Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 107 Aree di corona agli ambiti urbani

1. Sono le aree che, sulla base di quanto indicato dal PS, sono da considerarsi intorno territoriale contiguo degli ambiti urbani, per le quali si deve garantire la permanenza delle funzioni agricole e che non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici.

2. Sono considerate compatibili:

  • attività agricole in genere e coltivazioni ortive;
  • percorsi pubblici attrezzati;
  • verde attrezzato per attività ludiche;
  • verde privato di pertinenza dell'edificato.

3. In tali aree sono da conservare le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, la rete scolante, le porzioni di agricoltura promiscua o residuali dell'attività agricola, la viabilità e le testimonianze storiche, i percorsi campestri ed i sentieri.

4. Sono le aree dove privilegiare la collocazione di nuovi annessi e manufatti che non richiedono PAPMAA, di cui al successivo Art. 118, che dovrà essere finalizzata a minimizzarne la visibilità e l'esposizione dalla campagna circostante e garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • si deve intervenire anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio, di cui al precedente comma 3;
  • deve essere prevista l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti, anche al fine di rafforzare il sistema eco-ambientale.

5. Al fine di salvaguardarne il ruolo, il Comune potrà specificare, attraverso apposite linee guida le modalità di intervento in tali aree, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che queste hanno instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico-ambientali, storiche, percettive, funzionali, ecc.).