09.09.2024 - Piano Strutturale Intercomunale comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo - Salvaguardie interventi edilizi
In data 11/09/2024, entrano in vigore le norme di salvaguardia al PSI, ai sensi del comma 2ter, art 94 della LR 65/2014, come da combinato disposto comma 1, art. 2 della L.R. n. 31/2020.
A fare data dal 11/09/2024 e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale da parte dei comuni interessati, ai sensi del comma 2ter, art. 94 della LR 65/2014, sul territorio comunale di Vaiano e Cantagallo non saranno consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.
Sono pertanto vietate le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio, quali:
a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 (opere ed interventi soggetti a SCIA) e 136 (attività edilizia libera);
b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis) (installazione, anche in via continuativa, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico);
b bis) l'installazione dei manufatti di cui all’articolo 78 (Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie);
f) la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
Ai sensi della lettera a) di cui all'articolo 134, comma 1 è consentita quindi:
b ter) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettere a) (installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore a due anni) e b) (installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo);
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003;
e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente;
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, definiti nell’articolo 135 bis, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;
i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli costituenti interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell’articolo 135 bis, comma 3, lettera d);
l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, in assenza di contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui all’articolo 135 bis, comma 3. Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.
m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato.