Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4 Generalità

1 Ai fini dell'attuazione delle previsioni del RU, con particolare riferimento alla disciplina dei Titoli V e VI delle presenti norme, i tipi d'intervento, così come definiti dalla vigenti norme statali e regionali, vengono articolati come di seguito specificato.

2 Sono soggette alla disciplina del RU i seguenti interventi:

  • - interventi di utilizzazione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
  • - interventi di trasformazione degli assetti territoriali: riorganizzazione del tessuto urbanistico e addizioni agli insediamenti esistenti;
  • - interventi sulle infrastrutture e sui servizi.

3 La disciplina del RU potrà essere ulteriormente specificata dal Regolamento Edilizio, per gli aspetti di specifica competenza, in particolare, per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e per quanto riguarda il titolo idoneo per l'esecuzione dei singoli interventi edilizi.

4 Le norme di attuazione di tutti gli strumenti attuativi del RU dovranno riferirsi alla definizione dei tipi di intervento di cui al presente Titolo.

Art. 4.1 Interventi sugli insediamenti urbanistici esistenti

1 Gli interventi sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a) manutenzione ordinaria;
  2. b) manutenzione straordinaria;
  3. c) restauro e risanamento conservativo;
  4. d) ristrutturazione edilizia;
  5. e) addizioni volumetriche;
  6. f) interventi pertinenziali;
  7. g) sostituzione edilizia;
  8. h) edificazione di completamento.

2 Qualora gli elaborati di rilevamento allegati alla richiesta di titolo abilitativo evidenzino all'interno dell'edificio particolari elementi di pregio architettonico, tipologico o ambientale è facoltà dell'AC ricondurre la trasformazione edilizia entro categorie o articolazione della stessa categoria più restrittive.

Art. 4.2 Interventi di trasformazione degli assetti territoriali

1 Gli interventi consistono:

  1. a) nella riconfigurazione funzionale e morfologica, di parti del tessuto urbano attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, nonché di parti del territorio aperto attraverso interventi di trasformazione;
  2. b) nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere;
  3. c) nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture.

2 Gli interventi di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono realizzati, salvo diversa specifica indicazione, attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata.

3 Gli interventi di trasformazione non sono ammessi nei casi in cui le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione a meno che il richiedente non si impegni con apposito atto da stipulare a realizzarle o ad adeguarle secondo le prescrizioni comunali.

4 Gli interventi di trasformazione proposti sia da operatori pubblici che privati sono finalizzati a migliorare le qualità funzionali e morfologiche del territorio e sono assoggettati:

  • - all'obbligo di limitare al massimo i nuovi impegni di suolo;
  • - alla preventiva definizione di regole tipologiche e morfologiche;
  • - alla prioritaria verifica della compatibilità degli interventi rispetto alle risorse territoriali;

5 Per tutti gli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Classi di fattibilità e/o le prescrizioni delle schede di fattibilità geologica.

6 Per tutti gli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni delle relative schede di valutazione integrata degli effetti.

Art. 4.3 Regole generali per la gestione degli interventi urbanistico-edilizi

1 Per gli interventi di cui ai successivi articoli in applicazione della disciplina di cui al presente Titolo deve essere preso a riferimento lo stato di fatto legittimato dei singoli immobili, indipendentemente dalle modalità di calcolo del volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi risultanti dai rispettivi titoli abilitativi.

2 In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, l'attribuzione da parte del RU di una classe di valore ad edifici e/o manufatti realizzati abusivamente non costituisce in alcun modo legittimazione degli stessi. Tali consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni di cui alle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia, non possono essere oggetto di interventi urbanistico-edilizi.

3 Ai fini del corretto recupero e riuso degli edifici è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio e con gli indirizzi specifici della pianificazione territoriale relativa al prioritario recupero degli edifici a fronte di nuovi impegni di suolo.

Art. 4.4 Edifici privi di classificazione

1 Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:

  1. a) gli edifici legittimi esistenti alla data di entrata in vigore del RU non presenti nella base cartografica utilizzata o comunque non espressamente classificati dallo stesso;
  2. b) gli edifici legittimamente realizzati dopo l'entrata in vigore del RU.

2 Sugli edifici privi di classificazione di cui al comma 1 sono consentiti, nelle more della classificazione, i seguenti interventi:

  1. - edifici di cui al punto 1 a): interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie;
  2. - edifici di cui al punto 1 b): interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5.2.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:

  1. - gli edifici privi di titolo abilitativo di natura edilizia;
  2. - i manufatti ancorché legittimi, che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, serre di qualsiasi genere, baracche in legno, manufatti di materiali eterogenei ed altro tipo di manufatti simili). Sono fatte salve le previsioni del RU per le aree ove ricadano i manufatti di cui al comma presente.
  3. - Vale comunque quanto esplicitato all'art. 5.6.

Art. 4.5 Edilizia sostenibile

1 Il presente RU persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli insediamenti definiti dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio. Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e recupero del patrimonio edilizio esistente assicurano pertanto il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia, al fine di garantire il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti, prevenendo e/o superando i fenomeni di degrado.

2 Sono considerati interventi di edilizia sostenibile gli interventi progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia.

3 È facoltà del consiglio comunale di disporre incentivi economici per gli interventi di edilizia sostenibile di cui al presente articolo. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria - in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli. edifici oltre ai limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti - fino ad un massimo del 70%.

4 È inoltre facoltà del consiglio comunale di disporre incentivi urbanistici per gli interventi di edilizia sostenibile riferiti a nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia. Tali incentivi consistono in un aumento massimo fino al 10% della Slp prevista per l'attuazione degli interventi.

5 Le modalità per accedere agli incentivi economici ed urbanistici di cui al presente articolo, la precisazione dei tipi d'intervento sottoposti a tali disposizioni nonché le forme di garanzia circa il rispetto dei requisiti di edilizia sostenibile, sono disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio ed ulteriormente specificate, ove necessario, dal RE. I provvedimenti conseguenti stabiliranno anche l'arco temporale e la quota di oneri e che verrà vincolata per la verifica dell'effettiva rispondenza dell'edificio realizzato o degli interventi effettuati alle previsioni di progetto.

6 I provvedimenti descritti al comma precedente possono essere inclusi nel procedimento di approvazione di piani attuativi o definiti prima del rilascio dei provvedimenti edilizi.

7 Al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale, i progetti di trasformazione in particolare dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • - limitare le aree impermeabilizzate e la viabilità di servizio ai nuovi insediamenti;
  • - progettare i vani scavi per le fondazioni in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
  • - privilegiare pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità pedonale e ciclabile;
  • - prevedere per gli spazi carrabili impermeabili sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
  • - prevedere nelle aree a verde impianti vegetazionali in misura adeguata al miglioramento della qualità dell'aria e del microclima ed alla compensazione dell'incremento delle emissioni di anidride carbonica, prevedendo al contempo, per interventi fortemente idroesigenti, che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idropotabile;
  • - adottare soluzioni tecniche per il recupero delle acque meteoriche e l'utilizzo delle acque di riciclo;
  • - adottare sistemi di climatizzazione passivi e attivi a basso impatto ambientale;
  • - adottare sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
  • - adottare una corretta esposizione degli edifici.

Art. 4.6 Varianti e interventi in deroga

1 Le varianti al RU sono soggette alle procedure previste dal Titolo II della LR 1/05. Esse dovranno risultare conformi alle prescrizioni del PS nonché agli obiettivi e gli indirizzi dei Piani comunali di settore.

2 Per motivi di interesse pubblico, nonché per comprovati motivi di interesse generale, sono esercitabili da parte del Consiglio Comunale poteri di deroga alle previsioni del Regolamento Urbanistico, nei limiti fissati dalle vigenti norme in materia di governo del territorio (art. 54, LR 1/05).

