Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 9 Strumenti di attuazione

1 Le previsioni del RU sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali la LR 1/2005 (Titolo 5º - Capo IVº - Sezioni Prima e Seconda) definisce finalità, contenuti e procedure di approvazione e progetti di opere pubbliche.

2 I Piani Attuativi previsti dal presente Regolamento urbanistico sono i seguenti:

  • - piano particolareggiato (di iniziativa pubblica);
  • - lottizzazioni (di iniziativa privata);
  • - piani per l'edilizia economica e popolare;
  • - piani per gli insediamenti produttivi;
  • - piani di recupero del patrimonio edilizio;
  • - programmi complessi di riqualificazione insediativa.

I Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale sono equiparati a Piani Attuativi quando prevedano la realizzazione di volume complessivo superiore a mc. 600.

3 È subordinata all'approvazione di Piani Attuativi, salvo quanto specificato al Titolo VI delle presenti norme, la realizzazione di determinati interventi e previsioni riferite al Capo I del Titolo V, del comma 3 dell'art. 23 e in altri ambiti specifici richiesti dalle norme. Le aree descritte sono corredate da apposite norme contenute nel Titolo VI delle presenti norme.

4 Sugli immobili e le aree diverse da quelle descritte al comma precedente si opera attraverso intervento edilizio diretto secondo le disposizioni del RE.

5 Per gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati è facoltà della A.C. di dare attuazione a talune previsioni mediante l'approvazione di Piani Complessi di Intervento, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo di territorio. Tali piani sono di norma riferiti a trasformazioni urbanistiche per le quali si rendano necessarie verifiche di fattibilità economico-finanziaria degli interventi, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie della A.C.

6 Per gli interventi di riqualificazione e/o recupero che si caratterizzino per una pluralità di funzioni, di tipologie d'intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche, è altresì facoltà della A.C. di dare attuazione a talune previsioni del RU mediante l'approvazione di Piani Complessi di Riqualificazione insediativa, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo di territorio. Ogni Piano Complesso di intervento comprende una o più delle aree di cui ai punti 3 e 4.

7 Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle vigenti norme regionali, la costituzione di consorzi per la presentazione al Comune delle proposte di realizzazione degli interventi nelle aree di cui al presente articolo è consentita solo per i piani attuativi per i quali il RU preveda in via esclusiva l'iniziativa privata. Nei casi in cui sia prioritariamente prevista la formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica il consorzio può essere costituito previo esplicito atto di assenso del Consiglio comunale all'elaborazione di un piano attuativo di iniziativa privata o di iniziativa mista pubblico-privata.

8 Per i Piani Attuativi e gli interventi edilizi diretti valgono le indicazioni dell'Art. 3 delle presenti NTA.

9 Nelle aree in cui il RU prescriva interventi diretti convenzionati, il rilascio e/o l'efficacia dei titoli a bilitativi o atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi previsti è subordinata alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di atti unilaterali d'obbligo.

Art. 10 Suddivisione del territorio in Zone Omogenee

1 Per l'applicazione di normative nazionali e/o regionali riferite alle Zone Omogenee definite dal DM 1444/68 è allegata al RU la Tav. 0 "Zone omogenee, perimetro del centro abitato, articolazione dei tessuti insediativi".

2 Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di a ltezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio si individuano le seguenti corrispondenze:

  1. a) Zona omogenea "A": tessuti storici ed edifici e nuclei sparsi storicizzati;
  2. b) Zona omogenea "B": tessuti consolidati prevalentemente residenziali ed edifici sparsi di recente origine; aree di trasformazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli assetti insediativi;
  3. c) Zona omogenea "C": espansione residenziale;
  4. d) Zona omogenea "D": tessuti produttivi consolidati, in situazioni marginali e misti;
  5. e) Zona omogenea "E": aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola, aree attrezzate, aree di interesse ambientale, area protetta del Monteferrato (DCR 67/96), Sir 40, Sir 41;
  6. f) Zona omogenea "F": aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse locale e sovracomunale.

Art. 11 Criteri e norme relative alle dotazioni di parcheggi

1 Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione e ricostruzione, nonché, ove espressamente previsto dalle presenti norme, di ristrutturazione edilizia, siano o meno connesse con trasformazioni e/o ampliamento, devono garantire la realizzazione di superfici a parcheggio nella misura e nei modi di cui ai successivi articoli.

2 Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio in rapporto alle residenze ed alle altre destinazioni d'uso, viene determinata la seguente classificazione:

  • -Parcheggi privati;
  • -Parcheggi di relazione;
  • -Parcheggi pubblici.

