Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 89 Giardini di edifici storici

1. Sono le pertinenze delle ville, palazzi, complessi e case storici o di valore testimoniale che sono, spesso, l'esito di un progetto unitario. Tali aree costituiscono il complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio e svolgono un ruolo determinante per la conservazione degli eco-sistemi in funzione della diversificazione botanica, della regimazione delle acque e della modellazione dei suoli.

2. I giardini degli edifici storici devono conservare la proprio originaria funzione a servizio della residenza e non seguono gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli edifici di cui sono di servizio. Nei giardini degli edifici storici devono essere tutelati:

  • le sistemazioni e la continuità con gli edifici storici;
  • gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • i percorsi e le opere di sistemazione esterna storicizzate;
  • le opere e gli elementi decorativi.

3. I giardini degli edifici storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro e pertanto:

  • non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura e le eventuali nuove pavimentazioni, anche permeabili, non possono superare il 20% della superficie; Tali pavimentazioni devono comunque dimostrare la compatibilità e la coerenza con gli assetti storici;
  • devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, nonché gli elementi decorativi che si mostrano con essa coerenti;
  • è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso nelle zone che non presentano caratteristiche storiche, paesaggistiche o ambientali di pregio; la loro sistemazione e la viabilità di accesso deve dimostrare la coerenza con i valori ed il contesto storico-ambientale;
  • è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, incluse le costruzioni precarie (serre, annessini, capanni, ecc.) o per deposito di materiali.
  • gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e reintegrati negli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.