Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84 Preesistenze di Origine Rurale (POR)

1. Appartengono alle preesistenze di origine rurale, gli edifici la cui origine rurale è ancora leggibile, pur essendo oggi ricompresi in ambito urbano. Si tratta di un insieme di edifici molto eterogeneo, che comprende abitazioni ed annessi agricoli ancora utilizzati per le originarie funzioni ed edifici ed annessi non più rurali.

2. Nelle POR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: in ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile abitabile (Sua) che diano luogo ad un organismo edilizio con alloggi di dimensione media minore di mq. 60. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate; negli edifici esistenti sono sempre consentiti i cambi d'uso da residenza agricola a residenza, mentre il cambio da altri usi a residenza degli annessi è consentito alle seguenti condizioni:
    • che l'edificio non risulti recente o incongruo;
    • che gli alloggi risultino complessivamente di superfice utile media non inferiori a 60 mq;
    • che non si tratti di manufatti minori tradizionali, quali legnaie, forni, stalletti, ecc.;
  • b. artigianale tipica e di servizio: non consentita;
  • c. commerciale: non consentita;
  • d. direzionali private: si intendono gli uffici privati, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative e gli sportelli bancari, i servizi per il turismo, la ricreazione e lo sport, di cui al precedente art. 30 (Td e Ts);
  • e. turistico ricettive: non consentita;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: si intendono culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative: sempre consentita

Il cambio di destinazione d'uso a residenziale e l'eventuale frazionamento di coloniche e annessi un tempo agricoli, dovranno essere corredati da adeguata documentazione tecnico-storica che ricostruisca le fasi di formazione dell'organismo edilizio e le sue caratteristiche tecniche costruttive.

In caso di cambio di destinazione d'uso e/o frazionamento, il reperimento degli standard a parcheggio mancanti non può comportare la riduzione dei giardini e delle aie di pertinenza; è ammessa la monetizzazione degli standard mancanti.

3. Tutti gli interventi di tipo ri sono subordinati alla redazione di un progetto del resede, finalizzato alla conservazione ed al miglioramento dei caratteri tipologici degli spazi scoperti (aie, giardini, terrazzamenti, ecc.), salvaguardandone le geometrie e e le dimensioni e recuperando i materiali e gli elementi funzionali tradizionali (pavimentazioni, pozzi, ecc.). Non è consentito frazionare gli spazi di pertinenza e qualora il resede risulti già frazionato, in caso di impossibilità di accordo tra diversi proprietari, il proponente procederà alla stesura di un progetto parziale, considerando comunque le caratteristiche originarie e valutandolo alla luce degli assetti complessivi.

4. Il progetto di resede deve avere per oggetto:

  • parcheggi, da collocare in posizione defilata rispetto ai più significativi coni visivi;
  • accessi sia carrabili che pedonali, limitandone il numero nel rispetto delle caratteristiche originarie;
  • illuminazioni esterne, con riflessione in alto della luce, inferiore al 5%, al fine di contenere l'inquinamento luminoso;
  • arredi vegetali, da prevedere in coerenza con il tipo edilizio ed i caratteri tradizionali del paesaggio rurale di riferimento (noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino, ecc.); non sono consentite nuove recinzioni in muratura, mentre se ritenute indispensabili dovranno essere realizzate con paletti in legno e rete metallica a maglia sciolta, con vegetazione arbustiva a schermatura, sempre riferita ai contesti tradizionali storici o storicizzati.