed R2 nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia che interessino le facciate prospicienti le pubbliche vie, dovranno essere eliminate le superfetazioni, gli elementi incongrui e/o non coerenti con la tipologia e i caratteri architettonici dell'edificio. Fino all'entrata in vigore del Piano del Decoro Urbano (Art. 14 comma 3 delle presenti NTA), per la classe R1, gli interventi di finitura delle facciate dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico comunale;
  3. c) rialzamento della copertura finalizzato all'adeguamento sismico degli edifici. Tale intervento è consentito in deroga agli indici, è finalizzato alla realizzazione di nuove strutture quali cordoli in c.a.e solai di copertura senza che si ecceda la misura di 30 cm. nell'innalzamento della linea di gronda. Per le classi R1 e R2 tale intervento non è ammesso nel caso di unità edilizie facenti parte di interventi unitari e di aggregazioni lineari con linea di gronda costante, nel caso di fabbricati che presentino facciate progettate unitariamente con altri edifici e per gli edifici originati o recuperati tramite piano attuativo. Potrà essere preso in considerazione la possibilità di un intervento esteso a tutte le unità facenti l'aggregazione lineare unitaria e nel caso di interventi unitari, nel qual caso sarà sottoposto alla CETU. Nel caso l'intervento per le classi R1 e R2 sia ritenuto ammissibile, dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione delle falde e la conformazione originaria del tetto. Sempre per le classi R1 e R2 le nuove coperture dovranno essere realizzate a falde con inclinazione tradizionale. Salvo diversa specifica indicazione, il rifacimento del manto dovrà essere effettuato in coppi e tegole, per la costruzione di terrazze nelle falde della copertura dovrà essere dimostrata la coerenza con la forma del tetto e l'inclinazione delle falde.
  4. d) rialzamento del sottotetto. Per vano sottotetto si intendono i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed anche lo spazio non abitabile o non agibile di un edificio compreso tra l'ultimo orizzontamento e la falda della copertura. È possibile rialzare il vano sottotetto ed ottenere altezza massima in gronda interna di m. 2.20 ed altezza media di m. 2.70. Per le classi R1 e R2 il rialzamento del sottotetto può comportare la modifica del profilo della copertura, intesa come linea continua esterna della sezione del tetto (con esclusione degli abbaini, comignoli ed ogni altro elemento che fuoriesce), solo al fine di ricomporre la copertura nella tipologia a due falde o a padiglione. Per le classi R1 e R2 tale intervento non è ammesso nel caso di unità edilizie facenti parte di interventi unitari e di aggregazioni lineari con linea di gronda costante, nel caso di fabbricati che presentino facciate progettate unitariamente con altri edifici e per gli edifici originati da piani attuativi o facenti parte di piani attuativi vigenti. Il rialzamento del sottotetto dovrà comunque risultare compatibile con il contesto circostante.
  5. e) demolizione di volumi secondari. La demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza ha il fine prioritario di eliminare gli elementi di degrado architettonico e ambientale presenti nel lotto stesso. Tale intervento può prevedere l'accorpamento dei volumi ricostruiti all'edificio principale nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche ed in nessun caso sul fronte principale prospiciente spazi pubblici.
    Per volumi secondari si intendono quelli facenti parte di un medesimo organismo edilizio che svolgono funzioni accessorie e/o pertinenziali dell'edificio principale e non abbiano caratteristiche proprie da poter essere autonomamente utilizzati. Tale intervento può inoltre prevedere la modifica della destinazione d'uso dei volumi secondari, purché non si tratti di garage pertinenziali, ex annessi rurali e stanzoni artigianali per i quali valgono altri tipi d'intervento.
  6. f) realizzazione di portici/porticati. Si tratta della realizzazione di una tettoia poggiante su pilastri o colonne che definisce uno spazio coperto in aderenza all'edificio principale. Il portico può essere chiuso su due lati e può essere sviluppato anche su più livelli. Le dimensioni massime del portico sono di 20 mq. di Sc e 10 mq di Slp. La Slp così generata è finalizzata esclusivamente alla realizzazione di un portico con profondità superiore a m. 2.
  7. g) realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale. Le autorimesse legate da vincolo pertinenziale possono essere realizzate interrate, fuori terra o scoperte a seconda degli interventi attribuiti alle classi residenziali individuate dal RU. Nel caso di terreni in pendio è preferibile realizzare le autorimesse nel terrapieno esistente. Nel caso di realizzazione fuori terra le autorimesse dovranno essere preferibilmente ubicate in aderenza all'edificio principale e rese armoniche con esso attraverso un progetto di sistemazione complessiva dell'immobile.
  8. h) realizzazione di servizi igienici. La realizzazione di servizi igienici è ammessa solo nel caso in cui l'intervento sia attuato mediante aggiunte architettoniche coerenti, non sulla pubblica via e sul prospetto principale e preferibilmente nella parte retrostante l'edificio e per una Slp che non superi 9 mq. e h max interna m. 2.70;
  9. i) chiusura di terrazze e logge. La chiusura di terrazzi esistenti è consentita con tamponature leggere prevalentemente trasparenti finalizzata alla formazione di verande solo sui prospetti secondari. Le verande dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere realizzate in struttura solida autoportante, corredata di elementi trasparenti completamente a pribili contemporaneamente almeno per il 30% della superficie del pavimento; dovranno realizzarsi solo in corrispondenza di vani a servizio dell'abitazione (cucinotti inferiori a mq. 9, servizi igienici, ripostigli ecc) ovvero vani con altra fonte di aerazione; vengano ricavati ambienti di superficie inferiore a mq. 9. La chiusura di logge può avvenire nel caso in cui la loggia sia inserita nel volume/sagoma del fabbricato. La chiusura della loggia dovrà essere inserita in un progetto di riorganizzazione degli spazi afferenti ad esso e mirato ad ottenere spazi organici senza che il volume ottenuto sia funzionale a fornire luce ad altri vani.
  10. Dovranno inoltre essere ridefiniti i prospetti dell'edificio in maniera organica e coerente con gli elementi formali caratterizzanti l'edificio e con il contesto di riferimento. La nuova Slp ottenuta non dovrà superare 16 mq. Dimensioni lievemente superiori potranno essere consentite per il raggiungimento degli obiettivi elencati;
  11. j) ampliamenti una tantum. Gli ampliamenti una tantum sono finalizzati a migliorare e/o razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Gli ampliamenti sono applicati alle unità immobiliari principali, non sono quindi applicabili a quei manufatti che si configurano come superficie accessoria al fine di ricavarvi unità immobiliari principali autonomamente utilizzabili. Gli ampliamenti una tantum sono concessi a condizione che la Slp aggiuntiva sia collocata in aderenza all'edificio ovvero in sopraelevazione interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale. Oltre a ciò l'intervento dovrà risultare compatibile con i caratteri formali ed architettonici dell'edificio preesistente e con i caratteri dell'edificato circostante. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento proposto con il tessuto edilizio circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, prospetti sugli spazi pubblici, etc.). Ove consentito dalla disciplina del RU l'incremento di Slp può essere ricompreso in un intervento di sostituzione edilizia, nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione l'intero lotto urbanistico di riferimento e sia teso al miglioramento estetico, funzionale e prestazionale dell'organismo preesistente e garantisca un corretto inserimento dell'intervento nel contesto.
    A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno urbano di riferimento;
  12. k) realizzazione di piscine ed altri impianti sportivi. La realizzazione di piscine è ammessa solo se non comporta rilevanti movimenti di terra né rilevante impatto visivo, le vasche non potranno avere superficie superiore a mq. 100, il colore del rivestimento interno dovrà essere chiaro e tale da minimizzarne l'impatto. L'approvvigionamento di acqua dovrà avvenire in modo autonomo. Nel caso non sia possibile l'approvvigionamento autonomo il progetto sarà corredato del parere favorevole dell'azienda erogatrice per l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto. Le attrezzature di supporto (spogliatoio, servizi igienici e deposito attrezzi, ecc) non potranno essere di dimensione superiore a mq. 16 e dovranno essere realizzate utilizzando materiali e tecniche tipici del contesto e dell'edificio di riferimento. Tali attrezzature saranno preferibilmente realizzate interrate o seminterrate utilizzando eventuali dislivelli esistenti e comunque senza comportare rilevanti movimenti di terra. Le attrezzature strettamente necessarie al funzionamento e manutenzione della piscina saranno consentite nella quota necessaria. Nel caso si tratti di edifici di interesse storico-architettonico-documentale, i volumi prima detti dovranno essere realizzate interrati, seminterrate utilizzando dislivelli esistenti e/o ricavate utilizzando vani esistenti, qualora non fosse possibile dovrà essere effettuata apposita valutazione di compatibilità paesistica. I criteri esplicitati valgono anche per la realizzazione di altri impianti sportivi ad uso familiare;
  13. l) demolizione e fedele ricostruzione. Il riferimento all'utilizzazione di materiali analoghi deve essere inteso riferito all'uso di materiali che non comportino una sostanziale alterazione dei caratteri dell'edificio e del suo aspetto esteriore. È sempre ammessa la sostituzione dei materiali che costituiscono la struttura portante dell'edificio nonché l'innovazione dello schema statico necessario a conseguire il rispetto delle norme antisismiche;
  14. m) realizzazione di soppalchi. La realizzazione di soppalchi può comportare incremento di Su.
  15. Gli interventi sono ammissibili a condizione che il vano interessato abbia altezza non inferiore a ml. 5.00 ed altezza media non inferiore a ml. 4.50 e che l'inserimento del soppalco risulti - per le classi R1 e R2 - compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile ed in particolare con gli eventuali elementi decorativi in esso presenti;
  16. n) superamento barriere architettoniche e adeguamento degli edifici. Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici esistenti dovranno privilegiare soluzioni coerenti con la tipologia e i caratteri architettonici degli edifici stessi sia per l'uso dei materiali che per le tecniche costruttive. La realizzazione di volumi per l'adeguamento degli edifici per le esigenze dei disabili è ammessa previa dimostrazione dell'impossibilità di risoluzione distributiva interna. Gli interventi dovranno essere effettuati attraverso aggiunte architettoniche coerenti, in relazione all'edificio principale ed al contesto. La dimensioni delle aggiunte volumetriche deve essere dimostrato attraverso appositi elaborati che certifichino la relazione tra i nuovi spazi e le effettive necessità delle persone cui sono destinati;
  17. o) interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi. Tale intervento può comportare l'adeguamento delle altezze interne dei vani, soprattutto per quelli ubicati al piano terreno o seminterrato. Tale adeguamento, nel rispetto di ogni altra norma regoalamentare, non potrà superare 20-30 cm;
  18. p) volumi tecnici e cantine. Nelle zone R1 e R2 i volumi tecnici e le cantine dovranno essere realizzati in vani interrati, al di sotto dell'edificio principale, senza che questi debordino dall'ingombro massimo dell'edificio o nei terrapieni esistenti utilizzando il dislivello del terreno. Nelle zone R3, con esclusione delle aree R3a.PA, tali volumi possono essere realizzati nel lotto di pertinenza avendo cura di proporre un inserimento armonico nel contesto, evitando l'ubicazione sui fronti principali dell'edificio. I volumi tecnici e cantine possono avere una altezza massima interna di m. 2.40; qualora siano realizzati fuori terra e/o nei terrapieni dovranno avere Slp massima di 6 mq. per i volumi tecnici e 12 mq per le cantine. Dimensioni superiori saranno consentite se adeguatamente certificate;
  19. q) parcheggi: valgono le disposizioni dell'Art. 11 delle presenti NTA;
  20. r) costruzioni accessorie: sono consentiti una tantum negli spazi di pertinenza dei singoli edifici, piccoli manufatti ad uso deposito attrezzi, anche al di fuori degli indici urbanistici. Tali interventi sono regolati dal RE.
  21. u) piani interrati e seminterrati: se consentiti dalle disposizioni riferite alla fattibilità geologica possono essere realizzati piani interrati per cantine e parcheggi. I piani interrati potranno fuoriuscire dal perimetro dell'edificio fino ad un massimo del 40% del lotto di riferimento, purché sia garantito il rispetto della superficie permeabile;
  22. v) tutti gli interventi edilizi devono garantire il rispetto della superficie permeabile così come definita dal Regolamento Edilizio. Per gli interventi di ampliamento, anche afferenti alla ristrutturazione edilizia, non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi scoperti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita.