3 Non sono ammessi interventi in deroga al RU in contrasto con la disciplina del Piano Strutturale.

Art. 4.7 Residenza sociale e a canone controllato

1 Ove stabilito nelle convenzioni urbanistiche, i soggetti privati attuatori delle trasformazioni possono realizzare e cedere al Comune di Vaiano, ad un prezzo massimo stabilito facendo riferimento alle pertinenti deliberazioni regionali, delle quote residenziali, le quali possono in a lternativa essere inserite nel mercato ad un prezzo di locazione a canone controllato.

2 Le convenzioni urbanistiche dovranno stabilire i requisiti soggettivi degli acquirenti, i prezzi massimi di cessione, le modalità di locazione e la conseguente determinazione dei canoni, le caratteristiche costruttive e i limiti dimensionali degli alloggi.

Art. 4.8 Impianti alimentati da fonti rinnovabili

1 Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà rispettare i criteri riportati ai seguenti comma.

2 Gli impianti a sonde, per l'uso della fonte geotermica, e le pompe di calore ad alto rendimento non sono assoggettati a regole specifiche.
Gli impianti a biomassa non sono assoggettati a regole specifiche, fermo restando che dovrà essere privilegiata l'alimentazione da filiera corta, utilizzando la parte biodegradabile dei prodotti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

3 Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche sia in termini dimensionali che morfologici, fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale; eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra potranno essere realizzati solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e dovranno rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade esistenti.
La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere, in modo da garantire che la percezione dei beni e delle aree non sia in alcun modo compromessa; dovrà essere attentamente valutata la compatibilità paesaggistica delle localizzazioni soprattutto nelle aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante. Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio dovranno essere appositamente documentate negli elaborati progettuali.
L'eventuale impiego di fasce verdi di ambientazione e schermature arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto dovrà essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico, privilegiando gli ambiti collinari ove caratterizzati dall'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate. Dovrà essere previsto l'impiego di specie vegetali locali ed autoctone, creando un effetto il più naturale possibile.

4 Nel caso di aree agricole, verificati prioritariamente gli aspetti paesaggistici e tecnici, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.

5 La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica.
Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.

6 Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; la realizzazione degli impianti negli edifici esistenti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura, con eliminazione degli elementi incongrui; nelle nuove edificazioni dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo dell'edificio.
In generale ma soprattutto nel territorio rurale dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili.
Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo.
L'installazione di pannelli fotovoltaici direttamente sul terreno, sia che essi siano o meno collegati stabilmente al fondo con opere murarie, è subordinata alla presentazione di un apposito progetto che dovrà in particolare valutarne l'inserimento paesaggistico e la regimazione delle acque defluenti dal fondo interessato.
Non è consentito l'impiego di impianti fotovoltaici ad inseguimento, nè di installazioni su strutture complementari (pergole fotovoltaiche, pensiline fotovoltaiche, tettoie fotovoltaiche) nei casi di edifici e pertinenze soggetti ad intervento di restauro (Art. 5.1 comma 2 delle presenti NTA) e di risanamento conservativo (Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA) ed in generale in tutti i complessi e gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale.
Nelle aree appartenenti ai Sistemi Ambientali gli impianti solari potranno essere realizzati sulle coperture degli edifici ad esclusione degli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale; in questi casi tali impianti potranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza o in aree adiacenti.
Nelle aree appartenenti ai Sistemi Insediativi gli impianti solari potranno essere realizzati sulle coperture degli edifici ad esclusione zone omogenee A delle delle aree della "Città fabbrica - l'appendice residenziale di Popigliano" e i "Borghi della Calvana" nonché di tutti gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale; nelle altre zone delle aree della "Città fabbrica - l'appendice residenziale di Popigliano" e i "Borghi della Calvana" gli impianti dovranno essere integrati nella copertura per minimizzarne l'impatto o comunque collocati aderenti alla falda, come sopra specificato. In questi casi tali impianti potranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza o in aree limitrofe anche se agricole.

7 Per gli impianti solari a terra deve essere previsto il minimo impatto sul territorio, curando l'integrazione nel contesto ed eventualmente adottando opere di mitigazione, tenendo conto delle visuali panoramiche, della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico e della vicinanza a complessi di interesse storico-architettonico-documentale; dovrà inoltre essere assicurato il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti.
Il posizionamento dei moduli dovrà consentire scambi gassosi fra terreno e atmosfera ed il transito della fauna minore terrestre. Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da garantire il ripristino dell'uso originario.
Dovranno essere adottati accorgimenti progettuali, nella scelta dei materiali e nell'organizzazione dell'impianto, in grado garantire l'integrazione nel contesto d'intervento, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e dei relativi elementi costitutivi e degli elementi strutturali della tessitura agraria, in particolare per quanto riguarda eventuali recinzioni e viabilità di servizio.

8 Per gli impianti eolici dovrà essere effettuata una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il contesto, verificandone l'inserimento con la simulazione dell'esito dell'intervento ed assicurando il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti, e dovrà essere effettuata una previsione dell'alterazione del clima acustico anche al fine di adottare eventuali misure di mitigazione.
Nella realizzazione di impianti eolici entro la soglia di potenza pari a 60 kW, l'altezza complessiva (compreso il rotore) dovrà essere per quanto possibile limitata, compatibilmente con la funzionalità dell'impianto.

Art. 5.0 Interventi di manutenzione

1 Manutenzione ordinaria

Gli interventi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare consistono in opere per la riparazione e il rinnovo degli elementi tecnici e di finitura (superfici parietali, elementi decorativi e infissi) e degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie e camini, ecc.) e per il mantenimento in efficienza degli impianti tecnici esistenti (idraulico, igienico sanitario, elettrico, fognario, termico, di ventilazione), dei sistemi di protezione (isolamento termico, isolamento acustico, impermeabilizzazioni, ecc.) e degli arredi degradati.

2 Gli interventi non si applicano agli elementi strutturali degli edifici e non devono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto esteriore degli edifici. Inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modificazioni o a lterazione dei tipi dei materiali, delle forme esistenti e delle coloriture negli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale e non pregiudicare eventuali futuri interventi di restauro e risanamento conservativo.

3 Sono interventi di manutenzione ordinaria:

  1. a) pulitura, tinteggiatura, consolidamento e riparazione degli elementi tecnici e di finitura
  2. (superfici parietali esterne, elementi decorativi, infissi, ecc.) eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche. Le opere, di norma, devono riguardare l'intera facciata dell'edificio;
  3. b) ripristino degli elementi tecnici e di finitura danneggiati (superfici parietali esterne, elementi decorativi, infissi, ecc.) eseguito senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche;
  4. c) riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, degli intonaci e delle tinteggiature interne;
  5. d) riparazione e sostituzione degli elementi non strutturali della copertura (manto, guaina, isolante, gronda, pluviali, canne fumarie e camini, ecc.) senza modificare materiali e modalità di posa;
  6. e) riparazione e rinnovo degli impianti tecnici esistenti (idraulico, elettrico, fognario, termico, di ventilazione, ecc.), senza che ciò comporti la creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi elementi e parti significative dell'edificio;
  7. f) riparazione e sostituzione di materiali e di elementi dei sistemi di protezione (isolamento termico, isolamento acustico, impermeabilizzazioni, ecc.);
  8. g) realizzazione di recinzioni a maglia sciolta e pali semplicemente infissi al suolo senza realizzazione di nessuna opera in muratura. Sono fatte salve le limitazioni poste dal RU riferiti a determinati ambiti, la disciplina dell'area protetta del Monteferrato ed altri dispositivi normativi.
  9. h) - fermo restando quanto previsto al successivo comma 8, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

4 Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali, fatta salva la circolare ministeriale 1918/77, sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio attraverso l'esecuzione delle opere sopra indicate.