Art. 11.1 Parcheggi privati

1 Il reperimento di dotazioni di aree destinate a parcheggio ad uso privato è prescritta nella quantità minima stabilita dall'art 2, comma 2 della Legge 122/89 e definita nella successiva tabella, in relazione alle varie destinazioni d'uso ed in riferimento ai vari tipi di intervento edilizio da effettuare.

2 I parcheggi ad uso privato da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari possono essere ubicati nel sottosuolo, nel piano terra degli stessi immobili o nell'area di pertinenza. Nel caso di autorimesse ubicate nel sottosuolo sono fatte salve le indicazioni delle Schede di Fattibilità Geologica. Il perimetro del parcheggio interrato può eccedere dal perimetro dell'edificio fuori terra, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale, di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche interrate e nel rispetto della Sc e/o Rc indicato per i vari interventi da effettuare e comunque con un rapporto di copertura interrato non superiore il 45% del lotto.

3 Nei casi di addizione funzionale e volumetrica i parcheggi privati non andranno trovati se gli interventi non comportano aumento delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso.

4 Per gli interventi che comportano aumento del numero delle unità immobiliari anche a seguito di interventi di addizioni volumetriche, interventi pertinenziali dovranno essere reperiti nell'area di pertinenza dell'edificio interessato o in altra area limitrofa di proprietà dell'avente titolo, almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante dalla trasformazione, salvo dimostrata impossibilità tecnica di reperire tali dotazioni. Quanto detto vale anche nel caso di cambio di destinazione d'uso che comporti la creazione di una o più unità immobiliari residenziali.

5 Nell'accertata impossibilità progettuale di raggiungere le dotazioni minime di parcheggio di cui al comma precedente, l'AC può disporre adeguate forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni non reperite. L'impossibilità tecnica dovrà essere dimostrata e dovrà riferirsi, in via generale, ai seguenti aspetti:

  • -impossibilità a causa della mancanza di aree di pertinenza e delle dimensione e conformazione delle stesse;
  • -impossibilità a causa di inaccessibilità carrabile;
  • -impossibilità di realizzare spazi di sosta all'interno dell'edificio per problemi strutturali e/o a lterazione tipologica.

6 Limitatamente agli immobili a destinazione produttiva o destinati a servizi, ai soli fini del calcolo della superficie a parcheggio minima prevista dalla legge 122/89, il volume del fabbricato si calcolerà moltiplicando la Slp per l'altezza virtuale di ml. 4,00, nel caso di altezza inferiore a ml. 4,00 dovrà invece essere utilizzato il volume urbanistico effettivo.

Art. 11.2 Parcheggi DPGR 15/R/09

1 Per l'insediamento di esercizi commerciali, dovrà essere garantita, oltre che il rispetto degli standard previsti dal DM 1444/68 di cui al successivo articolo, la dotazione minima di parcheggi di cui al Titolo III Capo IV del DPGR/R/09 nonché i criteri di realizzazione dei raccordi viari.

2 I parcheggi relativi alla destinazione d'uso commerciale sono distinti in:

  • - sosta stanziale, la quale area è dimensionata nella misura stabilita dall'art 2, comma 2 della Legge 122/89, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • - sosta di relazione, la quale area è dimensionata nella misura indicata nella successiva tabella per ciascuna tipologia di struttura di vendita e la relativa superficie destinata alla vendita (SV):
    1. a) esercizi di vicinato (fino a 300 mq. di SV);
    2. b) medie strutture di vendita (con SV da 300 mq. a 2500 mq.).

3 I parcheggi per la sosta stanziale dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, con esclusione delle carreggiate stradali.

4 I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura commerciale stessa.

5 In riferimento alla realizzazione di media struttura di vendita, il numero dei posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio per sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

6 Nel caso che medie strutture di vendita, siano dotate di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quelle commerciali, la dotazione di parcheggi per la sosta di relazione è maggiorata di mq. 1 per ogni mq. di Slp per attività complementare.

7 Il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione di cui al presente articolo non è richiesto nel caso di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso all'interno di aree urbane centrali o tessuti storici caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:

  • - nelle zone omogenee A ai sensi del DM 1444/68;
  • - nella "Città compatta";
  • - nei "Nuclei originari";
  • - nelle aree R1 e R2.

8 Nel caso di ampliamento delle superfici di vendita, devono essere previste adeguate superfici di parcheggio in relazione alla parte ampliata salvo dimostrata impossibilità di reperire tali aree.