Art. 25 Aree del Terziario (T) - Attività commerciali e direzionali

1 Comprendono aree o edifici con destinazione prevalente ad attività direzionali e commerciali. Le rispettive quantità vengono definite all'interno delle singole UTOE di appartenenza. Possono comprendere altre destinazioni quando specificamente indicato.

2 Il RU ne riconosce la seguente articolazione in Sottoclassi:

Ta -
Aree di nuovo impianto con una quota di attività commerciali e direzionali ≥ 50% della Slp complessiva;
Tb -
Aree già edificate per le quali il RU prevede la sostituzione dei fabbricati esistenti con edifici a destinazione ad attività commerciali e/o direzionali;
Tc -
comprende edifici per i quali il RU prevede la conservazione parziale o totale e il recupero con introduzione di attività commerciali e/o direzionali.

Le suddette Sottoclassi sono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 da perimetrazione e sigla T.

3 Gli interventi sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza.

Art. 26 Aree della Ricettività (RT)

1 Comprendono aree, complessi immobiliari o edifici prevalentemente destinati ad attrezzature ricettive e servizi per il turismo. Possono comprendere altre destinazioni se specificamente indicato.

2 Il RU riconosce la seguente articolazione in Sottoclassi:

RTa -
Aree di nuovo impianto;
RTb -
edifici ricettivi già esistenti o aree edificate nelle quali viene prevista la sostituzione o il recupero degli edifici con destinazione ad attività ricettiva.

Le suddette Sottoclassi sono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 da perimetrazione e sigla RT.

3 Gli interventi sono singolarmente disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza.

Art. 27 Aree della Produzione (P)

1 Comprendono aree specificamente destinate alle attività produttive industriali e/o artigianali.
Salvo diversa specifica indicazione sono ammessi uffici, servizi, residenza se strettamente connessa alle attività produttive.

2 Salvo diversa e specifica indicazione, la massima altezza ammessa per gli edifici a destinazione industriale e artigianale è di ml. 8,50; sulla base di dimostrata necessità produttiva, l'AC potrà consentire deroghe a tale limite. Sono esclusi dal calcolo dell'altezza impianti tecnologici, silos e ciminiere.

3 Il RU ne riconosce la seguente articolazione in Classi e Sottoclassi:

  1. a) P1 - Aree produttive consolidate: comprende il Macrolotto di Gabolana. Onde agevolare il processo di riorganizzazione funzionale localizzativa l'area viene articolata nelle seguenti sottoclassi:
    1. a1) P1a - Aree destinate ad attività industriali e artigianali comprensive degli uffici e dei servizi di supporto. L'artigianato di servizio è ammesso limitatamente ad attività con superficie aperta al pubblico non inferiore a 300 mq. Sono ammesse attività legate alla logistica, depositi e magazzini, attività direzionali, attività commerciali all'ingrosso o con esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio, mercati, esposizioni merceologiche ed attività commerciali che necessitano di grandi superfici per esposizione dei prodotti, specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita.
      La residenza è ammessa solo se esistente o se direttamente connessa all'attività produttiva, con una Slp max di mq. 100 e comunque non superiore al 10% della Slp, in unità immobiliari della superficie non inferiore a mq. 500 di slp. Per gli edifici residenziali esistenti viene privilegiato il cambio di destinazione ad uffici o attività di supporto alla produzione. In tal caso non potrà essere concessa nuova Slp a destinazione residenziale. Qualora il rapporto di copertura sia ≥ 60% della Sf, sono ammessi una tantum esclusivamente limitati ampliamenti per la costruzione di volumi tecnici e nel rispetto della distanza minima di ml. 6,00 dai confini.
      Categorie d'intervento: sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2, comma 4 e, limitatamente alle attività industriali ed artigianali, di ristrutturazione urbanistica. Nel caso si attuino interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere rispettati i seguenti indici urbanistici:
      • Slp/Sf 0,70
      • Rc max 60%
      • Distanza dai confini ml. 6,00
      • Parcheggi privati: dovrà essere previsto almeno 1 posto auto ogni mq. 500 di Sc.
    2. a2) P1b - Aree destinate ad attività miste industriali; artigianali; artigianato di servizio; commerciali; direzionali e di servizi di uso pubblico. La residenza è ammessa solo se esistente o se direttamente connessa all'attività produttiva, con una Slp max di mq. 100 e comunque non superiore al 10% della Slp, in unità immobiliari della superficie non inferiore a mq. 500 di slp. Per gli edifici residenziali esistenti viene privilegiato il cambio di destinazione ad uffici o attività di supporto alla produzione.
      Categorie d'intervento: sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia (Art. 5.2, comma 4 delle presenti NTA) finalizzata alla riorganizzazione funzionale anche con incremento della Slp interna. Sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica solo se finalizzati alla introduzione di attività commerciali, direzionali e di servizi di uso pubblico. Tali interventi dovranno essere subordinati a Piano di Recupero esteso all'intera singola area P1b. L'AC potrà consentire, per ragioni di fattibilità, una diversa estensione del Piano di Recupero. Salvo diversa specifica indicazione tali interventi dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:
      • Slp/Sf 0,70
      • Rc max 50%
      • Distanza minima dai confini ml. 6,00
      • Parcheggi: art. 11 delle presenti norme.
    3. a3) P1c - Aree interessate da Rifunzionalizzazione Produttiva (RP) mediante interventi di riassetto urbanistico singolarmente definiti e disciplinati all'interno dell'UTOE 2 "Macrolotto di Gabolana". Ulteriori articolazioni sono disciplinate nel Titolo VI delle presenti norme;
  2. b) P2 - Aree produttive localizzate in situazioni marginali. Comprendono le aree di Moschignano, Spicciano e La Tignamica. Oltre alle attività industriali e artigianali sono ammesse attività commerciali, direzionali, di servizio fino ad un massimo del 30% della Slp.
    La residenza è ammessa solo se esistente.
    Categorie d'intervento: sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia (Art. 5.2, comma 4, delle presenti NTA) finalizzata alla riorganizzazione interna anche con aumento della Slp e/o frazionamento dell'immobile ma senza aumento della Sc. È consentito l'ampliamento una tantum unicamente per impianti tecnologici. Se finalizzati alla introduzione di attività terziarie o produttive innovative sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica con i seguenti indici:
    • Slp/Sf 0,65
    • Rc max 50%
    • Distanza minima dai confini ml. 6,00
    • Parcheggi: art. 11 delle presenti norme.
    • Prescrizioni specifiche: quando tali interventi interessino più edifici dovranno essere subordinati a Piano Attuativo.
  3. c) P3 - Aree produttive miste nelle quali è in atto un processo di introduzione di attività commerciali e direzionali miste alle attività artigianali o che presentano situazioni di parziale dismissione, sottoutilizzazione, prevalenza di depositi o magazzini. Comprendono l'area di Via Fattori in località La Briglia, parte dell'area di La Tignamica e Briglia Camino. Ai fini della articolazione degli interventi vengono riconosciute le seguenti Sottoclassi:
    1. c1) P3a - Aree destinate ad attività miste artigianali, artigianato di servizio, direzionali, commerciali, servizi di uso pubblico;
    2. c2) P3b - Aree destinate ad attività direzionali, commerciali, servizi di uso pubblico e residenza;
    3. c3) P3c - Aree destinate alla realizzazione di parcheggi coperti e servizi di uso pubblico.
    Le aree P3 sono interessate da interventi di Rifunzionalizzazione Produttiva (RP) singolarmente disciplinati all'interno dell'UTOE di appartenenza. Le suddette Classi e Sottoclassi sono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 da perimetrazione e sigla P3.

Art. 28 Aree di Verde privato (VP)

1 Sono aree scoperte private che il RU vincola alla non edificabilità. È ammessa la realizzazione delle strutture specificamente indicate dalle presenti NTA per ogni tipologia di aree.

2 In base alle loro caratteristiche sono articolate in:

VP1
aree verdi e giardini;
VP2
aree verdi sportive;
VP3
pertinenze inedificabili;
VP4
aree boscate.

Le suddette aree sono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 da perimetrazione e sigla VP.

3 Il verde esistente ad alto fusto dovrà essere mantenuto e reintegrato con specie dello stesso tipo in caso di morte e deperimento. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati limitando l'alterazione dei luoghi e conservandone le peculiarità e non dovranno comunque costituire impatto negativo sul paesaggio. L'abbattimento di alberi dovrà essere autorizzato dall'AC che potrà stabilire le modalità di reimpianto.

4 Nell'ambito delle aree VP1 e VP4 tutti gli interventi che interessino aree di superficie superiore a mq. 1.500 dovranno essere corredati da progetto botanico a firma di tecnico abilitato che indichi le specie utilizzate e la disposizione degli individui.

5 Salvo diversa specifica indicazione per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (Art. 5 delle presenti NTA).

6 Salvo diversa specifica indicazione per gli edifici esistenti si conferma la destinazione attuale.

Art. 28.1 Articolazione delle aree

1 VP1 - Aree verdi e giardini. Oltre alla sistemazione a giardino, salvo diversa specifica indicazione, possono essere realizzate:

  • - piscine e impianti sportivi ad uso privato con le modalità e prescrizioni dell'Art. 24 comma 7 k) delle presenti NTA;
  • - piccole costruzioni accessorie per ricovero attrezzi per ogni lotto, realizzate in legno, in muratura intonacati o rivestiti in pietra, la copertura dovrà essere a coppi e tegole. Tali manufatti dovranno essere posizionati nel lotto in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e realizzate con le dimensioni indicate dal Regolamento Edilizio;
  • - parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto e sistemazioni dell'area con opere di livellamento, riorganizzazione degli spazi, pavimentazioni, arredi e quanto altro della stessa consistenza.

Se specificamente indicato, è ammessa la realizzazione di manufatti realizzati secondo le caratteristiche e la dimensioni indicate dal Regolamento Edilizio. Se gli interventi di sistemazione delle aree interessano superfici superiori a mq. 1.500 e/o prevedono un riassetto dell'area e/o comportano rilevanti movimenti di terra, il progetto dovrà essere supportato dal rilievo delle specie vegetali e dovrà porre particolare cura nella realizzazione di eventuali muri reggiterra ed altre opere simili. Nell'ambito delle Aree VP1 il RU evidenzia:

  1. a) VP1a - giardini di particolare pregio e/o costituenti pertinenze di edifici di interesse storico- architettonico. In tali aree è prescritta la conservazione dell'assetto storicizzato, delle a lberature, degli elementi significativi di arredo o decoro originari. Non è ammessa la realizzazione di impianti sportivi. Non sono ammesse nuove edificazioni;
  2. b) VP1b - orti, oliveti, piccoli appezzamenti coltivati. È ammessa la realizzazione di serre stagionali e piccole costruzioni per ricovero attrezzi nella misura e con le modalità indicate per le aree VP1 e previa demolizione delle baracche e strutture precarie esistenti;
  3. c) VP1c - Aree di frangia costituenti aree di passaggio tra gli abitati e il territorio aperto o aree di rispetto lungo i corsi d'acqua o strade. In tali aree dovranno essere conservati gli elementi colturali, morfologici e vegetazionali che ne caratterizzano il paesaggio. Nelle fasce lungo i corsi d'acqua potranno essere messe a dimora unicamente specie tipiche della flora riparia.
    Non è ammessa la realizzazione di impianti sportivi. Salvo diversa specifica indicazione è ammessa la realizzazione di serre stagionali o piccole costruzioni per ricovero attrezzi nella misura e con le modalità indicate nel Regolamento Edilizio e previa demolizione delle baracche e strutture precarie esistenti. Per la realizzazione delle serre dovranno essere redatti appositi progetti contenenti la verifica dell'impatto visivo e indicanti la tipologia dell'impianto, le tecniche costruttive e i materiali.