5 Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli elementi degradati anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e impianti tecnici, sempre che tali opere non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

6 Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono comunque comportare modificazioni o a lterazioni alle strutture orizzontali e verticali aventi carattere strutturale, né ai caratteri architettonici degli edifici. In particolare sugli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale gli interventi dovranno tendere a non modificare i materiali, le partiture e le finiture senza pregiudicare eventuali futuri interventi di restauro.

7 Sono interventi di manutenzione straordinaria:

  1. a) consolidamento e rifacimento di parti delle strutture di fondazione, delle strutture verticali portanti (continue e puntiformi);
  2. b) consolidamento, sostituzione, rifacimento di parti delle strutture orizzontali (solai, balconi, volte) senza modifica di quota, planimetria e tipo;
  3. c) consolidamento, sostituzione, rifacimento di parti delle strutture di copertura (a falde inclinate o in piano) senza modifica di forme e quote (d'imposta e colmo);
  4. d) consolidamento, sostituzione, rifacimento di parti delle strutture di collegamento verticale
  5. (scale, rampe, vani ascensori e vani montacarichi) senza modifica di quota, planimetria e tipo;
  6. e) realizzazione di modeste ed episodiche modifiche murarie sui prospetti, coordinate e compatibili con l'impianto preesistente delle facciate e non connesse a trasformazioni distributive e di composizione dell'organismo edilizio;
  7. f) realizzazione ed integrazione di servizi ed impianti tecnici (idraulico, igienico sanitario, elettrico, fognario, termico, di ventilazione, ecc.) senza alterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento, gli orizzontamenti e l'assetto generale dello spazio aperto;
  8. g) rifacimento e sostituzione integrale degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie, camini, ecc.);
  9. h) installazione degli impianti tecnici di tipo solare e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e aria calda, come estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera, senza a lterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento, gli orizzontamenti e l'assetto generale dello spazio aperto;
  10. i) interventi necessari per adeguare gli edifici esistenti alla norme igienico-sanitarie vigenti, al contenimento energetico, alla fruibilità, accessibilità e sicurezza degli immobili nel rispetto comunque dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici e impiantistici definiti dalle vigenti norme in materia. Gli interventi possono comportare limitate variazioni dell'altezza interna dei vani, lieve innalzamento della copertura, realizzazione di murature a cappotto ed ogni altro intervento che comunque consegua i risultati prima detti;
  11. l) realizzazione di sistemi di protezione (isolamento termico, acustico, impermeabilizzazioni, ecc.), volti alla eliminazione dell'umidità; anche con eventuale e finalizzato adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai; m) demolizione, sostituzione e costruzione di partizioni e strutture verticali interne che non modifichino lo schema distributivo;
  12. n) sostituzione degli infissi esterni;
  13. o) sostituzione di elementi architettonici di finitura (inferriate, cornici, zoccolature, soglie, gradini, ecc.);
  14. p) sostituzione delle sistemazioni esterne (pavimentazioni, cancellate, cancelli, recinzioni, muri di sostegno, ecc.);
  15. q) realizzazione di recinzioni diverse da quelle descritte al comma 3 g);
  16. r) installazione di targhe, insegne, bacheche, ecc ossia qualsiasi elemento applicato sui fronti degli edifici; s) realizzazione di tettoie passaggi coperti aerei e non. Le dimensioni di tali manufatti sono disciplinate dal RE;
  17. t) la realizzazione di coperture di lastrici solari o comunque di superfici già facenti parte di Snr e di Sc che non incidano sui parametri urbanistico-edilizi;
  18. u) gli interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5 comma 2 e), 2 f), 4 h) e 4 i).

8 Sono, inoltre, considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 che consistono in rampe e a scensori o altri manufatti, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 lettera h).

Art. 5.1 Interventi di conservazione e tutela: restauro e risanamento conservativo

1 Restauro e risanamento conservativo

Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili.
In particolare gli interventi di risanamento conservativo consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla conservazione ed al recupero della fruibilità di edifici, ancorchè di recente origine, col ripristino di sane condizione igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto degli elementi tipologici (definiti dai caratteri distributivi dell'edificio), formali (definiti dalla sagoma planivolumetrica e dall'organizzazione dei prospetti) e strutturali; gli interventi di restauro e risanamento conservativo non comprendono la nuova realizzazione di tettoie.

2 Sono interventi di restauro:

  1. a) interventi sulle strutture non resistenti interne, sulle aperture e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
  2. b) la modificazione o sostituzione degli elementi della struttura resistente nel caso in cui sia data l'impossibilità di recuperarli, comunque nel rispetto del comportamento statico globale dell'organismo edilizio e supportata da idonea documentazione probante;
  3. c) l'eliminazione di superfetazioni e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità;
  4. d) la ricostruzione di parti dell'edificio crollato o demolito, comunque in presenza di adeguata documentazione; conservazione e ripristino di spazi liberi (corti, larghi, chiostri, orti);
  5. e) gli interventi necessari ad assicurare la funzionalità dell'edificio a nuovi usi;
  6. f) gli interventi comportanti la modifica delle unità immobiliari (Art. 5.2 comma 2 c) purché non vengano alterati l'impianto tipologico e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Il frazionamento è consentito solo se risulta compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. L'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti. Gli interventi non dovranno alterare i vani scala principali e le quote dei solai;

Gli interventi possono comportare il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili: in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio.

3 Sono interventi di risanamento conservativo:

  1. a) consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. b) consolidamento, rifacimento, sostituzione non sistematica delle strutture verticali portanti, orizzontali e di collegamento verticale anche in funzione della normativa antisismica vigente. L'eventuale ripristino di elementi strutturali attraverso la ricostruzione di solai ove ne sia inequivocabilmente documentabile la presenza nell'organismo originario è ammesso purchè non vengano comunque modificati o interessati strutture portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio; in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio;
  3. c) inserimento di elementi accessori (doppi pavimenti, soffittature, scale interne secondarie, soppalchi, ecc.) che comportino solo alterazioni "leggere" del sistema strutturale senza modifiche dei volumi esistenti e purchè non vengano comunque modificati o interessati strutture portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
    nel rispetto delle specifiche sopra riportate per gli elementi accessori, è comunque ammesso l'inserimento di scale interne anche non secondarie purché aperte e realizzate in legno, metallo ed altri materiali leggeri;
  4. d) modifiche distributive interne alle unità immobiliari, sempre nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali e strutturali dell'organismo, con eventuale apertura di porte interne e riaperture di porte esterne e finestre tamponate, senza modifica di forma, dimensione e posizione, con realizzazione di modeste ed episodiche modifiche murarie, coordinate e compatibili con l'impianto della facciata preesistente;
  5. e) installazione di servizi e impianti tecnici (idro-sanitari, elettrici, termico, di ventilazione, ecc.) centralizzati e autonomi senza alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e volumi esistenti;
  6. f) inserimento di impianti tecnici riguardanti l'intero edificio (ascensori, montacarichi e simili) senza modifiche alla sagoma esistente e senza alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e volumi esistenti;
  7. g) al fine di un corretto recupero degli edifici potrà essere modificato il numero delle unità immobiliari (Art. 5.2 comma 2 c) (anche in aumento) e potranno essere inserite episodiche nuove aperture sui prospetti per adeguare la funzionalità dell'edificio alle nuove esigenze di utilizzo. Tali interventi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio. Il frazionamento degli edifici in più unità immobiliari è consentito solo se risulta compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. L'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti. Gli interventi non dovranno alterare i vani scala principali e le quote dei solai;
  8. h) al fine del superamento delle barriere architettoniche potranno essere consentiti inserimenti fuori sagoma dei vani ascensori se compatibili con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, anche in deroga ai parametri urbanistici;
  9. i) per ciò che attiene agli interventi pertinenziali il risanamento consente la realizzazione di
  10. quelli previsti all'art. 5.5, comma 2 c); 2 d); 2 f). Gli interventi di cui all'art. 5.5 comma 2 d) sono ammessi per gli edifici appartenenti al sistema insediativo, fatto salvo quanto prescritto a l Titolo V e VI delle presenti norme e con i criteri di cui al comma 7 punto h) del presente articolo;

L'intervento di risanamento conservativo non può comportare incremento della superficie utile, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettere c) e d).
Gli interventi possono comportare il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili: in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio.

