Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 90 Aree fluviali di connessione ecologica e fruitiva (Vf)

1. Il Regolamento Urbanistico individua gli ambiti, denominati in cartografia con la sigla "Vf", costituiti dall'insieme delle aree contigue ai corsi d'acqua principali e che contribuiscono alla formazione di un continuum ecologico e fruitivo lungo l'asse nord-sud del territorio.

2. Fatte salve le prescrizioni di natura idraulica, all'interno di tali ambiti sono consentite opere ed interventi di carattere culturale, educativo, sportivo-ricreativo, turistico e naturalistico, sentieri e percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e punti di sosta attrezzati, strutture per l'informazione e l'educazione ambientale.

3. Nelle aree verdi di connessione fluviale gli eventuali interventi di sistemazione o realizzazione di spazi attrezzati per la fruizione turistico-ricreativa potranno prevedere esclusivamente strutture di carattere temporaneo, dovranno essere realizzati in modo da non diminuire le condizioni di sicurezza idraulica dell'area e da non costituire ostacolo per il corso delle acque.

4. Nelle aree fluviali di connessione ecologica e fruitiva:

  • non è ammessa l'alterazione delle zone umide e golenali;
  • non è ammessa l'alterazione o la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico e degli accessi ai corsi d'acqua;
  • non è ammesso l'allestimento di impianti fissi e di percorsi per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

5. Le attività e gli interventi descritti ai punti precedenti possono essere attuati mediante piani e progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata estesi alla totalità dell'ambito oppure a sottoambiti organici e funzionalmente autonomi.