2 VP2 - Aree verdi sportive. Salvo diversa e specifica indicazione, è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti. Tali impianti potranno occupare fino al 50% dell'area. L'area restante dovrà essere sistemata a verde. I parcheggi, laddove non indicati, devono essere preferibilmente posizionati lungo le strade e possibilmente alberati. Potranno essere realizzati manufatti destinati a i servizi di supporto alle attività sportive adeguati alla dimensione e alla tipologia degli interventi. Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature l'AC potrà stipulare con i soggetti attuatori a pposite convenzioni che ne garantiscano l'uso pubblico parziale o esclusivo. Gli interventi sono definiti e disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza.

3 VP3 - Pertinenze inedificabili. Sono aree di pertinenza degli edifici industriali e artigianali nelle quali è unicamente ammessa la realizzazione di impianti tecnologici, silos, piazzali di stoccaggio, parcheggi privati. Tali aree concorrono alla determinazione della superficie fondiaria.

4 VP4 - Aree boscate. Sono aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (ex L.431/85). Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Oltre alle opere finalizzate alla prevenzione degli incendi e del rischio idrogeologico è consentita unicamente la realizzazione di:

  • - strutture smontabili da realizzare, con le caratteristiche e le dimensioni previste dal Regolamento Edilizio, per piccoli chioschi, coperture di aree di sosta e pic-nic;
  • - percorsi pedonali non asfaltati e piste ciclabili;
  • - aree per il gioco dei bambini;
  • - percorsi carrabili di servizio e/o per la manutenzione non asfaltati ed aree di parcheggio privato.

Non è ammessa l'introduzione di specie diverse da quelle esistenti o comunque estranee alla flora locale. Tali aree potranno essere convenzionate all'uso pubblico.

Art. 29 Aree Aperte di uso pubblico (V)

1 Sono le aree aperte che presentano caratteri prevalentemente urbani e contribuiscono al soddisfacimento degli standard. Svolgono funzioni ornamentali, di riequilibrio atmosferico, di svago, di sport, di riposo. Dovranno essere realizzate tenendo conto della loro funzione.

2 In base agli usi specifici sono articolate in:

Vpz
Piazze e aree pavimentate;
Vc
Aree verdi complesse;
Vp
Aree a Verde pubblico;
Va
Aree a Verde attrezzato;
Vs
Aree Verdi per lo sport;
Vg
Aree Verdi a giardino;
Vf
Verde fluviale.

Le suddette aree sono individuate sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 dalla specifica sigla e campitura colore verde. L'eventuale numero apposto alla sigla indica la presenza di norme specifiche.

3 Salvo diversa specifica disposizione, è vietata la costruzione di qualsiasi tipo di edificio, ad esclusione delle attrezzature di supporto alle diverse attività. L'AC potrà autorizzare in tali aree, per ragioni di pubblica utilità, la realizzazione di servizi tecnologici e impianti di distribuzione di a cqua, energia e gas.

4 Le sistemazioni dovranno osservare le eventuali prescrizioni specifiche contenute nelle presenti NTA Dovranno essere oggetto di progettazione unitaria eventualmente estesa ad aree verdi contigue a diversa caratterizzazione qualora si configurino sistemi organici.

5 Per la sistemazione a verde dovranno essere utilizzate specie tipiche dell'area e del contesto ambientale. Le specie arboree dovranno essere scelte tra quelle indicate dall'Allegato "C" alle presenti NTA.

6 Gli interventi relativi a recinzioni, muri a retta, parcheggi, piazzali dovranno essere realizzati limitando l'alterazione dei luoghi, conservandone le peculiarità e non dovranno comunque costituire impatto negativo sul paesaggio.

7 Nell'ambito delle aree Vp, Va, Vf tutti gli interventi che interessino aree di superficie superiore a mq. 1.500 dovranno essere corredati da progetto botanico a firma di tecnico abilitato che indichi le specie utilizzate e la disposizione degli individui.

8 Salvo diversa specifica indicazione per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (Art. 5.1 comma 1 delle presenti NTA).

9 Gli interventi sono attuati per intervento diretto pubblico o privato convenzionato.

10 L'AC, senza procedere all'esproprio, potrà convenzionare con i proprietari l'uso pubblico delle aree e disciplinarne la gestione e la manutenzione.

Art. 29.1 Articolazione delle aree

1 Vpz - Piazze e aree pavimentate. Spazi a carattere unitario, per forma e funzioni, pavimentati e differenziati dalla viabilità. I parcheggi sono ammessi solo se specificamente indicati. L'AC potrà comunque destinare a parcheggio pubblico una quota dell'area non superiore al 30%. Potranno essere attrezzate con elementi di arredo urbano e chioschi realizzati secondo le caratteristiche e le dimensioni indicate dal Regolamento Edilizio. Dovranno essere adeguatamente illuminate.
Quando specificato le piazze saranno alberate. Per gli interventi sugli edifici che interessino i fronti prospicienti le piazze dovrà essere presentata una documentazione idonea a controllare gli esiti degli interventi sulle piazze stesse.

2 Vc - Aree verdi complesse. Sono aree destinate alla realizzazione di sistemi complessi di verdi, spazi pavimentati, attrezzature urbane situati su diversi livelli. Gli interventi sono singolarmente definiti e disciplinati all'interno delle UTOE di appartenenza.

3 Vp - Aree a Verde pubblico. Sono aree destinate allo svago e al riposo con attrezzature per la sosta ed eventuali piccole attrezzature per il gioco dei bambini. Le superfici devono essere in prevalenza erbose e attraversate da passaggi pedonali non asfaltati. Tutte le aree a verde pubblico devono contenere almeno le attrezzature per la sosta. Qualora l'AC lo ritenga opportuno potranno essere realizzate piazzole di compostaggio per il rifiuto verde. Sono ammessi, salvo prescrizioni contrarie, servizi igienici. Salvo diversa specifica indicazione, l'AC potrà consentire il cambio di destinazione a Vs per la realizzazione di strutture sportive di base.

4 Va - Aree a Verde attrezzato. Sono aree prevalentemente attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi, piccole attrezzature per lo spettacolo, campi liberi, spazi sosta. Salvo diversa specifica indicazione, in tali aree potranno essere sistemate piccole strutture di ristoro, edicole, chioschi realizzate con le caratteristiche e dimensioni indicate dal Regolamento Edilizio. Qualora l'AC lo ritenga opportuno potranno essere realizzate piccole strutture ricettive e piazzole per tende comunque da sottoporre a convenzione con l'AC.

5 Vs - Aree Verdi per lo sport. Sono aree destinate ad impianti sportivi all'aperto. Possono essere attrezzate con spazi per la sosta, piazzole, alberature, aree a prato, percorsi pedonali, elementi di a rredo in strutture leggere. Le recinzioni devono essere prevalentemente realizzate con siepi. I parcheggi, laddove non indicati, devono essere preferibilmente posizionati lungo le strade e possibilmente alberati. Salvo diversa e specifica indicazione, potranno essere realizzate coperture stagionali dei campi. In tali aree sono ammessi, oltre agli impianti e ai campi, solo le indispensabili attrezzature di supporto (spogliatoi, servizi igienici, ristoro e accettazione). Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti l'AC potrà stipulare apposite convenzioni con privati che dovranno garantire l'uso pubblico delle attrezzature e la loro manutenzione.

6 Vg - Aree Verdi a giardino. Sono aree destinate alla formazione di giardini con impianto prevalentemente disegnato, sistemate con prati, zone pavimentate, alberature, viali, spazi di sosta ed elementi di arredo urbano. Non sono ammesse attrezzature per il gioco e lo sport. Il disegno e l'uso dei materiali dovranno risultare coerenti con il contesto circostante.

7 Vf - Verde fluviale. Sono le aree di sponda del Bisenzio che contribuiscono alla formazione di un continuum verde articolato in relazione a diverse modalità di fruizione. Salvo diversa specifica indicazione, è ammessa la realizzazione di:

  • - aree attrezzate per attività ricreative e per il gioco dei bambini;
  • - campi da gioco liberi e non recintati;
  • - aree per spettacoli e manifestazioni all'aperto;
  • - giardini e arboreti;
  • - strutture smontabili per chioschi, edicole, coperture di aree di sosta (realizzate con le caratteristiche e le dimensioni indicate dal Regolamento Edilizio);
  • - servizi igienici;
  • - percorsi pedonali e ciclabili.