9 Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di specifica vegetazione così come prevista dal DPGR/R/09 e nel rispetto delle Specie vegetali previste per le aree aperte di uso pubblico indicate nell'Allegato C al presente RU, con elementi di arredo urbano che l'AC si riserverà di regolamentare. Tali aree devono inoltre rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui al DPGR 2/R/07.

Art. 11.3 Parcheggi pubblici

1 La quantità minima di standard per parcheggi pubblici o d'uso pubblico richiesta per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, o comunque nel caso di cambiamento di destinazione d'uso nel caso che il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico relativamente alla dotazione di servizi pubblici, è stabilita per le diverse zone territoriali omogenee dal DM 1444/68.

2 Ai fini esclusivi del presente articolo, si considera aumento del carico urbanistico quando il nuovo uso e/o le nuove superfici comportino una quantità di parcheggi, calcolata con i parametri sopra indicati, superiore di almeno 50 mq., rispetto alla destinazione originaria.

3 Tali parcheggi non possono, in alcun modo essere surrogatori dei parcheggi privati di competenza dei singoli insediamenti e non possono essere quindi ricavati all'interno dei lotti edificabili ad esclusione di quanto stabilito al successivo comma 5. Le quantità minime da rispettare, in base alle varie destinazioni d'uso, sono indicate nella tabella che segue.

4 Per gli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso nelle zone indicate al comma 7 del precedente articolo e per gli interventi su edifici per i quali il RU prevede il restauro e risanamento conservativo non è richiesta la dotazione di parcheggi di cui al presente articolo.

4bis Negli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d'uso nel sul patrimonio edilizio esistente è ammessa la monetizzazione delle aree di parcheggio pubblico richieste, con le modalità e le forme disposte al successivo comma 8, qualora sia dimostrata l'effettiva impossibilità di reperire spazi dotati di specifici requisiti di funzionalità e di economicità nella futura manutenzione. L'impossibilità tecnica dovrà riferirsi, in via generale, ai seguenti aspetti:

  • - mancanza di aree di pertinenza e di adeguate dimensioni e conformazione delle stesse;
  • - inaccessibilità carrabile;
  • - problemi strutturali e/o di alterazione tipologica per la realizzazione di spazi di sosta all'interno dell'edificio.

5 Nelle zone omogenee B interne alle UTOE 4, 5 e 6, per gli interventi di completamento edilizio residenziale non dovranno essere reperite le quantità definite dal presente articolo. Fanno eccezione i lotti edificabili che presentano aree destinate dal piano a parcheggio pubblico, ubicate in adiacenza degli stessi, in questo caso tali parcheggi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi di nuova edificazione.

6 Nelle zone B delle altre UTOE gli interventi di completamento edilizio dovranno reperire i parcheggi di cui al presente articolo, i quali dovranno essere reperiti nei lotti edificabili e ubicati in fregio alla viabilità pubblica.

7 Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio per i piani attuativi sono indicate al Titolo VI delle presenti NTA, in riferimento ad ogni intervento previsto. Ove non espressamente indicate si farà riferimento alla seguente tabella.

8 Ai fini della quantificazione degli importi relativi alla monetizzazione dello standard viene assunto come importo di riferimento il corrispettivo di 60 €/mq come valore del terreno su cui realizzare le dotazioni di standard richieste per insediamenti a prevalente destinazione residenziale e di 40 €/mq per insediamenti aventi destinazioni diverse dal residenziale.