4 Gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno essere supportati da dimostrazione della loro compatibilità con i caratteri storico-architettonici dell'edificio.

5 Interventi sul patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale

Il RU riconosce gli edifici e complessi edilizi di particolare pregio architettonico-ambientale e/o storico-documentale come evidenziati nella Tavola "Individuazione del patrimonio storico- architettonico" del Quadro Conoscitivo del PS con le integrazioni effettuate in sede di redazione del Regolamento Urbanistico e delle sue varianti.
Gli interventi sugli edifici e sulle aree di pertinenza sono disciplinati all'interno delle singole UTOE oppure dall'Allegato A delle presenti norme, per quelli appartenenti al Sistema ambientale esterni alle UTOE; gli ambiti di pertinenza sono perimetrati e singolarmente individuati dal numero identificativo nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 ed "Usi e modalità di Intervento - Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000.

6 Vengono attribuite le seguenti classi:

  1. classe a agli edifici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e, più in generale, ad edifici e complessi di eccezionale pregio e valore storico-architettonico;
  2. classe b agli edifici segnalati di particolare interesse storico-architettonico-documentale;
  3. classe c agli edifici di interesse storico-architettonico-documentale.

Salvo diversa specifica indicazione:

  1. a) per gli edifici di classe a sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria, esclusivamente interventi di restauro come definiti dall'Art. 5.1 comma 2 delle presenti NTA.
    Nel caso di edifici e complessi diruti si applica inoltre quanto indicato all'Art. 5.6 delle presenti NTA e l'attuazione degli interventi è subordinata alla redazione di un Piano di recupero esteso all'intero ambito di pertinenza. La modifica delle unità immobiliari ed il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in particolare nel caso di assenza di documentazione iconografica specificamente riferita agli edifici oggetto di intervento, dovranno comunque essere orientati a riproporre schemi tipologici coerenti al contesto territoriale e storico originario.
    Per garantirne la compatibilità con la conservazione del valore storico-architettonico-documentale, l'eventuale frazionamento così come l'eventuale mutamento delle destinazioni d'uso dovranno essere progettati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali originarie. Potrà essere pertanto ammesso l'inserimento di scale interne anche non secondarie aperte e di soppalchi, purché realizzati in legno, metallo ed altri materiali leggeri che comportino solo alterazioni "leggere" del sistema strutturale, senza modifiche dei volumi esistenti e purché non vengano comunque modificati o interessati strutture portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio.
    Sono in ogni caso ammessi modifiche distributive interne e modesti interventi sulle aperture per assicurare la funzionalità degli edifici, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti.
  2. b) per gli edifici di classe b sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria, esclusivamente interventi di risanamento conservativo come definiti dall'Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA.
    È consentita la ricostruzione di parti degli edifici crollate o demolite a condizione che sia prodotta documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.
    Per garantirne la compatibilità con la conservazione del valore storico-architettonico-documentale, l'eventuale frazionamento così come l'eventuale mutamento delle destinazioni d'uso dovranno essere progettati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali originarie. Potrà essere pertanto in particolare ammesso l'inserimento di scale interne anche non secondarie aperte e di soppalchi, nel rispetto di quanto definito al comma 3 c) dell'Art. 5.1.
    Sono in ogni caso ammessi modifiche distributive interne e modesti interventi sulle aperture per assicurare la funzionalità degli edifici, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti.
  3. c) per gli edifici di classe c sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia come definiti all'Art. 5.2 comma 2 e come di seguito specificati:
    1. -comma 2 a1) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo e qualora non comportino interventi pesanti sulla struttura "resistente" dell'edificio;
    2. -comma 2 a2) con esclusione dello svuotamento dell'edificio. La traslazione dei solai è consentita qualora questi non siano di pregio architettonico e se effettuata in maniera sporadica e non sistematica;
    3. -comma 2 a3), limitatamente a quanto strettamente necessario per adeguare la funzionalità dell'edificio alle nuove esigenze di utilizzo, nel rispetto dell'impianto dei fronti esistenti e delle forme e proporzioni caratterizzanti la tipologia di matrice storica;
    4. -comma 2 a5)
    5. -comma 2 b);
    6. -comma 2 c), se compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); l'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale, delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti;
    7. -comma 2 d): il rialzamento della copertura, per ragioni di adeguamento alle normative antisismiche, non potrà comunque superare l'altezza di cm. 30 e dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione della falda e la conformazione originaria del tetto;
    8. -comma 2 e); per quanto riguarda la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti si conferma quanto sopra specificato in riferimento al comma 2 a3).
    È pertanto escluso quanto previsto al comma 2 ai punti a4), a6) ed a7).
    La demolizione con fedele ricostruzione di cui all'Art. 5.2 comma 3 a) delle presenti NTA si intende riferita unicamente agli edifici di valore storico-architettonico-documentale che presentino situazioni statiche o di fatiscenza per le quali sia inequivocabilmente dimostrata l'impossibilità di attuare interventi di risanamento. La ricostruzione dovrà avvenire, sulla base di adeguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con gli stessi materiali dell'edificio originario o con materiali analoghi.
    È consentita la ricostruzione di parti degli edifici crollate o demolite a condizione che sia prodotta documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.
    Non è ammessa la nuova realizzazione di tettoie.
  4. d) per tutti gli ambiti sono inoltre previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5:
    1. - comma 2 b) esclusivamente nel caso di realizzazione di autorimesse interrate nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi; è ammessa una Slp massima pari a 20 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
    2. - comma 2 c);
    3. - comma 2 d);
    4. - comma 2 f) purché la realizzazione di volumi tecnici e cantine non comporti anche la realizzazione di rampe esterne; nel caso di terrapieni gli interventi sono comunque ammessi esclusivamente in presenza di dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi ed è ammessa una Slp massima pari a 12 mq. per unità immobiliare, fermo restando il divieto di realizzare una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.
    Nella realizzazione di autorimesse, cantine e volumi tecnici interrati nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti dovranno essere impiegati materiali compatibili e coerenti con il contesto, adottando gli opportuni accorgimenti per garantirne il corretto inserimento paesistico. Tali opere dovranno in ogni caso essere localizzate in prossimità degli edifici esistenti e non dovranno implicare la realizzazione di nuova viabilità o di nuovi percorsi, anche se interni all'ambito di pertinenza.
    L'eventuale richiesta per la realizzazione di piscine dovrà essere vagliata dall'AC; dovrà a tale fine essere corredata dagli elaborati grafici necessari all'illustrazione dell'intervento e a valutare l'inserimento paesistico-ambientale secondo le modalità e i criteri dell'art. 24, comma 7 k).
    Le pertinenze esterne devono in ogni caso essere mantenute integre e conservate nella destinazione e negli elementi di arredo o decoro originari e/o caratterizzanti. Vanno conservati gli spazi e i manufatti esterni (cortili, aie e altri spazi pavimentati, pavimentazioni di pregio, terrazzamenti, muri di recinzione o di delimitazione di spazi) nonché alberature e specie vegetali tipiche e caratterizzanti; nel caso delle recinzioni murarie tradizionali originali non è consentita la realizzazione di aperture o di interruzioni. Devono essere conservati gli elementi paesisticamente caratterizzanti il territorio agricolo (muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti, assetti colturali), anche se all'interno del sistema insediativo.
    Non sono ammesse sistemazioni delle pertinenze che implichino movimenti di terra tali da determinare un'alterazione della morfologia dei luoghi, fatto salvo il caso del ripristino di condizioni preesistenti degradate, come nel caso di muri di sostegno crollati.
    È esclusa ogni nuova edificazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 18.1, comma 6.