Le necessarie attrezzature di supporto alle attività previste dovranno essere realizzate con strutture smontabili. Gli interventi dovranno prevedere la riqualificazione o ricostituzione della flora riparia con le specie indicate all'Allegato "C" alle presenti NTA e comunque nelle sistemazioni a verde non é consentita l'introduzione di specie estranee a tale vegetazione. Eventuali edifici presenti all'interno delle aree potranno essere destinati ad attività di ristoro e tempo libero. Salvo diversa specifica indicazione, per tali edifici sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia (Art. 5.2, comma 2, delle presenti NTA).

Art. 29.2 Interventi per il superamento delle barriere architettoniche

1 In tutte le Aree Aperte di uso pubblico esistenti o di nuovo impianto dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche onde consentirne un'adeguata fruibilità anche a persone con ridotta o nulla capacità motoria o sensoriale.

2 In particolare, con riferimento alle normative vigenti, dovranno essere realizzati:

  • - scivoli di raccordo tra marciapiedi e strada e/o tra marciapiedi a diverse quote;
  • - rampe di opportuna pendenza per il superamento di dislivelli;
  • - pavimentazioni antisdrucciolevoli dei percorsi pedonali;
  • - segnaletica facilmente leggibile e apparati di facilitazione dell'orientamento per i non vedenti;
  • - servizi igienici accessibili ai disabili.

Art. 30 Aree dei Servizi di uso pubblico (S)

1 Aree destinate a servizi di uso pubblico che contribuiscono al soddisfacimento degli standard.

2 In base agli usi specifici sono articolate in:

Sl
Servizi sociali;
Sch
Servizi per il culto;
Sr
Servizi ricreativi, culturali e per la formazione;
Sh
Servizi socio-sanitari;
Si
Servizi per l'istruzione di base;
Ss
Servizi sportivi;
Sa
Servizi di accoglienza;
Sp
Servizi per l'industria;
St
Servizi tecnologici e tecnico-amministrativi;
Sc
Servizi cimiteriali.

Le suddette aree sono individuate sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 dalla specifica sigla. L'eventuale numero apposto alla sigla indica la presenza di norme specifiche.

3 Nell'ambito di ciascuna area è sempre ammessa la presenza di altri servizi di uso pubblico purché compatibili con la destinazione prevalente.

4 Il RU indica come aree di servizi aree già destinate a questo uso e altre di nuovo impianto.

5 Per le seguenti aree: Sl (servizi sociali); Sr (servizi ricreativi, culturali e per la formazione); Sh (servizi socio-sanitari); Sa (servizi di accoglienza) l'AC potrà consentire il cambio di destinazione dall'uno all'altro dei servizi sopra elencati senza che questo costituisca variante al presente RU.

6 Sono consentiti solo impianti e costruzioni necessari all'uso al quale le singole aree sono destinate. Le nuove costruzioni dovranno essere dimensionate tenendo conto dell'effettiva necessità e funzionalità nel rispetto dei valori ambientali e del contesto urbanistico. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle sistemazioni esterne (pavimentazioni, piantumazioni, recinzioni, elementi di arredo urbano e illuminazione). L'A.C. potrà autorizzare in tali aree, per motivate ragioni di pubblica utilità, la realizzazione di servizi tecnologici e impianti per la distribuzione di acqua, energia e gas.

7 Per tutti gli edifici esistenti, salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia (Art. 5.2 delle presenti NTA). Gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale sono specificamente disciplinati in riferimento alla classe di appartenenza.

8 Tutti gli edifici specialistici dovranno avere caratteristiche tipologiche riconoscibili e unitarie. Dovranno essere facilmente accessibili e dotati dei servizi necessari.

9 Gli interventi sono attuati per intervento diretto pubblico o privato convenzionato.

10 Gli edifici di proprietà di Enti o Associazioni che svolgono attività di interesse sociale sono a ssimilati ad edifici di interesse pubblico. Agli effetti dell'edificabilità gli interventi relativi a questa categoria di edifici sono condizionati solo al rispetto delle esigenze funzionali legate all'espletamento dell'attività di interesse sociale salvo comunque il rispetto dei valori storici ed ambientali dell'intorno.

11 Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti, l'AC potrà stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni che dovranno garantire l'uso pubblico delle attrezzature, le modalità di manutenzione degli edifici e delle aree di pertinenza.

12 L'A.C., senza procedere all'esproprio, potrà convenzionare con i proprietari l'uso pubblico degli edifici e delle aree e disciplinarne la gestione e la manutenzione.

Art. 30.1 Articolazione delle aree

1 Sl - Servizi sociali. Comprendono: centri sociali, residenze protette, case-famiglia, case per a nziani, case vacanza, centri di recupero comprensivi delle attrezzature di supporto necessarie allo svolgimento della funzione.

2 Sch - Servizi per il culto. Comprendono: luoghi per il culto di qualsiasi confessione e centri parrocchiali. Per le Chiese facenti parte del patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 "Codice del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" gli interventi ammessi sono quelli indicati dall'Art. 5.1, comma 5) delle presenti NTA per la classe a.

3 Sr - Servizi ricreativi, culturali e per la formazione. Comprendono: centri sociali, culturali e ricreativi, laboratori per la formazione professionale e ateliers, centri polivalenti, sale di spettacolo, musei, biblioteche, ludoteche; è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a supporto delle attività di servizio.

4 Sh - Servizi socio-sanitari. Comprendono: ambulatori, poliambulatori, centri di analisi cliniche, sedi di associazioni di pubblica assistenza sanitaria, farmacie.

5 Si - Servizi per l'istruzione. Comprendono: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo sia pubbliche che private. All'interno di tali aree si applicano le norme di legge sull'edilizia scolastica vigenti al momento dell'attuazione. Inoltre:

  • - i fabbricati esistenti potranno essere adibiti esclusivamente ad usi scolastici, parascolastici, culturali e sociali;
  • - le aree libere saranno destinate ad attività sportive, giardini e aree per attività parascolastiche e culturali.

Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni che si rendano necessari per il raggiungimento delle finalità connesse alla destinazione d'uso.

6 Ss - Servizi sportivi. Comprendono: palestre, centri benessere, piscine, palazzi dello sport, campi da gioco coperti o copribili stagionalmente, stadio comunale, comprensivi delle attrezzature di supporto e dei parcheggi.

7 Sa - Servizi di accoglienza. Comprendono le attrezzature (servizi di accoglienza, ostelli, foresterie) dei Centri Visita delle ANPIL.

8 Sp - Servizi per l'industria. Comprendono: mense, asili nido, sedi di associazioni di categoria, sedi di corsi di aggiornamento, centri sociali, attrezzature sanitarie, attrezzature di ristoro, culturali, per il tempo libero e lo sport, nonché tutte le attrezzature specificamente destinate ad attività di supporto alle attività produttive.

9 St - Servizi tecnologici e tecnico-amministrativi. Comprendono: servizi tecnici, stazioni di trasporti, impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi amministrativi, servizi comunali compresi magazzini e depositi, servizi della protezione civile, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni o sostanze nocive per la salute dell'uomo è prescritta una fascia di rispetto di ml. 100 con vincolo di inedificabilità. Nelle aree destinate al lagunaggio e alla rinaturalizzazione di acque provenienti da cicli depurativi biologici o chimico-biologici sono ammessi limitati interventi di rimodellamento del terreno purché non in contrasto con la disciplina dell'Art. 10 delle NTA del PS.

