Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 91 Aree a verde privato di valore ecologico-ambientale (Vr)

1. Il RU, all'interno del perimetro dei centri abitati, individua le aree ancora libere che mantengono il ruolo di continuità con il sistema naturale e garantiscono visuali aperte e di connessione fra i tessuti urbani e il paesaggio circostante; caratterizzati da usi promiscui e/o con funzioni sub-urbane, spesso vanno a strutturare la rete ecologica comunale in quanto si configurano come varchi e areali di appoggio e passaggio per le specie. Quando si localizzano in prossimità o adiacenza dei diversi tessuti insediativi, garantiscono livelli minimi di qualità ambientale, con il riequilibrio climatico e l'assorbimento degli inquinanti e possono assicurare lo sviluppo di habitat naturali e semi-naturali di particolare interesse. Laddove adiacenti ad ambiti agricoli, garantiscono la permanenza degli assetti agricoli e assicurano la conservazione della separatezza tra i centri abitati, consentendo la migliore percezione delle relazioni tra ambiti differenziati.

2. Le aree a verde privato di valore ecologico-ambientale costituiscono elementi fondamentali per la qualità degli insediamenti urbani e rappresentano pertanto aree nelle quali sono previste azioni mirate:

  • al miglioramento della dotazione arborea e arbustiva;
  • alla costituzione di orti urbani destinati all'autoconsumo nonché a scopi ricreativi, sociali e hobbistici;
  • alla tutela delle caratteristiche di pregio esistenti e a progetti di complessivo potenziamento del territorio agricolo, del verde urbano e della relativa rete ecologica.

3. All'interno di tali aree, pur ricomprese nell'ambito urbano, è consentito lo svolgimento delle normali pratiche agricole, inoltre sono ammesse piantumazioni con specie tipiche tradizionali, sistemazioni a giardino e orti e si devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione (anche interrata), fatti salvi gli annessi e manufatti per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale previsti all'interno dei centri abitati dal presente RU;
  • gli oliveti e le eventuali sistemazioni tradizionali, con sistemazioni idraulico-agrarie di interesse ambientale e paesaggistico, devono essere mantenute e ripristinate;
  • le formazioni arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate devono essere preservate;
  • particolare cura deve essere posta alle aree a verde privato poste al limite tra edificato e territorio rurale, che dovranno mantenere caratteri di ruralità, evitando sistemazioni e manufatti propri dei giardini urbani e per le quali sono ammesse esclusivamente formazioni arboree e arbustive tipiche della tradizione locale.