7 Tutti gli interventi sul patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale dovranno comunque osservare, al fine della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali, decorativi, delle sistemazioni esterne e vegetazionali, i seguenti criteri:

  1. a) conservazione delle loro forme, delle membrature architettoniche, dei materiali originari, della loro collocazione attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate;
  2. b) sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del manufatto;
  3. c) recupero e ricostruzione di parti alterate dei manufatti ed eliminazione degli elementi non coerenti all'organismo edilizio;
  4. d) per gli edifici produttivi appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, conservazione degli elementi strutturali caratterizzanti l'edificio, in particolare coperture e scansione compositiva dei prospetti; particolare riguardo andrà tenuto nei confronti degli elementi tipici dei manufatti produttivi (finestrature in ferro/vetro/cemento, pensiline, travi, pareti, colonne, balaustre, ringhiere, ecc.).

Al fine della corretta applicazione degli interventi edilizi saranno impiegati strumenti analitici di supporto (rilievi di precisione, documentazione fotografica storica e dello stato di fatto, studi tipologici) per evidenziare gli elementi di pregio architettonico e tipologico. La relazione a compendio del progetto conterrà quindi uno studio tipologico ed individuerà i caratteri dell'edificio come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura, elementi e parti secondarie.
Dovranno essere individuati la tipologia originaria e gli eventuali stadi successivi di ampliamento e di evoluzione, nonché l'eventuale presenza di superfetazioni.

8 Manufatti isolati

Tabernacoli, piccoli oratori o cappelle, fontanili dovranno essere conservati. Gli interventi dovranno essere eseguiti con i criteri del restauro e comunque garantendo la conservazione dei caratteri originari.

9 Sono sottoposti alla disciplina di tutela pescaie, manufatti di presa, gore, margoni ecc.; tali opere, soprattutto nel caso in cui siano state e/o siano a servizio di edifici produttivi di matrice storica per i quali è previsto un vincolo di salvaguardia, per estensione ne assumono lo stesso valore di beni di interesse storico-architettonico-documentale, analogamente a quanto disposto al comma 6 punto e).
La realizzazione di impianti idroelettrici di piccola taglia (mini idro e micro idro) potrà essere ammessa nel rispetto delle opere idrauliche esistenti, evitando qualsiasi alterazione dei caratteri tipologici, totali o parziali demolizioni, innesti di manufatti murari che ne snaturino l'assetto ed opere che ne compromettano la funzionalità originaria; l'introduzione di impianti con nuove tecniche potrà essere presa in considerazione solo a seguito della verifica dell'impossibilità di recupero dei manufatti preesistenti: in tale caso dovrà essere assicurato il corretto inserimento paesaggistico producendo idonea documentazione che dimostri l'assenza di impatto, anche attraverso l'accurata scelta di materiali coerenti al contesto preesistente; si dovrà privilegiare la collocazione a lato, riutilizzando la gora, ed è comunque vietata la realizzazione in cresta.

Art. 5.2 Interventi di adeguamento e riqualificazione: ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva

1 Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

2 Sono interventi di Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

  1. a) la riorganizzazione funzionale e distributiva degli organismi edilizi, con aumento di Su e Snr, nell'ambito dell'involucro edilizio esistente, con modifiche agli elementi strutturali e non. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5. Gli interventi potranno prevedere:
    1. 1) la riorganizzazione dei collegamenti orizzontali e verticali, dei corpi scala, dei servizi e della distribuzione interna;
    2. 2) il consolidamento, la demolizione e ricostruzione delle strutture di fondazione, orizzontali, verticali, di copertura e delle strutture di collegamento verticale, compresa la traslazione dei solai e fino allo svuotamento parziale o totale del fabbricato;
    3. 3) la realizzazione sui fronti dell'edificio di nuove aperture e la modifica di quelle esistenti;
    4. 4) la realizzazione di terrazze nelle falde della copertura;
    5. 5) la realizzazione di soppalchi, di elementi di collegamento verticale interno ed ogni altro elemento che abbia la stessa consistenza strutturale;
    6. 6) la realizzazione di balconi e terrazzi anche in aggetto ed ogni altro elemento che abbia la stessa consistenza strutturale;
    7. 7) demolizione, rifacimento, consolidamento e realizzazione di elementi di collegamento verticale riguardanti l'intero edificio (scale, rampe, vani montacarichi e vani ascensori);
  2. b) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, nel rispetto delle specifiche previsioni del RU;
  3. c) la modificazione del numero delle unità immobiliari con frazionamenti e accorpamenti;
  4. d) interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  5. e) interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi, anche tramite l'adeguamento delle altezze interne dei vani e la formazione di nuove aperture sui fronti secondari e/o finalizzati al recupero residenziale, o per altra destinazione di volta in volta specificata, di volumi diversamente utilizzati purché compatibili con tali destinazioni;

3 Sono interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva:

  1. a) la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, con materiali analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
  2. b) la demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata di edifici esistenti, anche con diversa sagoma, purchè non comportanti incremento di volume, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

4 Interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi.

La ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi comporta l'applicazione di quanto illustrato al comma 2 a). La ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi può inoltre comportare:

  1. a) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, nel rispetto delle specifiche previsioni del RU;
  2. b) la modificazione del numero delle unità immobiliari con frazionamenti e accorpamenti;
  3. c) interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  4. d) la realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione degli edifici;
  5. e) trasformazione di volumi tecnici legittimi dismessi in volumetrie effettive, ottenuta mediante interventi comportanti creazione di nuova Slp ;
  6. f) modificazione del livello di calpestio esterno degli edifici e adeguamento dell'altezza esterna degli edifici produttivi al fine di rendere fruibili vani interrati e seminterrati esistenti;
  7. g) - la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, con materiali analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
  8. h) - la demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata di edifici esistenti, anche con diversa sagoma, purchè non comportanti incremento di volume, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

5 Gli interventi di cui al comma 2, 3 e 4 sono cumulabili, nel rispetto delle rispettive classi funzionali.

6 Gli interventi ammessi per ogni singola classe e sottoclasse di edifici sono esplicitati al Titolo V e Titolo VI delle presenti norme.

7 Sono considerati interventi ristrutturazione edilizia gli interventi descritti all'art. 5.5 nel caso in cui sia realizzata una volumetria fuori terra o interrata inferiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.

8 Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere ad essi correlate sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni dei Titolo V e VI delle presenti norme, nonché alle specifiche prescrizioni e/o limitazioni eventualmente contenute negli altri Titoli e nei relativi allegati in caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Art. 5.3 Addizioni funzionali

1 Le addizioni funzionali in via generale sono consentite nelle aree nelle quali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto comunque di quanto prescritto dal Titolo V e dal Titolo VI delle presenti norme.

2 Le addizioni funzionali sono finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento dell'unità immobiliare di riferimento, anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità e il raggiungimento degli standard minimi richiesti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria. Le addizioni funzionali consentono esclusivamente la realizzazione di aggiunte agli organismi edilizi esistenti.

3 Le addizioni funzionali nel rispetto di quanto esplicitato ai commi precedenti devono:

  1. a) essere collocate in aderenza ovvero in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  2. b) mantenere una relazione funzionale stabile con l'unità immobiliare di riferimento;
  3. c) non essere finalizzate alla modifica contestuale della destinazione d'uso dell'unità immobiliare di riferimento;
  4. d) non essere finalizzate alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari, né risultino per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinanti per tale scopo;
  5. e) non essere suscettibili di utilizzo autonomo, né di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene.