10 Sc - Servizi cimiteriali. Comprendono tutte le aree e le attrezzature connesse con la sepoltura, le cremazioni e il commiato. Sono, inoltre, considerati servizi cimiteriali gli uffici cimiteriali, gli alloggi dei guardiani, i chioschi (realizzati secondo le dimensioni e le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) e gli altri servizi specifici. Sono sempre consentiti interventi fino al risanamento conservativo (Art. 5.1 delle presenti NTA). Le aree per eventuali ampliamenti, nel rispetto di quanto indicato all'Art. 13 delle presenti NTA, al di fuori delle aree specificamente indicate dal RU potranno essere reperite in adiacenza utilizzando anche aree indicate per altra destinazione purché di uso pubblico e non incidenti sulle previsioni del presente RU Gli interventi di ampliamento dovranno risultare coerenti con gli impianti originari ed essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana (Art. 2 del Regolamento Edilizio).

Art. 30.2 Interventi per il superamento delle barriere architettoniche

1 Tutti i Servizi di uso pubblico esistenti o di nuovo impianto dovranno essere provvisti di elementi per il superamento delle barriere architettoniche in grado di garantire accessibilità e adeguata fruibilità anche a persone con ridotta o nulla capacità motoria o sensoriale.

2 In particolare:

  • - l'accessibilità ai diversi piani degli edifici dovrà essere garantita da ascensori o nel caso di dimostrata impossibile realizzazione di questi da montascale;
  • - i dislivelli tra esterno ed interno dell'edificio dovranno essere raccordati da rampe, piattaforme elevatrici o montascale;
  • - gli eventuali parcheggi interni all'area dovranno risultare complanari agli ingressi degli edifici o essere ad essi collegati da rampe. Dovranno prevedere posti auto per disabili posizionati più possibile in vicinanza degli accessi agli edifici;
  • - dovranno essere previsti servizi igienici accessibili ai disabili;
  • - dovranno essere rispettati nella progettazione i criteri indicati dal DL Ministero Lavori Pubblici n. 236/89 e Decreto Presidente della Repubblica 503/96.

Capo IIIº Interventi nel Sistema della Mobilità

Art. 31 Disposizioni generali

1 Conformemente alle indicazioni del PS il RU suddivide il Sistema della Mobilità in:

  • - Viabilità meccanizzata;
  • - Viabilità non meccanizzata;
  • - Ferrovia; definendone e disciplinandone gli interventi anche attraverso ulteriori articolazioni.

2 Gli interventi di manutenzione, adeguamento, trasformazione e nuovo impianto sono definiti all'Art. 7 delle presenti NTA.

3 Tutti gli interventi di trasformazione e di nuovo impianto dovranno attenersi alle prescrizioni delle schede di fattibilità geologica. Se ricadenti all'interno dei SIR 40 "Calvana" e SIR 41 "Monteferrato" sono soggetti a valutazione di incidenza come indicato all'Art. 17 comma 13 delle presenti NTA.

4 Gli interventi ricadenti all'interno dell'ANPIL "Monteferrato" dovranno essere realizzati in conformità con la disciplina della DCR 67/96 e successive modificazioni e con le disposizioni dell'art. 17.1 delle presenti NTA.

Art. 32 Viabilità meccanizzata

1 Le strade sono costituite da sede carrabile, banchine laterali, eventuali zone per la sosta, intersezioni a raso, svincoli, sottovie e cavalcavie, aree verdi di corredo, marciapiedi.

2 Appartengono alla viabilità meccanizzata i parcheggi e le aree di distribuzione carburante.

3 Per le fasce di rispetto valgono le disposizioni dell'Art. 13 comma 1 delle presenti NTA.

4 Il RU conferma e integra i tracciati individuati dal PS per il Sistema della Mobilità (Art. 33 comma 6 delle NTA del PS) indicandone ulteriori articolazioni interne.

5 Ai fini della disciplina il RU conferma la seguente articolazione:

  • - Strade di scorrimento: comprende le strade extraurbane appartenenti alla rete viaria sovraccomunale. Gli interventi sono definiti e disciplinati al seguente Art. 32.1;
  • - Strade di attraversamento: comprende le strade che costituiscono la rete di connessione a carattere intercomunale. Gli interventi sono definiti e disciplinati al seguente Art. 32.2;
  • - Strade di collegamento: comprende la maglia delle connessioni tra gli insediamenti del territorio comunale. Gli interventi sono definiti e disciplinati ai seguenti Artt. 32.3, 32.4, 32.5;
  • - Strade urbane: comprende le principali strade dei centri abitati del fondovalle. Gli interventi sono definiti e disciplinati ai seguenti Artt. 32.6 e 32.7.

6 In sede di progettazione esecutiva di nuovi tracciati viari, potranno essere apportate modifiche non sostanziali ai tracciati in relazione al maggiore dettaglio conoscitivo mantenendo invariati i recapiti.

Art. 32.1 Strade di scorrimento

1 Oltre agli interventi di manutenzione sono sempre ammessi interventi di adeguamento e trasformazione (Art. 7 delle presenti NTA) che saranno definiti e realizzati a cura dell'Ente competente. Il tracciato riportato nelle Tavole del RU, compresi gli svincoli e gli innesti con la viabilità locale, potrà essere modificato dagli interventi di a deguamento in corso di progettazione esecutiva e di esecuzione.

Art. 32.2 Strade di attraversamento

1 Oltre agli interventi di manutenzione sono ammessi interventi di adeguamento (Art. 7 comma 3 delle presenti NTA). Tali interventi dovranno tendere a realizzare una sezione stradale costante costituita da una carreggiata con una corsia per senso di marcia e banchine laterali.

2 All'interno dell'abitato di Schignano, ove possibile, dovrà essere realizzato, da almeno un lato, marciapiede pavimentato.

3 Lungo la sede stradale, ove indicato dalle Tavv. 2 e 3 "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000, dovranno essere realizzati parcheggi a raso.

Art. 32.3 Strade di collegamento

2 Il RU all'interno delle strade di collegamento individua specifici tracciati "da valorizzare" (Art. 32.4 delle presenti NTA) o, in ragione della particolare valenza turistica, ne attribuisce la classificazione di "Strada-Parco" (Art. 32.5 delle presenti NTA).

3 Oltre agli interventi di manutenzione sono sempre ammessi interventi di adeguamento; modifiche e/o integrazioni dei tracciati mediante interventi di trasformazione o di nuovo impianto (come rispettivamente previsti dall'Art. 7 delle presenti NTA). Tutti gli interventi dovranno tendere a realizzare carreggiate costanti con una corsia per senso di marcia e banchine laterali. Sono consentiti accessi diretti alle proprietà laterali.

4 Gli interventi dovranno essere finalizzati ad ottenere tracciati con caratteristiche tecniche che ne garantiscano una percorribilità lenta. Tali strade potranno essere soggette da parte dell'AC a limitazioni del traffico veicolare.

5 Salvo diversa specifica indicazione, non è ammessa l'asfaltatura della sede stradale se non già esistente. Sono ammessi interventi di consolidamento e di depolverizzazione del fondo stradale a l fine di evitare fenomeni di dilavamento o erosione.

6 I tracciati potranno essere affiancati da percorsi pedonali, piste ciclabili, piste equitabili.

Art. 32.4 Viabilità da valorizzare

1 Le Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000 evidenziano con apposita simbologia i tracciati o parti di tracciati da valorizzare.

Tali strade potranno essere soggette da parte dell'AC a limitazioni del traffico veicolare. Nel caso che i tracciati attraversino aree ricadenti nei Sistemi Insediativi assumeranno le caratteristiche di strada urbana (Art. 32.6 delle presenti NTA).

2 Gli interventi di valorizzazione consistono in:

  1. a) messa in opera di segnaletica turistica e segnalazione degli elementi significativi presenti lungo il tracciato (fonti - tabernacoli - mulini - piante annose o alberi monumentali);
  2. b) dotazione di apparati informativi e/o didattici;
  3. c) formazione di piazzale di sosta o belvedere;
  4. d) formazione di alberature a filare o integrazione di alberature esistenti;
  5. e) miglioramento del fondo stradale.

Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 7 delle presenti NTA con le seguenti specificazioni:

  • - adeguamento: comma 3 b1) con esclusione della introduzione di rotonde; comma 3 b2) con l'obbligo di conservazione di eventuali lastricati o pavimentazione di interesse storico- documentale; comma 3 b3); 3 b4); 3 b5);
  • - trasformazione: gli interventi sono singolarmente indicati e disciplinati. Tutti gli interventi dovranno comunque tenere conto del contesto paesaggistico e della morfologia del territorio limitando al minimo l'impatto visivo.

3 I commi seguenti dettano prescrizioni specifiche per alcuni tracciati di cui al comma 1 del presente Articolo. Per tutti gli altri valgono le disposizioni del comma 2.

4 Via di Moschignano-Fornaci-Sofignano-Le Mura:

  • - interventi di adeguamento prevalentemente finalizzati alla riduzione delle pendenze (in particolare nel tratto Larciano-Sottopasso F.S.).

5 L'Isola-Meretto-La Cartaia:

  • - onde completare il tracciato il RU indica la formazione di nuovo tratto carrabile con caratteristiche tecniche omogenee al resto del tracciato tra Castellaccio e Meretto (circa ml. 110) mediante interventi di trasformazione (Art. 7 delle presenti NTA) del sentiero esistente. Il nuovo tracciato è più dettagliatamente evidenziato nella Tav. 8 in scala 1:2000.

1 Le Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000 evidenziano con apposita simbologia i tracciati o parti di tracciati da valorizzare.

Tali strade potranno essere soggette da parte dell'AC a limitazioni del traffico veicolare. Nel caso che i tracciati attraversino aree ricadenti nei Sistemi Insediativi assumeranno le caratteristiche di strada urbana (Art. 32.6 delle presenti NTA).

2 Gli interventi di valorizzazione consistono in:

  1. a) messa in opera di segnaletica turistica e segnalazione degli elementi significativi presenti lungo il tracciato (fonti - tabernacoli - mulini - piante annose o alberi monumentali);
  2. b) dotazione di apparati informativi e/o didattici;
  3. c) formazione di piazzale di sosta o belvedere;
  4. d) formazione di alberature a filare o integrazione di alberature esistenti;
  5. e) miglioramento del fondo stradale.

Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 7 delle presenti NTA con le seguenti specificazioni:

  • - adeguamento: comma 3 b1) con esclusione della introduzione di rotonde; comma 3 b2) con l'obbligo di conservazione di eventuali lastricati o pavimentazione di interesse storico- documentale; comma 3 b3); 3 b4); 3 b5);
  • - trasformazione: gli interventi sono singolarmente indicati e disciplinati. Tutti gli interventi dovranno comunque tenere conto del contesto paesaggistico e della morfologia del territorio limitando al minimo l'impatto visivo.

3 I commi seguenti dettano prescrizioni specifiche per alcuni tracciati di cui al comma 1 del presente Articolo. Per tutti gli altri valgono le disposizioni del comma 2.

4 Via di Moschignano-Fornaci-Sofignano-Le Mura:

  • - interventi di adeguamento prevalentemente finalizzati alla riduzione delle pendenze (in particolare nel tratto Larciano-Sottopasso F.S.).

Art. 32.5 Strade Parco

1 I tracciati classificati dal RU quali "Strade Parco" sono evidenziati con apposita simbologia nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000.

2 Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi gli interventi dell'Art. 7 delle presenti NTA con le seguenti specificazioni:

  • - adeguamento con esclusione degli interventi b 5) e b 6) ed esclusione di realizzazione di rotonde;
  • - trasformazione con esclusione degli interventi c 1); c 2); c 3).

3 Gli interventi dovranno tenere conto della funzione turistica, di collegamento tra le aree attrezzate e di attraversamento delle aree di connessione nonché della particolare rilevanza paesaggistica dei tracciati che saranno realizzati in modo da non consentire velocità elevate. Allo scopo di realizzare itinerari culturali e tematici continui potranno essere realizzati interventi di integrazione dei tracciati esistenti. Salvo diversa indicazione e salvo se già esistente non è ammessa l'asfaltatura. Sono ammessi trattamenti di consolidamento e depolverizzazione del fondo stradale onde evitare fenomeni di erosione o dilavamento. Dovrà essere prevista un'adeguata e coordinata dotazione di segnaletica turistica e supporti informativi e didattici che dovranno contenere informazioni sulle peculiarità dei luoghi attraversati e sulle attrezzature presenti lungo il percorso. Dovranno essere previste aree di sosta e belvedere nei punti panoramici.

4 Strada Parco Fabio-Savignano-San Gaudenzio-Fornaci:

  • - tratto Fabio-Savignano: onde agevolarne la percorribilità nelle due direzioni di marcia sono consentiti interventi di lievi adeguamenti del tracciato con l'esclusione di introduzione di rotonde (Art. 7 b1) delle presenti NTA. Tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione degli elementi caratterizzanti del tracciato storico;
  • - tratto Savignano-San Gaudenzio-Le Mura-Fornaci: interventi di allargamento della sezione stradale e/o formazione di piazzole di scambio; formazione di parcheggio pubblico in località Savignano come indicato dalla Tav. 12 "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000.

Art. 32.6 Strade urbane

1 Comprende le strade all'interno dei centri abitati.

2 Tutte le strade urbane avranno pavimentazione in tappeto bituminoso o in pietra. Dovranno essere previsti su almeno un lato marciapiedi o camminamenti pedonali distinti dalla sede carrabile mediante segnaletica orizzontale o diversificazione della pavimentazione. I marciapiedi dovranno avere una larghezza minima di m. 1,20, saranno pavimentati con tappeto bituminoso o altra pavimentazione adeguata e coerente con il contesto. Per le strade urbane di nuovo impianto dovrà essere prevista l'installazione di adeguati corpi illuminanti.

3 Sono sempre ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento (Art. 7 commi 2 e 3 delle presenti NTA).

4 È consentita la realizzazione di aree di sosta veicolare purché esterne alla carreggiata.

5 Le strade urbane, carrabili o pedonali di seguito elencate dovranno essere oggetto di interventi di riqualificazione e valorizzazione consistenti in selciatura, della sede stradale o dei soli marciapiedi, illuminazione, segnaletica e arredi coordinati:

  • - UTOE 1
    • - Via Braga tratto da Via Garibaldi a Via Rosselli;
    • - Via Giordano Bruno tra Via Vannoni e Vicolo del Fosso e proseguimento pedonale fino all'archivolto di Via Braga (La Portaccia);
    • - Via Dante Alighieri;
  • - UTOE 3
    • - Via Ciampi (ex Via dei Ponticini) con particolare attenzione alla sottolineatura della traccia storica del Rio di Popigliano (attualmente tombato) e al coordinamento degli accessi a ponte alle abitazioni;
  • -UTOE 4
    • - percorso dalla Chiesa al cimitero;
  • -UTOE 5
    • - Via delle Fornaci nell'intorno del Centro Civico.

Art. 32.7 Strade urbane di nuovo impianto

1 Vaiano centro - nuovo lungofiume
Obiettivi: formazione di lungofiume urbano e razionalizzazione della viabilità nella zona nord del Capoluogo.
Caratteristiche: una carreggiata con una corsia per senso di marcia affiancata, nel tratto lungofiume, a percorso ciclopedonale. Nel tratto lungofiume all'altezza della zona produttiva di Moschignano (in corrispondenza con via degli Stampatori) è prevista la realizzazione di un ponte carrabile sul Bisenzio.

2 abrogato

3 Nuova viabilità Pozzino: raccordo tra Via De Gasperi e Via di Sofignano
Obiettivi: adeguamento e razionalizzazione della viabilità in funzione del nuovo luogo centrale.

4 Nuova viabilità: raccordo tra Via di Sofignano e Via Bronia
Obiettivi: completamento della viabilità in funzione del nuovo insediamento residenziale.
Descrizione del tracciato: il nuovo tracciato connette Via Bronia con Via di Sofignano.
Caratteristiche: unica carreggiata con una corsia per senso di marcia affiancata da percorso ciclopedonale nel tratto Via De Gasperi - Via di Sofignano, sul lato opposto è prevista la formazione di banchina pavimentata.

5 abrogato

6 La Briglia - Nuovo collegamento
Obiettivi: razionalizzazione e rafforzamento della viabilità nella frazione in previsione del nuovo insediamento residenziale.
Descrizione del tracciato: la nuova strada raccorda Via G. Amendola e Via Ciampi con Via Fattori in prossimità del ponte dell'Isola determinando una più efficace connessione dell'abitato della Briglia con Vaiano Centro.
Caratteristiche: una carreggiata con una corsia per senso di marcia affiancata da ampio marciapiede sul lato fiume, ove possibile con il mantenimento del tracciato della gora.