Destinazioni d'uso, interventi e relativo fabbisogno di parcheggi
destinazioni d'uso tipo d'intervento parcheggi privati L122/89 parcheggi di relazione parcheggi pubblici DM 1444/68
residenziale nuova edificazione
ristrutturazione urbanistica
1 mq. ogni 10 mc 1 mq. ogni 30 mc
sostituzione edilizia 1 mq. ogni 10 mc
addizione volumetrica con aumento u.i. 1 posto auto ogni u.i.
ristrutturazione: aumento di u.i. e/o modifica destinazione d'uso 1 posto auto ogni u.i.
industriale artigianale nuova edificazione
ristrutturazione urbanistica
1 mq. ogni 10 mc 1 mq. ogni 7 mc di Sf
sostituzione edilizia ampliamento (solo per la parte in ampliamento) 1 mq. ogni 10 mc
commerciale esercizi di vicinato nuova edificazione
ristrutturazione urbanistica
1 mq. ogni 10 mc
+ parcheggio temporaneo
1 mq. ogni mq. di sup. di vendita 1 mq. ogni 2,5 mq. di Slp
ampliamento volumetrico (solo per la parte in ampliamento) 1 mq. ogni 10 mc
+ parcheggio temporaneo
1 mq. ogni mq. di sup. di vendita 1 mq. ogni 2,5 mq. di Slp
sostituzione edilizia 1 mq. ogni 10 mc
+ parcheggio temporaneo
1 mq. ogni mq. di sup. di vendita
ristrutturazione: modifica destinazione d'uso 1 mq. ogni mq. di sup. di vendita 1 mq. ogni 5 mq. di Slp
commerciale medie strutture di vendita nuova edificazione
ristrutturazione urbanistica
1 mq. ogni 10 mc
+ parcheggio temporaneo
1,5 mq. ogni mq. di sup. di vendita + 1 mq ogni mq di sup. utili aperte al pubblico per attività complementari 1 mq. ogni 2,5 mq. di Slp
ampliamento volumetrico (solo per la parte in ampliamento) 1 mq. ogni 10 mc
+ parcheggio temporaneo
1,5 mq. ogni mq. di sup. di vendita + 1 mq ogni mq di sup. utili aperte al pubblico per attività complementari 1 mq. ogni 2,5 mq. di Slp
sostituzione edilizia 1 mq. ogni 10 mc
+ parcheggio temporaneo
1,5 mq. ogni mq. di sup. di vendita 1 mq. ogni 5 mq. di Slp
ristrutturazione: modifica destinazione d'uso 1,5 mq. ogni mq. di sup. di vendita 1 mq. ogni 5 mq. di Slp
turistico ricettivo nuova edificazione
ristrutturazione urbanistica
ampliamenti volumetrici
modifica destinazione d'uso
1 mq. ogni 10 mc 1 mq. ogni 5 mq. di Slp
turistico ricettivo campeggi tutti quelli sopra 1 mq. ogni 10 mc 1 posto auto per ogni piazzola (LR 42/2000)
direzionale nuova edificazione
ristrutturazione urbanistica
ampliamenti volumetrici
1 mq. ogni 10 mc 1 mq. ogni 2,5 mq. di Slp
ristrutturazione: modifica destinazione d'uso 1 mq. ogni 2,5 mq. di Slp
servizi nuova edificazione ristrutturazione urbanistica 1 mq. ogni 10 mc 1 mq. ogni 10 mc
rurale nuova edificazione ristrutturazione urbanistica 1 mq. ogni 10 mc

Art. 12 Dimensionamento del piano e standard urbanistici

1 Costituisce standard urbanistico la dotazione di aree destinate a parcheggio, a verde e spazi pavimentati e ad attrezzature collettive.

2 Gli interventi relativi alle Aree Aperte di uso pubblico (Art. 29 delle presenti NTA) e le Aree dei Servizi di uso pubblico (Art. 30 delle presenti NTA) senza procedere all'esproprio, possono essere promossi anche da parte di privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'AC che ne garantisca l'uso pubblico e la disciplina della gestione e la manutenzione.

3 Nelle aree di proprietà comunale possono essere realizzati parcheggi anche interrati così come previsto dall'art. 9 comma 4º della L 122/89.

4 Per le Aree della Produzione, ad esclusione dell'UTOE 2, le quantità vengono indicate nell'ambito dell'UTOE di appartenenza.

5 Le dotazioni di aree a standard richieste per i piani attuativi sono indicate al Titolo VI delle presenti NTA, in riferimento ad ogni intervento previsto.

6 Nelle zone omogenee B interne alle UTOE 4, 5 e 6, per gli interventi di completamento edilizio residenziale, è ammessa la monetizzazione delle aree a standard richieste per verde e piazze, ove specificamente individuate dalle presenti NTA, qualora sia dimostrata l'effettiva impossibilità di reperire spazi adeguati, cioè dotati di specifici requisiti di funzionalità e di economicità nella futura manutenzione.

Art. 13 Aree di rispetto

1 Le fasce di rispetto sono aree a protezione di elementi sensibili, infrastrutturali, tecnologici e di servizio, nelle quali le trasformazioni urbanistico-edilizie sono sottoposte a disciplina specifica. Le fasce di rispetto del presente articolo, per quanto non direttamente riportato, sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

2 Aree di rispetto stradale

Le fasce di rispetto delle strade al di fuori dei perimetri dei centri abitati (ai sensi del Codice della Strada) sono quelle previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) per le diverse categorie. Il sistema della mobilità esistente e di progetto che interessa il territorio comunale è così classificato:

  • - strade extraurbane secondarie (tipo C);
  • - strade locali (tipo F).