4 Le addizioni funzionali si configurano attraverso i seguenti incrementi volumetrici:

  1. a) la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  2. b) la realizzazione di servizi igienici;
  3. c) il rialzamento del sottotetto;
  4. d) chiusura di terrazze e logge.

4bis Le addizioni funzionali di cui al comma 4) lettera b) sono consentite anche per edifici con destinazioni d'uso diverse dalla residenza e situati nelle aree della residenza. Valgono le disposizioni previste al comma 3) con la prescrizione della collocazione in aderenza.

5 Sono considerate addizioni funzionali anche la realizzazione di portici in aderenza all'edificio principale. Per questo specifico intervento non valgono le disposizioni previste dal comma 3 c) e d) del presente articolo.

6 Le addizioni funzionali descritte al comma 4) e al comma 5) sono cumulabili, semprechè non si preveda la chiusura di logge e la realizzazione di portici. Le addizioni funzionali descritte al comma 4) non sono cumulabili con le addizioni volumetriche. Esse sono applicate agli edifici esistenti e sono concesse una sola volta dall'approvazione del Regolamento Urbanistico. Le addizioni funzionali non sono a pplicabili agli edifici esistenti originati e facenti parte di Piani Attuativi e Progetti Unitari di Massima ancora vigenti. Viene fatto salvo quanto indicato ai Titoli V e VI delle presenti norme.

7 Le addizioni funzionali descritte al presente articolo si intendono riferite alle unità edilizie principali esistenti alla data di adozione del RU. Rimane fermo quanto previsto dal Titolo V e VI delle presenti norme.

8 Sono considerati interventi di addizioni funzionali gli interventi necessari all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili in deroga agli indici urbanistici.

Art. 5.4 Addizioni volumetriche

1 Le addizioni volumetriche si configurano in aggiunte agli organismi edilizi esistenti mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente.

2 Le addizioni volumetrichee nel rispetto di quanto esplicitato ai commi precedenti devono:

  • a) essere collocate in aderenza ovvero in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • b) rispettare i limiti e parametri fissati dal Regolamento Urbanistico e dal Regolamento Edilizio.

3 Le addizioni volumetriche nel rispetto di quanto esplicitato ai commi precedenti possono: a) comportare l'eventuale modifica della destinazione d'uso della/e unità immobiliari/e di riferimento; b) comportare la formazione di nuove unità immobiliari, all'interno di un progetto che coivolga la/le unità edilizia/e originaria.

4 Le addizioni volumetriche nel rispetto di quanto esplicitato ai commi precedenti devono:

  1. a) mantenere necessariamente una relazione funzionale di carattere stabile con l'unità immobiliare di riferimento (ad eccezione del rialzamento del sottotetto);
  2. b) non costituire esse stesse od unite ad altre quote di addizioni volumetriche, nuove unità immobiliari staccate ed autonome e né essere cumulate al fine di ottenere unità immobiliari a se stanti anche se contigue all'edificio principale (ad eccezione del rialzamento del sottotetto);

5 Le addizioni volumetriche sono le seguenti:

  1. a) ampliamento di 30 mq. di Slp ;
  2. b) ampliamento una tantum quantificato nelle singole UTOE per le ulteriori articolazioni della classe R3a.n.
  3. c) ampliamento tramite rialzamento del sottotetto anche con realizzazione di una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento;
  4. d) realizzazione di servizi igienici di 9 mq di slp;

6 Le addizioni volumetriche di cui ai commi 5 c) e 5 d) non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, purché non configurino nuovi organismi edilizi (ad eccezione del rialzamento del sottotetto).

7 Le addizioni volumetriche descritte al presente articolo sono concesse una sola volta dall'approvazione del Regolamento Urbanistico agli edifici esistenti. Le addizioni volumetriche non sono applicabili agli edifici esistenti originati e sottoposti a Piani Attuativi e Progetti Unitari di Massima.

8 Le addizioni volumetriche di cui al comma 5 a), 5 c) e 5 d) si intendono riferite alle unità edilizie principali esistenti alla data di adozione del RU. Le addizioni volumetriche descritte al comma 5 b) sono riferite all'intero edificio. Rimane fermo quanto previsto dal Titolo V e VI delle presenti norme.

9 Sono considerati interventi di addizione volumetrica gli interventi descritti all'art. 5.5 qualora comportino la realizzazione di una volumetria fuori terra o interrata superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.

10 Le addizioni volumetriche di cui al comma 5 lettera d) sono consentite anche per edifici con destinazioni d'uso diverse dalla residenza e situati nelle aree della residenza. Valgono le disposizioni previste al comma 4) con la prescrizione della collocazione in aderenza.

Art. 5.5 Interventi pertinenziali

1 Sono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizio le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo, per un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  1. a) sono destinati ad usi accessori;
  2. b) accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  3. c) non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

2 Interventi pertinenziali, che comportano la realizzazione di nuova volumetria fuori terra o interrata, e precisamente:

  1. a) autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno del perimetro dei centri abitati di cui alla Tav. 0A "Perimetrazione dei centri abitati" da realizzarsi fuori terra;
  2. b) autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'esterno del perimetro dei centri abitati di cui alla Tav. 0A "Perimetrazione dei centri abitati" da realizzarsi interrate;
  3. c) parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto senza strutture o elementi di copertura;
  4. d) opere autonome a corredo agli edifici residenziali (o riferibili ad altri usi come definiti dal RU) quali piscine, campi da tennis, saune e altre attrezzature consimili ad uso privato e i nuovi volumi strettamente legati all'uso;
  5. e) volumi tecnici da realizzarsi ex novo nel lotto o nell'area di pertinenza dell'edificio principale di riferimento;
  6. f) volumi tecnici e le cantine da realizzarsi nei terrapieni formati dal dislivello del terreno o interrati al di sotto dell'edificio principale di riferimento e senza debordare da esso;
  7. g) la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore, anche in diversa collocazione, sul lotto di pertinenza;
  8. h) chiusura di terrazze e logge.

3 Nel novero degli interventi pertinenziali è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 122/89 e smi all'interno del perimetro dei centri abitati di cui alla Tav. 0A "Perimetrazione dei centri abitati", interrate o in locali esistenti al piano terreno dei fabbricati anche in deroga alle disposizioni del RU e del RE.

4 Rientrano negli interventi pertinenziali, anche se trattati negli articoli precedenti, i seguenti interventi:

  1. i) piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all'aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale;
  2. l) muri di cinta e le recinzioni in genere (sia con fondazioni continue che semplicemente infisse al suolo);
  3. m) sistemazioni delle aree di pertinenza con opere di livellamento, riorganizzazione degli spazi, messa a dimora di nuove piante, pavimentazioni e sistemazioni in genere, arredi e quanto altro della stessa consistenza.

5 Sono considerati interventi pertinenziali anche la realizzazione di portici in aderenza all'edificio principale.

6 Gli interventi pertinenziali descritti al comma 2) e al comma 5) sono cumulabili, semprech&eagrave; non si preveda la chiusura di logge e la realizzazione di portici. Gli interventi pertinenziali descritti al comma 2 lettere g) e h) non sono cumulabili con le addizioni volumetriche. Essi sono applicati agli edifici esistenti e sono concessi una sola volta dall'approvazione del Regolamento Urbanistico. Gli interventi pertinenziali descritti al comma 2 lettere g) e h), non sono applicabili agli edifici esistenti originati e facenti parte di Piani Attuativi e Progetti Unitari di Massima ancora vigenti. Viene fatto salvo quanto indicato ai Titoli V e VI delle presenti norme.

7 Gli interventi pertinenziali descritti al comma 2 lettere g) e h) si intendono riferiti alle unità edilizie principali esistenti alla data di adozione del RU. Rimane fermo quanto previsto dal Titolo V e VI delle presenti norme.

