Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 81bis Ambiti ad assetto consolidato

1. Sono le parti del territorio urbanizzato, spesso con impianto di matrice storica, ma che talvolta risultano modificati nelle tipologie edilizie originali, con alterazione dei caratteri edilizi tradizionali e dove tuttavia sono riconoscibili assetti insediativi da considerare consolidati nell'immagine urbana, pur comprendenti tessuti urbanistici con caratteristiche discontinue.

2. Nell'ambito del sub sistema ad assetto consolidato, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente attribuite agli edifici dal presente RU, sono in genere consentite le seguenti destinazioni:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente nel sub sistema. In ogni fabbricato, in caso di frazionamento, la superficie utile abitabile (Sua) media degli alloggi complessivamente risultanti non dovrà essere inferiore a mq. 50 di Sua, fermo restando la dimensione minima di ogni ulteriori alloggio di 45 mq. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate;
    • il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è comunque ammessa ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione e che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze, o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare;
      • b. artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
      • c. commerciale di vicinato: è sempre consentita ai piani terra nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'introduzione di attività commerciali e pubblici esercizi (limitatamente a negozi, bar, ristoranti, artigianato di servizio). Tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se ampliamenti di attività già esistenti al piano terra;
      • d. direzionali private: è ammessa la realizzazione di uffici privati, ambulatori e studi medici e professionali, strutture associative, ricreative e sportelli bancari;
      • e. strutture ricettive: alberghiere ed extralberghiere; negli edifici esistenti è ammessa la realizzazione di ostelli, pensionati, attività di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast;
      • f. pubbliche o di interesse pubblico: culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
      • g. agricole, connesse ed integrative.

      3. All'interno degli ambiti ad assetto consolidato, negli edifici esistenti, in caso di ristrutturazione, gli aggetti propri dell'organismo edilizio debbono essere mantenuti o ripristinati nel loro aspetto originario; è consentita la modifica degli aggetti esistenti, compatibilmente con il tipo di intervento previsto; le tettoie di limitate dimensioni potranno essere ammesse nelle forme e nei materiali appropriati all'edificio esistente, mentre i balconi sono consentiti a condizione della loro compatibilità tecnica ed architettonica, ad esclusione che nelle facciate prospicienti strade e spazi pubblici.

    4. Negli ambiti ad assetto consolidato sono ammessi interventi di riorganizzazione del tessuto urbano (se e ristrutturazione urbanistica), purché rivolti a conferire maggiore razionalità all'impianto urbanistico ed al superamento di condizioni di degrado. Tali interventi possono essere proposti attraverso Piano Attuativo, secondo le procedure previste per i Piani di Recupero. Il progetto unitario potrà essere articolato in unità minime di intervento (UMI). Negli elaborati del Piano Attuativo devono essere individuate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione del tessuto.

5. Con apposito simbolo grafico nelle tavole del RU (allineamento dei piani), è identificato un fronte edilizio nel quale gli edifici esistenti possono essere rialzati fino al raggiungimento di quattro piani.