Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 Valutazione delle azioni di piano e monitoraggio

1 Lo studio di valutazione integrata delle azioni di piano, svolto in sede di redazione del primo Regolamento Urbanistico, prende in considerazione le aree di trasformazione per le quali il R.U. ha individuato la necessità di realizzare un Piano Attuativo.
Analogamente alla fattibilità geologica la valutazione integrata delle azioni di piano è costituita da una scheda di valutazione che individua le risorse soggette a modificazione, i livelli di criticità e le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere adottate. Tali schede fanno parte integrante delle presenti norme e sono contenute nello studio di valutazione integrata (Art. 1 comma o, punto 1).

2 Per le aree di trasformazione oggetto della variante di revisione quinquennale la valutazione è svolta nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010.
Sulla base delle analisi e degli esiti delle valutazioni contenuti nel Rapporto Ambientale le presenti Norme sono integrate con specifiche prescrizioni per la sostenibilità degli interventi.

3 I Piani Attuativi redatti per la realizzazione degli interventi previsti dalle aree di trasformazione così come disciplinate dalle presenti Norme e dunque qualora non comportino contestuale variante al Regolamento Urbanistico sono esclusi dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità in quanto strumenti attuativi di un piano urbanistico già sottoposto a Valutazione e conforme ai contenuti specifici di legge sulle nuove previsioni.

4 Gli interventi di cui agli allegati II, III, IV del D.Lgs. n. 152\2006 e s.m.i., quando non vietati dal presente Regolamento Urbanistico, sono sempre subordinati alla redazione di uno specifico Piano Attuativo, comprensivo del Rapporto Ambientale disciplinato dall'art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i., ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, alla verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 22 della stessa legge regionale. Tale Piano Attuativo costituisce comunque variante al presente Regolamento e per la sua approvazione si dovranno seguire le relative procedure di legge.

5 L'Amministrazione Comunale dovrà attivare il monitoraggio degli interventi e degli impatti ambientali per verificare le modalità ed il livello di attuazione del piano, per valutare gli effetti delle linee d'azione e fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano nel caso in cui emergano elementi che possono aggravare gli impatti significativi sull'ambiente rispetto a quelli individuati preventivamente.
L'attività di monitoraggio sarà effettuata con le modalità definite dal Rapporto Ambientale, con particolare riferimento agli interventi previsti nelle aree di trasformazione. Il rapporto di sintesi degli esiti del monitoraggio sarà redatto biennalmente ed alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del piano il rapporto conclusivo sarà parte integrante della revisione del Regolamento Urbanistico.