Art. 5.6 Interventi su edifici e complessi diruti

1 È consentita la ricostruzione di edifici di remota origine totalmente o parzialmente distrutti a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa sia per il riferimento dimensionale che per la precisa collocazione dell'edificio.

2 La ricostruzione avverrà attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti. Tale documentazione consisterà nel reperimento di materiali iconografici storici e nell'analisi delle parti residuali che possano suggerire la morfologia di quelle mancanti ovvero, nel caso in cui non si riescano a reperire immagini o simili, o se tali fonti non fossero sufficienti a descrivere il manufatto, nella produzione di una "relazione tipologica" che attesti il tipo di edificio di cui si trattava, le sue funzioni e quant'altro necessario a farne comprendere il passato utilizzo. La relazione dovrà obbligatoriamente contenere uno studio tipologico degli edifici limitrofi o simili, per forme e funzioni, tipici del contesto territoriale di riferimento, a quello in oggetto ed utilizzati allo stesso scopo. Tale analisi mirerà ad individuare i caratteri ricorrenti come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura.

3 Costituiranno inoltre elemento di valutazione per il recupero degli edifici e complessi diruti la presenza e la condizione dei collegamenti viari, l'effettiva possibilità di reperimento, utilizzo ed ubicazione delle reti di approvvigionamento idrico, elettrico, ecc nonché l'effettiva possibilità di smaltimento dei reflui. Costituiranno inoltre elementi di valutazione la necessità di realizzare porzioni consistenti di nuova viabilità e parcheggi e il numero delle unità edilizie ottenuto, al fine di salvaguardare le aree ove i progetti insistono.

4 Sono fatte salve le disposizioni settoriali a tutela degli interessi differenziati sussistenti sul bene e sull'area interessata.

5 Le presenti disposizioni si applicano anche agli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina delle singole UTOE o dall'Allegato A delle presenti norme.

6 È facoltà dell'AC richiedere l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo tramite a pprovazione di piano di recupero ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme.

Art. 5.7 Sostituzione e completamento edilizio

1 Interventi di sostituzione edilizia

Gli interventi di sostituzione edilizia consistono nella demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume pari a 30 mq di Slp per unità immobiliare, fermo restando quanto previsto ai titoli V e VI delle presenti norme in riferimento agli specifici contesti, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione, con esclusione delle infrastrutture a rete interne al lotto di riferimento ed il loro eventuale collegamento con le reti primarie.
Ai fini della determinazione del volume ricostruibile deve essere preso in considerazione il volume legittimo del fabbricato.
Nello specifico caso il volume riferito all'incremento di volume sarà calcolato moltiplicando la Slp per l'altezza virtuale di ml 3,00.

2 Interventi di completamento edilizio

Gli interventi consistono nel completamento di lotti inedificati all'interno del tessuto edilizio esistente, attraverso nuova edificazione. I parametri urbanistico edilizi sono stabiliti dalle presenti N.T.A. all'interno delle UTOE di appartenenza. L'edificazione di completamento oltre alle specifiche elencate ai Titoli V e VI delle presenti norme dovranno osservare anche le seguenti prescrizioni:

  1. a) nel caso in cui si intenda usufruire solo parzialmente della capacità edificatoria attribuita alle singole aree, le proposte progettuali dovranno comprendere l'utilizzazione completa dell'intero lotto sia per attuare nel tempo la realizzazione degli interventi che per dimostrare la possibilità d'intervento per le porzioni eventualmente residuali;
  2. b) nel caso in cui nel lotto vi sia la presenza di edifici di cui si intenda mantenere la consistenza, la capacità edificatoria dell'area andrà decurtata della Slp di detti edifici misurata ai sensi del Regolamento Edilizio;
  3. c) la capacità attribuita ai singoli interventi, nel caso in cui l'assetto proprietario od altre condizioni lo consentano, può anche essere utilizzata come ampliamento di edifici esistenti confinanti.

3 Sono considerati interventi di nuova edificazione la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 5.5, comma 2 d); 4 i) e 4 m) qualora comportino la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Art. 6 Interventi di addizione degli insediamenti esistenti e ristrutturazione urbanistica

1 Interventi di nuova edificazione (addizione agli insediamenti esistenti)

Gli interventi consistono nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere secondo i parametri dimensionali e tipologici e gli strumenti di attuazione stabiliti dalle presenti NTA all'interno delle UTOE di appartenenza.

2 Interventi di ristrutturazione urbanistica

Gli interventi sono quelli rivolti a ridefinire le regole e le modalità insediative esistenti mediante un insieme sistematico di opere, compresa la demolizione totale o parziale degli edifici esistenti con o senza ricostruzione. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni tipologiche ed in conformità ai parametri stabiliti dalle presenti NTA all'interno delle UTOE di appartenenza.

Art. 6.1 Perequazione urbanistica

1 Ai sensi dell'Art. 60 della LR 1/2005 in ogni intervento di trasformazione degli assetti territoriali dovrà essere rispettato il criterio della perequazione urbanistica finalizzato all'equa distribuzione dei diritti edificatori tra le proprietà immobiliari oggetto dell'intervento.

2 Le "Aree Unitarie" individuate nelle tavole "Usi e modalità d'intervento" scala 1:2000, costituiscono uno strumento di applicazione e verifica del suddetto criterio. Eventuali modifiche di tali aree in sede di Piani Attuativi dovranno comunque rispettare il criterio di perequazione urbanistica. Altrimenti la perequazione si effettuerà attraverso l'individuazione di comparti o Unità Minime di Intervento.

Art. 7 Interventi sulla mobilità

1 Gli interventi sulla mobilità sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a) manutenzione;
  2. b) adeguamento;
  3. c) trasformazione;
  4. d) nuovo impianto.

2 Manutenzione

Gli interventi riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dei manufatti stradali volte a garantire la piena efficienza dei tracciati conservandone le caratteristiche tecniche e i materiali originari.
Comprendono:

  1. a 1 riparazione e sostituzione del manto stradale;
  2. a 2 riparazione, rinnovamento, sostituzione o integrazione di banchine stradali, marciapiedi, manufatti di protezione, elementi del corredo stradale comprese alberature; rifacimento o introduzione di segnaletica;
  3. a 3 riparazione, sostituzione, integrazione dei manufatti relativi allo scolo delle acque meteoriche;
  4. a 4 riparazione, rifacimento, sostituzione di parti strutturali.

3 Adeguamento

Gli interventi riguardano opere volte al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei tracciati o all'eliminazione di situazioni di pericolosità, ma conservando il carattere complessivo e la categoria della strada.
Comprendono:

  1. b 1 lievi adeguamenti dei tracciati (modifica dei raggi di curvatura, aumento della sede stradale, introduzione di rotonde);
  2. b 2 sostituzione del manto stradale con altri materiali;
  3. b 3 realizzazione di banchine laterali e marciapiedi;
  4. b 4 formazione di aree di sosta, parcheggio e belvedere;
  5. b 5 introduzione o sostituzione con altri materiali di manufatti di protezione anche con introduzione di opere d'arte;
  6. b 6 introduzione di impianti semaforici.

4 Trasformazione

Gli interventi riguardano opere volte a modificare le caratteristiche tecniche dei tracciati, anche con modifica della categoria della strada mediante interventi che possono portare a tracciati in tutto o in parte diversi dai precedenti.
Comprendono: c 1 rilevanti modifiche dei tracciati e dei manufatti stradali anche con introduzione di opere d'arte; c 2 modifiche della sezione stradale anche con introduzione di spartitraffico centrale; c 3 realizzazione di nuove banchine o marciapiedi con aumento della sezione stradale; c 4 formazione di corredo stradale attrezzato (pista ciclabile; piazzali di sosta e belvedere); c 5 introduzione di alberature laterali.