Le distanze da rispettare sono le seguenti:

  1. a) Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "C", da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetriche e interventi pertinenziali art. 5.5 comma 2 lettere g e h e comma 5, non può essere inferiore a 30 m per lato, misurata dal confine stradale così come definito dal DPR 495/1992 e dal DM 05/11/2001. Sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti;
  2. b) Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "F", ad eccezione delle strade vicinali (strade private di uso pubblico) da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetriche e interventi pertinenziali art. 5.5 comma 2 lettere g e h e comma 5, non può essere inferiore a 20 m per lato, misurata dal confine stradale così come definito dal DPR 495/1992 e dal DM 05/11/2001. Sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti;
  3. c) Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "F", vicinali, da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetriche e interventi pertinenziali art. 5.5 comma 2 lettere g e h e comma 5, non può essere inferiore a 10 m per lato, misurata dal confine stradale così come definito dal DPR 495/1992 e dal DM 05/11/2001.
    Sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti;
  4. d) All'interno dei centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "C" e "F" è specificatamente disciplinata dal RU e dal RE.

3 Aree di rispetto delle linee ferroviarie

Le fasce di rispetto da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e addizioni volumetriche non può essere inferiore a m 30 per lato misurati dalla rotaia più vicina all'area d'intervento, salvo autorizzazione dell'Ente FFSS. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sono sottoposti alla preventiva a utorizzazione dell'Ente FFSS.

4 Aree di rispetto lungo i corsi d'acqua

In riferimento all'art. 10 comma 3 delle NTA del PS vengono individuati gli ambiti relativi ai corsi d'acqua per i quali si applicano le disposizioni di cui al punto 4 del successivo art. 41 delle presenti norme.

5 Aree di rispetto cimiteriale

Le aree di rispetto cimiteriale sono indicate con specifico simbolo nelle Tavole del RU. In tali aree l'edificazione è permessa nei limiti indicati dal RD n. 1265/34. Per gli edifici esistenti, ai sensi del RD n. 1265/34, sono ammessi i seguenti interventi:

  • - ristrutturazione edilizia (art. 5.2, comma 2);
  • - addizioni volumetriche e interventi pertinenziali art. 5.5 comma 2 lettere g e h e comma 5, previste per le varie classi residenziali e limitate fino ad un massimo del 10% della Slp esistente;
  • - sostituzione edilizia, anche in altra posizione purché la distanza dal cimitero della nuova costruzione non sia inferiore a quella esistente.

L'AC potrà consentire in tali aree, previo parere della ASL, la realizzazione di aree verdi attrezzate, parcheggi e impianti tecnologici se non in contrasto con le vigenti normative sanitarie e con i criteri del rispetto dovuto ai luoghi. Il Consiglio Comunale può approvare ampliamenti dei cimiteri esistenti, previo parere favorevole della ASL, all'interno dell'area di rispetto, purché non oltre il limite di 50 metri, quando non sia possibile provvedere altrimenti o il cimitero sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, dislivelli naturali, ponti, ferrovia.

Art. 13bis Aree di interesse e di rischio archeologico

1 La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana individua le presenze archeologiche del territorio comunale attraverso l'implementazione della Carta Archeologica della Provincia di Prato che costituisce sia una carta del rischio archeologico sia una carta delle risorse archeologiche, sulla base dei dati via via disponibili.
Le presenze archeologiche risultanti dalla Carta Archeologica della Provincia di Prato pubblicata nel 2011 sono riportate nella tavola dei Vincoli del Piano Strutturale.

2 Nei casi in cui vengano effettuate nuove costruzioni o consistenti trasformazioni in profondità in corrispondenza dei singoli punti e/o delle aree a rischio archeologico individuati dalla Carta Archeologica, a tutela dei siti e dei loro contesti stratigrafici dovrà essere di norma effettuata - preliminarmente al rilascio del titolo abilitativo - la ricerca archeologica preventiva mediante saggi stratigrafici in profondità che verifichino la presenza o meno di elementi di interesse archeologico e ne stabiliscano eventualmente le possibilità e le modalità di utilizzazione; la ricerca archeologica preventiva potrà essere effettuata altresì nell'eventualità di lavori di natura pubblica che prevedano escavazioni di particolare estensione in luoghi per il momento privi di risultanze archeologiche la cui presenza non può essere esclusa a priori.
Le modalità di esecuzione della ricerca archeologica saranno stabilite d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.