Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 85 Addizioni singolari recenti (ASR)

1. Sono così definiti edifici recenti di carattere eterogeneo, principalmente formati da villette, unifamiliari e no, che assumono caratteri tra di loro molto diversi comunque caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale.

2. Nelle ASR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in caso di frazionamento, in ogni fabbricato esistente, la superficie utile abitabile (Sua) media degli alloggi complessivamente risultanti non dovrà essere inferiore a mq. 70. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate;
  • b. artigianale tipica e di servizio: non consentita;
  • c. commerciale: non consentita;
  • d. direzionali private: non consentita;
  • e. turistico ricettive: non consentita;
  • f. pubbliche o di interesse pubblico: si intendono culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative: non consentita.

3. Tutti gli interventi di tipo ri ed se sono subordinati alla redazione di un progetto del resede, finalizzato al miglioramento dei caratteri tipologici degli spazi scoperti, anche attraverso l'espianto di specie incongrue e l'impianto di specie vegetali autoctone o naturalizzate coerenti al contesto (ad esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, piante da frutto, siepi di bosso, di biancospino, rosmarino, lavanda, glicine, rose rampicanti, vite), con esclusione delle conifere estranee all'ambiente tradizionale.

4. Il progetto di resede deve avere per oggetto:

  • parcheggi, da collocare in posizione defilata rispetto ai più significativi coni visivi;
  • accessi sia carrabili che pedonali, limitandone il numero nel rispetto delle caratteristiche originarie;
  • illuminazioni esterne, con riflessione in alto della luce, inferiore al 5%, al fine di contenere l'inquinamento luminoso;
  • arredi vegetali, da prevedere in coerenza con il tipo edilizio ed i caratteri tradizionali del paesaggio rurale di riferimento;
  • eventuali nuove recinzioni devono essere in muratura, in pietra "a secco" se in contesti caratterizzati da tale tecnica costruttiva, con pietra a "facciavista" anche di taglio moderno negli altri casi, oppure intonacata, fino ad una altezza massima di m. 1,80; l'eventuale cancello o portellone di accesso dovrà essere realizzato con struttura portante in pilastri intonacati (hmax m 2,20) e il suo eventuale arretramento rispetto al filo stradale dovrà essere realizzato escludendo ali in muratura di forme curvilinee; sono altresì consentite recinzioni in rete metallica a maglia sciolta e pali di legno o a palizzata in legno, di altezza massima di 1,80 m, con siepi arbustive riferite alla macchia locale.