7 Schignano - Completamento dei tracciati di Via dell'Abete e Via delle Magnolie
Entrambi i tracciati a cul de sac vengono completati con la formazione di racchetta terminale per l'inversione di marcia. I tratti di completamento (circa ml. 75 ciascuno) manterranno le caratteristiche dei tracciati esistenti.

8 La Briglia - Completamento Via dell'Orditoio
All'interno dell'area di trasformazione RP6 "Via Fattori", il RU prevede la razionalizzazione della viabilità mediante il completamento di Via dell'Orditoio fino al suo raccordo con il nuovo lungofiume.
Le caratteristiche della strada saranno definite dal Piano di Recupero previsto per l'area (Art. 37.18 delle presenti NTA).

9 La Briglia - Nuova viabilità Popigliano: raaccordo tra SR 325 e Via di Rilaio
Obiettivi: adeguamento e razionalizzazione della viabilità sulla SR 325 in funzione dell'innesto su via Fattori e del nuovo raccordo.
Descrizione del tracciato: il nuovo tracciato connette Via di Rilaio con Via Val di Bisenzio.
Caratteristiche: unica carreggiata con una corsia per senso di marcia, su via Val di Bisenzio è prevista la formazione di una rotonda.

Art. 32.8 Parcheggi pubblici

1 Sono le aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli. Possono essere a raso, interrati o a silos.
Sono evidenziati con la sigla P sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000; Sulle stesse tavole sono evidenziati i parcheggi adiacenti ai centri abitati anche ricadenti nei Sistemi Ambientali.

2 Le aree di parcheggio a raso ove indicato dovranno essere alberate. Su di esse è consentita solamente la presenza di elementi di arredo urbano.

3 La realizzazione delle aree di parcheggio a raso sottoindicate dovrà attenersi alle disposizioni del presente comma:

  • - nuovo parcheggio Via Fattori a La Briglia (Tav. 7): l'area dovrà essere alberata;
  • - parcheggio in località Sofignano (Tav. 10): in relazione al delicato contesto ambientale, onde mitigare l'impatto visivo, l'area dovrà essere alberata. Non è ammessa l'asfaltatura.

4 I parcheggi interrati o a silos sono disciplinati all'interno dell'UTOE di appartenenza.

5 Per le alberature dovranno essere utilizzate le specie di cui all'Allegato "C" alle presenti NTA.

6 I parcheggi pubblici potranno essere anche realizzati da privati; in tal caso l'AC potrà convenzionarne la gestione garantendone l'uso pubblico totale o parziale.

Art. 32.9 Aree per distributori di carburante e depositi carburante

1 Sono le aree destinate agli impianti di distribuzione carburante per autotrazione, evidenziate con la sigla D sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000.

2 Nelle aree per distributori carburanti, è ammessa l'installazione di strutture per autolavaggio, officina meccanica, servizi igienici. È ammessa la realizzazione di strutture per ristoro e vendita le cui dimensioni e caratteristiche verranno singolarmente concordate con l'A.C.

Art. 33 Viabilità non meccanizzata

1 Sono compresi i sentieri, i percorsi pedonali, le piste ciclabili.

2 Sentieri e percorsi pedonali:

  1. a) sono individuati con apposito simbolo (Tavv. 1:2.000 e 1:5.000) i sentieri e i percorsi pedonali di nuovo impianto o per i quali sono indicati interventi di riqualificazione, valorizzazione, recupero. Per tali interventi valgono i seguenti criteri:
    • - utilizzazione dei tracciati esistenti o abbandonati;
    • - dotazione di opportuna segnaletica turistica che ne evidenzi il tracciato e i recapiti;
    • - dotazione di segnaletica didattica in relazione alla loro funzione;
    • - realizzazione di piazzole di sosta e belvedere;
  2. b) nell'ambito dei progetti di attuazione, specifiche disposizioni definiranno le modalità per impedire l'accesso agli autoveicoli, la protezione dei percorsi in sede mista, le pavimentazioni, le alberature e le attrezzature di corredo. I progetti dovranno prevedere, inoltre, la segnaletica atta a sottolineare la natura dei percorsi stessi, l'eventuale presenza di a lberature che ne definiscano meglio il tracciato. Qualora l'AC lo ritenga opportuno i percorsi pedonali potranno essere affiancati da piste ciclabili realizzate in sede propria e pavimentate in materiale idoneo;
  3. c) fatto salvo quanto indicato nei precedenti commi del presente Articolo, sono ammessi interventi di manutenzione (Art. 7 comma 2 delle presenti NTA) e lievi adeguamenti dei tracciati. Sono ammessi tracciati di nuovo impianto ove indicato dalle Tavole del RU. d) gli interventi riguardanti i percorsi pedonali dovranno essere attuati con il criterio dell'intervento leggero. È ammesso il miglioramento del fondo stradale e/o l'adeguamento con la realizzazione di manto di materiale permeabile, ciottoli, porfido, ecc.) e la delimitazione con bordi e cordoli. I percorsi pedonali di nuova realizzazione, se non affiancati a viabilità meccanizzata, dovranno avere una larghezza non inferiore a m. 3,00 per consentire il transito lento a mezzi di emergenza. Gli elementi di ingombro (alberi, impianti di illuminazione e informazione, raccolta rifiuti) dovranno essere collocati all'esterno della sede del percorso. All'interno delle aree urbane la superficie dei percorsi dovrà essere in materiale a ntisdrucciolevole, regolare e compatta e comunque costituita da materiali diversi dalle sedi stradali. Nelle aree di verde pubblico dovranno essere utilizzati: legno, tartan, pietra, terra stabilizzata, autobloccanti.

3 Piste ciclabili e percorsi ciclopedonali

  1. a) sono individuati con apposito simbolo nelle Tavv. 1:2.000 e 1:5.000;
  2. b) le piste ciclabili dovranno avere larghezza non inferiore a m. 1,50 se a senso unico e m. 2,50 se a doppio senso. I raggi di curvatura non dovranno essere inferiore a m. 15,00. Le pendenza non dovranno superare il 3%. Sono consentite pendenze fino all'8% unicamente per brevi tratti. Le pavimentazioni consentite sono: terra stabilizzata, resine acriliche, asfalti colorati, elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso;
  3. c) quando le piste ciclabili affiancano strade carrabili devono essere separate mediante segnaletica orizzontale e verticale o, se lo spazio è sufficiente, con aiuole di protezione;
  4. d) i percorsi ciclopedonali dovranno avere, quando possibile, larghezza minima ml. 4,00.
    Dovranno essere realizzati in sede propria, potranno, in mancanza di alternative, essere realizzati sulle carreggiate e i marciapiedi di strade esistenti, in tal caso la larghezza minima è di ml. 2,50.

Art. 34 Ferrovia

1 Le aree ferroviarie sono evidenziate da apposita retinatura nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000. Comprendono la linea ferroviaria FI-BO e relativi scali e fermate nel territorio comunale. Tali aree fanno parte del demanio delle FFSS.

2 Le nuove costruzioni e gli interventi di trasformazione devono rispettare i valori ambientali e paesistici, le relative verifiche avverranno:

  • - in sede di intesa con la Regione Toscana a norma dell'Art. 81 del DPR n. 616 del 24/7/1997;
  • - in sede di ottenimento dell'autorizzazione comunale nei casi in cui gli interventi ricadono in aree soggette al vincolo paesaggistico o riguardino opere d'interesse artistico o storico di cui al D.Lgs. 42/2004.

3 St.2
Il RU conferma la fermata della linea metropolitana comprensoriale in località L'Isola indicata dal P.S. la cui realizzazione dovrà essere oggetto di specifico accordo con le FFSS. L'ubicazione potrà di conseguenza subire modifiche. La fermata dovrà essere dotata di adeguato parcheggio, sistemi di salita per raggiungere la quota dei binari, pensiline per l'attesa, biglietteria automatica e servizi igienici.