Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 88 Nuclei storici minori (NSM)

1. Sono così definiti insediamenti che assumono caratteri tra di loro molto diversi e che vanno dagli aggregati lungo le strade di antico o recente impianto, ai nuclei isolati di montagna, ulteriormente differenziati per i diversi rapporti che stabiliscono con la morfologia del luogo e con il paesaggio. Sono caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale, sia con edifici di tipologia tradizionale, che recente.

2. Nei NSM sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione; in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie utile abitabile (Sua) minima di mq. 45. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate.
    La destinazione dei piano terra a garage è ammessa esclusivamente se non si modificano i caratteri tipologici e architettonici dell'edificio esistente, se non si rechi conflitto con spazi pubblici pedonali e se sia possibile l'accesso carrabile in idonee condizioni di sicurezza;
  • b. artigianale artistica e di servizio: si intendono botteghe artigiane, comunque non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora e con le attività inerenti e a servizio della residenza, di cui al precedente art. 30, comma 3, lettera a);
  • c. commerciale di vicinato: si intendono negozi fino a 300 mq di superficie di vendita, di cui alla L.R. 28/05 e s.m.i.; ai piani terra, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, è in genere sempre consentita l'introduzione di attività di somministrazione di alimenti e bevande e commerciali alimentari (negozi, bar, ristoranti), mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • d. direzionale e di servizio private: si intendono gli uffici privati, gli ambulatori e gli studi medici e professionali, le strutture associative e gli sportelli bancari, i servizi per il turismo, la ricreazione e lo sport, di cui al precedente art. 30 (Td e Ts);
  • e. turistico ricettiva: si intendono le attrezzature ricettive, ai sensi della 42/2000 e s.m.i.;
  • f. di servizio pubbliche o di interesse pubblico: si intendono quelle culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricola: si intendono gli edifici necessari alla conduzione dei fondi e alle attività connesse ed integrative

In caso di aumento del carico urbanistico, per cambio di destinazione d'uso e/o frazionamento, il reperimento degli standard a parcheggio mancanti non può comportare la riduzione dei giardini di pertinenza, è dunque ammessa la loro monetizzazione, anche parziale.

3. Nei nuclei storici minori gli interventi sugli immobili e sulle aree libere devono perseguire il mantenimento e ripristino delle tipologie tradizionali e la riqualificazione degli spazi aperti, sia pubblici che privati. Dovranno per questo essere mantenuti gli elementi degli edifici e degli spazi aperti di valore testimoniale, mentre le eventuali addizioni funzionali potranno essere realizzate a condizione che a loro volta siano realizzate nel rispetto dei caratteri originari. In particolare, tali addizioni dovranno essere realizzate rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, con forme e dimensioni delle finestre tradizionali e utilizzando materiali coerenti.

4. Visti i caratteri spiccatamente rurali del contesto, per gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare quanto previsto agli artt. 124 e 125 ed inoltre:

  • è prescritto l'utilizzo, per le parti intonacate, di intonaco a base di calce nella gamma dei colori caldi delle terre ed è comunque vietato l'uso di materiali e di finiture plastiche o al quarzo; è prescritto, in alternativa, l'uso, come materiali di rivestimento, della pietra locale o del mattone facciavista;
  • il manto di copertura dovrà essere in coppi e tegole di recupero o di tipo invecchiato;
  • non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca e gli interventi sulla copertura, se a falde, devono essere realizzati evitando di introdurre altri elementi non tradizionali nella composizione del tetto;
  • gli infissi dovranno mantenere forme e dimensioni tradizionali, mentre per i dispositivi di oscuramento si devono utilizzare tipi (scuri e persiane o portelloni in legno a battente) e colori ricorrenti, facendo riferimento a modelli tradizionali già utilizzati nel contesto;
  • i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature.

5. Per gli edifici residenziali per i quali si prevedono i tipi d'intervento ri2, nel caso in cui nel lotto di pertinenza siano presenti volumi accessori secondari (Snr), purché legittimi, è consentita la loro sostituzione edilizia, cioè la loro demolizione e la loro ricostruzione nel lotto di pertinenza, anche accorpandoli all'edificio principale, come addizione volumetrica all'abitazione esistente, fino ad un massimo di ulteriori 10 mq di superfici utili residenziali (Su), in aggiunta a quanto già previsto dai tipi d'intervento ri2; l'intervento dovrà comunque mantenere almeno 9 mq per superfici accessorie. Non sono comunque per questo fine computabili i piccoli manufatti in legno, ammessi dal presente RU, per i quali non è consentita alcuna modifica della destinazione d'uso.