5 Nuovo impianto

Gli interventi riguardano la realizzazione di nuove strade meccanizzate, percorsi pedonali e piste ciclabili. Sono definiti e disciplinati al Titolo 5 Capo IIIº "Interventi nel Sistema della Mobilità" delle presenti NTA.

Art. 8 Destinazioni d'uso

1 Si intende per destinazioni d'uso la funzione o l'insieme delle funzioni nelle diverse aree del territorio.

2 Il RU, con riferimento a quanto disposto dall'art. 59 della LR 1/05 e degli articoli che seguono, definisce le seguenti principali destinazioni d'uso:

  • - residenziale;
  • - industriale e artigianale;
  • - commerciale;
  • - turistico ricettiva;
  • - direzionale;
  • - pubbliche o di interesse pubblico;
  • - agricola.

3 Rientrano nella destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi genere e natura. Sono comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (abitazione - studio professionale o abitazione - affittacamere) quando la prevalente superficie dell'unità sia adibita ad uso abitativo;

4 Rientrano nella destinazione d'uso industriale e artigianale: industrie, laboratori artigiani, corrieri, magazzini ed imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi, oppure alla trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendono nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti dall'azienda, le abitazioni di servizio e guardiania. L'alloggio di servizio dovrà risultare asservito all'unità immobiliare principale artigianale/industriale e pertanto non potrà costituire unità immobiliare autonoma. Tale asservimento dovrà risultare da specifica obbligazione registrata e trascritta. Rientra nella destinazione d'uso artigianale l'artigianato di servizio entro i limiti specificati al successivo comma 5.

5 Rientrano nella destinazione d'uso commerciale le attività commerciali al dettaglio (negozi di vicinato, media distribuzione), le attività commerciali di grande distribuzione, le attività commerciali all'ingrosso i mercati e le esposizioni merceologiche e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande come ristoranti, bar, pub ecc.
Sono assimilate alla destinazione d'uso commerciale le attività classificate come artigianato di servizio corrispondenti ad attività di servizio alla persona quali centri estetici, centri benessere, centri fitness, palestre, piscine, ecc. se con superficie aperta al pubblico non inferiore a 300 mq.; in tali casi le superfici aperte al pubblico sono conseguentemente assimilate a Superfici di Vendita.

6 Rientrano nella destinazione d'uso direzionale: banche, assicurazioni, sedi preposti alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, centri di ricerca, uffici privati e studi professionali in genere.

7 Rientrano nella destinazione d'uso turistico ricettiva: le attività propriamente dette di cui al capo I della LR 42/2000 (alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi ed aree di sosta, come rispettivamente definite dagli art. 3, 4, 6, 8 di detta legge regionale) nonché le altre attività a carattere essenzialmente ricettivo come ostelli e le altre attività extra alberghiere di cui al capo II della LR 42/2000.

8 Rientrano nella destinazione d'uso pubblico o di interesse pubblico: i servizi e le attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura, i servizi e le attrezzature che rivestano interesse pubblico, ivi comprese le attrezzature per il tempo libero e lo sport. I servizi e le attrezzature pubbliche specificamente individuati dal RU sono:

  • - Attività di servizio:
  • - servizi di assistenza sociale e sanitaria;
  • - servizi per l'istruzione di base;
  • - servizi cimiteriali;
  • - servizi per il culto;
  • - servizi per la cultura e lo spettacolo;
  • - servizi sanitari;
  • - servizi per l'istruzione superiore e scuole speciali;
  • - parcheggi coperti;
  • - servizi sociali e ricreativi;
  • - servizi sportivi;
  • - servizi di supporto al turismo e servizi di accoglienza;
  • - servizi tecnici e amministrativi;
  • - servizi per l'industria;
  • - impianti tecnologici.

9 Rientrano nella destinazione d'uso agricola: produzione agraria, allevamento e forestazione, attività e servizi connessi e compatibili, campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi, pascoli, abitazioni rurali, annessi agricoli e serre costruzioni per allevamenti zootecnici, agriturismi, agricampeggi.

10 Si considera cambiamento della destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle categorie sopradescritte. L'ammissibilità di ciascuna di dette categorie di destinazioni d'uso è stabilita dagli strumenti urbanistici ed attuativi.

11 Non costituisce cambiamento della destinazione d'uso rilevante ai fini dell'attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, la temporanea utilizzazione di immobili per funzioni pubbliche o di interesse pubblico e per periodi temporali, di norma, non superiori all'anno.

12 La destinazione d'uso legittima nell'unità immobiliare è quella stabilita dall'atto abilitativo rilasciato a i sensi di legge. In assenza di tali atti è valida la classificazione catastale alla data di entrata in vigore della LR 39/94 (art. 4, comma 4, LR 39/94).

13 Si ha mutamento della destinazione quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa o comunque per più di 30 mq., anche con più interventi successivi.

14 Nel caso che l'uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni del RU sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo diversa specifica indicazione.

15 Il cambio di destinazione d'uso, nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento dell'esposizione a l rischio per la vita umana (frequentazione stabile di immobili prima destinati ad altri usi ad esempio produttivi,annessi rurali, ecc), dovrà essere supportato da apposita relazione di fattibilità geologica-idraulica che tenga conto delle condizioni di pericolosità del luogo.

Art. 8.1 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1 La "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio:

  • - regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici e dei terreni inedificati;
  • - garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti;
  • - persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all'autodeterminazione delle scelte di vita e del lavoro.

2 La "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" integra le previsioni del presente Regolamento Urbanistico specificando e articolando le disposizioni di cui al Titolo V e Titolo VI riferite alle destinazioni d'uso. In particolare la disciplina di cui al presente articolo:

  • - provvede alla suddivisione del territorio comunale in appositi ambiti di programmazione delle funzioni e in specifiche aree di riassetto e rifunzionalizzazione dei tessuti insediativi, corrispondenti alla suddivisione del territorio in UTOE, all'"Articolazione dei tessuti insediativi" di cui alla Tav. 0B del presente piano e all'individuazione delle aree di trasformazione, con lo scopo di garantire una equilibrata distribuzione e localizzazione delle funzioni sul territorio comunale, anche ai fini della riqualificazione degli insediamenti esistenti;
  • - persegue l'obiettivo di razionalizzare la necessità degli spostamenti con particolare riguardo alle funzioni pubbliche, commerciali e industriali.

3 Con riferimento all'Art. 58 della LR 1/2005, le presenti NTA definiscono per ogni UTOE nell'ambito dei rispettivi centri abitati:

  • - le funzioni ammesse, quelle non ammesse, anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o parti di essi;
  • - le quantità massime e minime delle diverse funzioni in relazione alle reciproche compatibilità;
  • - le condizioni per l'eventuale localizzazione di determinate funzioni in determinate parti degli a mbiti di programmazione o delle aree di trasformazione di cui sopra;
  • - le specifiche fattispecie o le aree per le quali il mutamento delle destinazioni d'uso, anche in a ssenza di opere edilizie è sottoposto a Denuncia di Inizio di Attività.

4 Il RU articola la distribuzione e localizzazione delle funzioni in base alla classe di appartenenza dei tessuti insediativi e alla loro articolazione come definita dalla Tav. 0B "Articolazione dei tessuti insediativi", così come discende dal Piano Strutturale.

5 Nei casi di trasformazione di manufatti edilizi con funzioni non conformi alla classe acustica corrispondente o che comunque non garantiscano il rispetto dei valori limite dovranno essere a dottati provvedimenti tecnici e gestionali idonei a contenere i livelli acustici.

6 L'AC può precisare con successivi provvedimenti e con strumenti urbanistici di dettaglio gli usi consentiti in determinati ambiti e contesti del territorio comunale, in sintonia con il presente RU e gli strumenti della pianificazione.