Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 99 Aree a verde privato e resede urbani, interventi pertinenziali, piscine, pavimentazioni esterne e recinzioni in ambito urbano

1. Sono definite aree a verde privato quelle aree che, salvo diversa e specifica indicazione di dettaglio rilevata dalle tavole di progetto o dalle presenti norme, costituiscono le aree di pertinenza delle abitazioni all'interno dei centri abitati, come definiti dal presente RU.

2. Le aree a verde privato, sia nel loro stato di giardino o di orto, che come aree pavimentate, devono essere mantenute decorosamente ed è per questo vietati il loro utilizzo come depositi di materiali di qualsiasi tipo.

3. In queste aree sono consentiti gli interventi di carattere pertinenziale, quali:

  • per gli edifici residenziali, ad esclusione di quelli per i quali è consentito fino al tipo di intervento rc, la realizzazione di portici o tettoie, purché non riducano le superfici minime permeabili e non abbiano una dimensione superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio principale, posti auto, scoperti o coperti, o autorimesse. Le eventuali aree destinate a parcheggio potranno essere pavimentate esclusivamente con manto di ghiaia pressata o semplice terra battuta o con la tecnica della ghiaia lavata, se utilizzata anche per i percorsi carrabili. E' altresì consentito l'uso di pavimentazioni con elementi filtranti, purché sia garantita la superficie permeabile piantumabile minima richiesta (25% della Sf) per il lotto fondiario;
  • per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nei resede privati è consentita la realizzazione di dehor chiusi, secondo le modalità, le disposizioni e le procedure indicate dal Regolamento Edilizio, pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e comunque non superiore a 50 mq.

4. Oltre ai manufatti di cui al precedente art. 11, comma 1 lettera a), è ammessa la realizzazione di annessi pertinenziali in legno (rimesse attrezzi, etc.), solo appoggiati, purché sia dimostrata l'inesistenza di qualsiasi manufatto edilizio, anche precario o condonato, o purché la realizzazione sia subordinata alla demolizione di detti manufatti eventualmente presenti nei fondi, della Sua massima di mq 6, altezza massima ml 2,20, nel rispetto delle distanze da Codice Civile. Per questi interventi si applicano gli stessi criteri previsti all'art. 79, comma 5, lettera d, della LR 1/2005 e s.m.i..

5. Il sistema di illuminazione delle pertinenze dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati sempre opportunamente schermati verso l'alto.

6. E' ammessa la realizzazione di piscine ad uso privato e turistico ricettivo e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati e purché vengano rispettate le dimensioni minime delle superfici piantumabili del 25% della Sf. La costruzione delle piscine dovrà obbedire ai seguenti criteri:

  • per quelle ad uso residenziale privato la superficie della vasca non dovrà superare mq 60; la profondità media non dovrà superare i ml 1,8. La forma dell'invaso dovrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra, mentre non si danno restrizioni per colori e rivestimenti;
  • per le piscine a servizio delle attività alberghiere la forma e la dimensione della superficie della vasca è libera;
  • in ogni caso l'approvvigionamento idrico non dovrà, in alcun modo, dipendere dalla rete acquedottistica comunale, né da falde idropotabili. Inoltre l'uso dell'acqua di eventuali pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al riabboccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio.

7. Nelle aree a verde privato, nei manufatti pertinenziali esistenti e regolarmente autorizzati e/o condonati, è sempre ammessa la ristrutturazione senza cambio di destinazione d'uso. Il progetto unitario d'insieme per la sistemazione delle aree di pertinenza dovrà dimostrare il miglioramento dell'assetto architettonico ed estetico della progettazione proposta. Per questi interventi si applicano gli stessi criteri previsti all'art. 79, comma 5, lettera d, della LR 1/2005 e s.m.i..

8. In tutto il sistema, per ciò che riguarda le nuove recinzioni o per la manutenzione e la sostituzione di quelle esistenti, è consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e mattoni a faccia vista o intonacata o siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepi.